tratto da giustizia-amministrativa.it

È rimessa alla Corte di giustizia UE la seguente questione pregiudiziale interpretativa: se l’art. 5, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1370/2007, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70 del Consiglio, come modificato dal regolamento (UE) n. 2016/2338 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, deve essere interpretato nel senso che la disciplina, di cui all’art. 5, paragrafo 2, dell’aggiudicazione diretta di un contratto di servizio pubblico di trasporto di passeggeri ad una società in house richieda una verifica circa l’esistenza di un trasferimento del rischio operativo in capo all’operatore interno aggiudicatario e non si applichi laddove difetti detto trasferimento del rischio ovvero se la norma prescinda del tutto dalla analisi del trasferimento del rischio operativo per difetto di alterità della società in house – connotata dal requisito del controllo analogo – rispetto all’amministrazione.

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