La Corte costituzionale ha ribadito che la Camera e il Senato non sono titolari di alcun potere di “autodichia” sulle controversie relative alle procedure di affidamento dei propri appalti, che rimangono così sottoposte alla giurisdizione del giudice amministrativo. Premesso il riconoscimento del potere di tutti gli organi costituzionali di adottare regolamenti e di decidere direttamente, attraverso propri organi di giurisdizione interni, le controversie con i propri dipendenti, tale potestà, tuttavia – secondo la Corte – non si estende a controversie che coinvolgano gli interessi di terzi, come i partecipanti a una procedura di appalto. In questi ambiti, le amministrazioni della Camera e del Senato restano soggette – come ogni altra amministrazione pubblica – ai controlli da parte del potere giudiziario “indipendente” e “naturale”.
Tratto da: giustizia-amministrativa.it