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È rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, comma 1, 4 e 41 Cost., la q.l.c. dell’art. 92 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (“Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia […]”), nella misura in cui non prevede la possibilità di esclusione da preclusioni al conseguimento e/o da decadenze di licenze ed autorizzazioni, al fine della preservazione dei “mezzi di sostentamento all’interessato e alla famiglia” ai soggetti destinatari di provvedimento di interdittiva antimafia, al contrario di quanto invece è previsto in favore dei soggetti sottoposti alle misure di prevenzione personali di pubblica sicurezza.

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