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È rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 8-bis della l.r. Puglia n. 33 del 2007, come modificato dall’art. 27, comma 1, l.r. Puglia n. 51 del 2021, in relazione agli artt. 3, 9, 97 e 118 Cost., nella parte in cui, estendendo l’applicabilità della disciplina anche agli interventi non ancora realizzati o in corso di realizzazione, non prevede la facoltà per i comuni di disciplinare in modo differenziato il recupero del patrimonio edilizio esistente rispetto alle nuove costruzioni all’interno della medesima zona.
- News n. 23 del 25 febbraio 2026 , (324380kb)

