La Corte costituzionale, nel dichiarare infondata la q.l.c. sollevata dal Consiglio di Stato per violazione degli artt. 3, comma 1, e 9, comma 2, Cost., ha chiarito, con una sentenza interpretativa di rigetto, che, in materia di esportazione dei beni culturali, l’art. 65, comma 4-bis, secondo periodo, del d.lgs. n. 42 del 2004 (come aggiunto dall’art. 1, comma 175, lett. g), numero 3), della l. n. 124 del 2017) non pone una norma sostanziale che limita l’an del potere di apposizione del vincolo (con la conseguenza che, in sede di esportazione semplificata, l’amministrazione potrebbe adottare il provvedimento vincolistico esclusivamente per le cose che presentino un interesse culturale “eccezionale per l’integrità e la completezza del patrimonio della Nazione” e non anche negli altri casi contemplati dall’art. 10, comma 3, del d.lgs. n. 42 del 2004), ma una norma a valenza puramente procedimentale che si limita dettare, nella ipotesi in cui l’oggetto rientri nella tipologia di cui alla lettera d-bis), delle apposite regole sull’esercizio del medesimo potere.
- News n. 100 del 12 novembre 2025 , (316005kb)

