Tratto da: Ministero Interno
Il cambio di denominazione d’un gruppo è da ritenersi possibile, fatta salva ogni altra valutazione politica. Nel caso di specie, però, non si tratta di mera modifica della denominazione, ma della volontà d’aderire ad altra composizione politica.
(Parere n.12046 del 10.4.2026) Si fa riferimento alla nota con la quale il segretario del Comune di … ha trasmesso una richiesta di parere in materia di modifica di denominazione di un gruppo consiliare. In particolare, è stato chiesto se, alla luce della normativa dell’ente locale in oggetto, un consigliere comunale – unico eletto alle ultime elezioni amministrative nella lista … e capo del gruppo monopersonale corrispondente alla stessa lista – che ha comunicato la propria adesione ad un diverso movimento politico, possa modificare la denominazione ed il simbolo del gruppo consiliare del quale è unico componente al fine di ricondurlo alla nuova formazione politica alla quale ha dichiarato di aderire. Il consigliere, con la predetta modifica, vorrebbe mantenere la qualifica di capo gruppo, in quanto anche nel costituendo nuovo gruppo è unico componente dello stesso. Al riguardo, si osserva che l’esistenza dei gruppi consiliari non è espressamente prevista dalla legge, ma si desume implicitamente da quelle disposizioni normative che contemplano diritti e prerogative in capo ai gruppi o ai capigruppo (art.38 comma 3, art.39 comma 4 e art.125 del decreto legislativo n.267/00). La materia è regolata da apposite norme statutarie e regolamentari adottate dai singoli enti locali nell’ambito dell’autonomia organizzativa dei consigli, riconosciuta dall’art.38 del citato decreto legislativo n.267/2000. In via generale, si rileva che il cambio di denominazione di un gruppo è da ritenersi possibile, fatta salva ogni altra valutazione politica. Nel caso di specie, però, non si tratta di una mera modifica della denominazione del gruppo e del simbolo, ma la volontà di aderire ad altra composizione politica. È da rilevare che sono i singoli enti locali, nell’ambito della propria potestà di organizzazione, i titolari della competenza a dettare norme, statutarie e regolamentari, nella materia. Lo statuto del comune in oggetto dispone all’articolo 29, comma 3-bis, che “nel caso in cui una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo consigliere, a questo sono riconosciute le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare”. Il successivo comma 3-ter prescrive che il consigliere che si distacchi dal proprio gruppo originario e non aderisca ad altri gruppi non acquisisce le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare e che, per costituire un nuovo gruppo consiliare, occorre l’adesione di almeno tre consiglieri. La medesima disciplina è ribadita anche dall’art.7 del regolamento del consiglio comunale. Dalla lettura delle norme di cui l’ente locale si è dotato, si evince che il gruppo monopersonale è ammesso esclusivamente nella ipotesi in cui il componente sia stato l’unico eletto nella lista presentata alle elezioni, invece è consentita la costituzione di un nuovo gruppo solo quando vi aderiscano almeno tre consiglieri. La fattispecie rappresentata non prevede solo la modifica della denominazione e del simbolo del gruppo, ma come si è innanzi detto anche l’adesione ad altra formazione politica; pertanto, se si consentisse al consigliere di conservare le prerogative riconosciute come unico eletto della lista presentata alle elezioni anche per il nuovo gruppo da costituire, verrebbe aggirata la norma secondo cui è possibile creare un nuovo gruppo solo se vi aderiscono tre consiglieri.

