tratto da biblus.acca.it

L’overtourism, con l’aumento esponenziale di visitatori nelle città italiane, ha amplificato il fenomeno della movida notturna, portando nuove sfide per il diritto al riposo dei residenti. Tra locali affollati, rumori incessanti e schiamazzi diurni e notturni, l’inquinamento acustico sta diventando un problema più che concreto che richiede un intervento deciso e consapevole da parte delle amministrazioni locali, chiamate a bilanciare vita notturna e qualità della vita urbana

Il Comune può ignorare le lamentele per la movida rumorosa o è tenuto a rispondere alle proteste dei residenti?

Il Tar Campania, con la sentenza n. 6556/2025 è intervenuto in merito con alcuni interessanti chiarimenti.

I ricorrenti, residenti nell’area molto frequentata di un centro storico, hanno presentato al Comune una formale istanza, con la quale richiedevano l’adozione di misure urgenti per limitare l’inquinamento acustico derivante dall’intensa attività notturna e dalla movida che animano quella zona, disturbando il riposo e la qualità della vita degli abitanti.

A fronte del protrarsi del silenzio da parte del Comune, i ricorrenti hanno promosso il ricorso, chiedendo l’emissione di un’ordinanza contingibile e urgente e l’adozione di provvedimenti strutturali volti a riportare i livelli di rumore entro i limiti di tollerabilità fissati dal Piano di Zonizzazione Acustica, nonché eventualmente la limitazione o la revoca di licenze pubbliche per attività di somministrazione e di utilizzo del suolo pubblico, nel rispetto del diritto alla salute e alla quiete pubblica.

I ricorrenti:

  • lamentano in particolare l’inerzia del Comune, che ha omesso di assumere qualsivoglia decisione in merito alla richiesta di tutela contro l’inquinamento acustico notturno provocato dalla movida, provocando una situazione di degrado ambientale e di disagio abitativo;
  • segnalano che tale silenzio costituisce un illecito omissivo dell’Amministrazione nella gestione di un obbligo previsto dalla normativa in materia di tutela acustica e salute pubblica;
  • chiedono quindi al TAR che venga riconosciuta l’illegittimità di tale silenzio-rifiuto e che il Comune venga obbligato a adottare tempestivamente e con motivazione espressa tutti i provvedimenti necessari per ricondurre i valori del rumore nei limiti di legge e garantire la tutela ambientale e sanitaria.

Il Comune si è costituito in giudizio riconoscendo la complessità della problematica e dichiarando di aver avviato un’attività istruttoria preliminare all’adozione degli eventuali provvedimenti richiesti. Ha evidenziato che l’adozione di misure contro l’inquinamento acustico di origine notturna e legata alla movida richiede un coordinamento con altre autorità, in particolare con quelle deputate al controllo della sicurezza pubblica e dell’ordine urbano, il che giustifica, secondo l’Ente, il ritardo nell’assunzione di decisioni definitive. Inoltre la Prefettura ha eccepito la propria incompetenza in materia, poiché la regolazione dell’inquinamento acustico è di stretta pertinenza comunale, riservando a sé eventuali interventi legati alla sicurezza pubblica solo nel caso in cui emergessero elementi di ordine pubblico compromesso.

Le parti private rappresentate in giudizio dalle società coinvolte nelle attività (locali notturni) oggetto della discussione hanno contestato la fondatezza del ricorso, riferendo che questioni analoghe sono state già affrontate in altri procedimenti civili con esito non favorevole ai ricorrenti.

Tar Campania: l’inerzia del Comune nel fronteggiare il rumore notturno da movida configura silenzio-rifiuto illegittimo, obbligando l’amministrazione a un provvedimento espresso a tutela della salute e del riposo dei residenti

Il Tribunale ha confermato in premessa la propria competenza a giudicare la controversia, in quanto si tratta di sindacare il mancato esercizio di un potere amministrativo previsto dalla legge in materia di tutela contro l’inquinamento acustico. Ha riconosciuto la legittimazione attiva dei residenti dell’area, i quali vantano un interesse diretto e specifico alla salubrità ambientale e al riposo notturno, posto che la situazione di elevata rumorosità derivante dalla movida notturna costituisce un danno immediato e rilevante per la loro vita quotidiana.

Il Collegio ha richiamato principi consolidati della giurisprudenza amministrativa, secondo cui il silenzio dell’Amministrazione sull’istanza equivale a un silenzio-rifiuto che può essere impugnato per ottenere un provvedimento espresso. Il Tribunale ha inoltre sottolineato che l’obbligo di provvedere può sorgere non solo da specifiche norme, ma anche dall’esigenza di garantire la buona amministrazione e il rispetto dei diritti fondamentali, in questo caso il diritto alla salute e al riposo.

Ha ribadito che la competenza in materia di controllo e regolamentazione dell’inquinamento acustico spetta principalmente ai Comuni: Giova al riguardo rammentare che sono di competenza dei comuni “il controllo … del rispetto della normativa per la tutela dell’inquinamento acustico all’atto del rilascio delle concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di esercizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché dei provvedimenti di licenza o di autorizzazione all’esercizio di attività produttive (cfr. art. 6, comma 1, lett. d) L. 26 ottobre 1995, n. 447, Legge quadro sull’inquinamento acustico) ed ancora “l’adozione di regolamenti per l’attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dell’inquinamento acustico” (cfr. lett. e) art. e comma cit.).

I Comuni, quindi, devono verificare la conformità alle norme, adottare regolamenti, esercitare controlli anche tramite organismi tecnici come l’ARPA, ed eventualmente emanare ordinanze urgenti per la tutela della salute pubblica. Il Tribunale ha evidenziato infine come l’articolo 9 della legge n. 447/1995 attribuisca ai Sindaci poteri ordinari e non eccezionali di intervento immediato contro situazioni di grave inquinamento acustico, poteri la cui omissione costituisce violazione dell’obbligo amministrativo.

Considerato che il Comune ha ammesso di non aver ancora concluso l’istruttoria e che continua a mantenere un atteggiamento di inerzia, il Tribunale ha accolto il ricorso, dichiarando illegittimo il silenzio dell’Amministrazione e ordinando che entro trenta giorni dalla notifica della sentenza il Comune adotti un provvedimento espresso e motivato sulla questione, sottolineando che in caso di ulteriori inadempimenti sarà nominato un commissario ad acta per garantirne l’attuazione.

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