Sentenza del 12/02/2026 n. 56/2 – Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Como
Motivazione dell’intimazione di pagamento e decadenza dalla definizione agevolata
L’intimazione di pagamento emessa a seguito della decadenza dalla definizione agevolata deve contenere una motivazione chiara e precisa in ossequio alla normativa vigente in materia (art. 3, L. 7 agosto 1990, n. 241 e art. 7, L. 27 luglio 2000, n. 212) in quanto rappresenta il primo momento in cui il contribuente viene informato della revoca del piano di rottamazione.
In presenza di una rateazione attiva, infatti, la richiesta in unica soluzione del residuo debito iscritto a ruolo implica che l’Agente della Riscossione abbia dichiarato decaduto tale beneficio, trasformando pertanto l’intimazione da semplice sollecito a provvedimento attuativo di una decisione amministrativa rilevante per il contribuente.
A queste conclusioni è giunta la Corte di giustizia tributaria di Como che ha accolto il ricorso del contribuente ritenendo fondata la censura di difetto di motivazione.
Nel caso di specie, infatti, l’intimazione di pagamento, pur rispettando formalmente i requisiti di legge ed il modello ministeriale vigente, non conteneva alcun cenno all’intervenuta decadenza ed alle relative ragioni violando così l’obbligo generale di motivazione degli atti a contenuto provvedimentale nonché il principio di trasparenza e di leale collaborazione con il contribuente.
Testo integrale della sentenza: sito esterno in una nuova scheda.

