Monitoraggio dell’efficienza “decisionale” delle stazioni appaltanti: il MIT fa chiarezza sugli obblighi dopo il richiamo dell’ANAC ai RUP
Ai sensi dell’articolo 11 comma 4-bis, All. I.4 del D.Lgs. 36/2023, le stazioni appaltanti qualificate sono tenute a monitorare, dal 1° gennaio 2025 (ogni 6 mesi), la propria efficienza decisionale circa lo svolgimento delle procedure di affidamento e lo fanno attraverso una verifica del tempo medio che intercorre tra la data di presentazione delle offerte (come risultante nei bandi di gara) e la data di stipula del contratto.
Ma quali sono le procedure oggetto di monitoraggio dell’efficienza decisionale delle stazioni appaltanti?
Il MIT, con il parere 3309/2025, definisce l’ambito di applicazione dell’obbligo:
- riguarda esclusivamente le procedure che prevedono la pubblicazione di un bando, visto il riferimento esplicito alla data di presentazione delle offerte “come risultante dai bandi di gara” (articolo 11 comma 4-bis dell’allegato II.4 del Codice);
- si applica solo alle gare i cui bandi siano stati pubblicati a partire dal 1° gennaio 2025.