Tratto da: Ministero Interno 

Territorio e autonomie locali 19 Agosto, 2026
 
Categoria 05.02.04 Convocazione e presidenza
 
Sintesi/Massima

L’ente, poiché ha rinnovato i propri organi di recente, potrà, nella prima od immediatamente successiva seduta, modificare lo statuto e prevedere la figura del presidente che sarà nominato alla prima seduta consiliare utile, successiva all’entrata in vigore dello statuto modificato.

Testo

(Parere n.18571 del 16.6.2026) Si fa riferimento alla nota del … con la quale il sindaco del comune di …, eletto alle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio 2026, ha comunicato che l’ente ha intenzione di modificare lo statuto al fine di introdurre la figura del presidente del consiglio. Al riguardo, è stato rappresentato che il comune in parola è un ente di circa 1010 abitanti che, come si è innanzi detto, ha rinnovato i propri organi con le ultime elezioni del maggio scorso; pertanto, è stato chiesto un parere sulla nomina del presidente del consiglio, figura non prevista dallo statuto e, in particolare, se tale documento possa essere modificato nell’immediato per prevederne la figura. In merito alla nomina del presidente, rileva quanto disposto dall’art.39 del d.lgs. n.267/2000, il quale prevede che “… Nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti lo statuto può prevedere la figura del presidente del consiglio”. La norma in esame stabilisce, quindi, che, se per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti è obbligatoriamente previsto il presidente del consiglio; i comuni con popolazione sino a 15.000 hanno, invece, facoltà di prevederne la figura nello statuto. Va evidenziato che la sopra richiamata disposizione si colloca sistematicamente nell’ambito del primo comma dell’art.39 il cui primo periodo, sia pure con riferimento espresso ai comuni “con popolazione superiore a 15.000 abitanti”, prevede testualmente che il presidente è “eletto nella prima seduta del consiglio”. L’ente comunale deve, quindi, apportare le dovute modifiche allo statuto, nel caso intenda prevedere la figura del presidente del consiglio, tenendo presente quanto disposto dall’art.6, comma 4, TUOEL secondo cui “gli statuti sono deliberati dai rispettivi consigli con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati”. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie. Si potrà, pertanto, procedere come segue. Nella prima seduta, come previsto dall’art.41 del TUOEL, il consiglio esamina la condizione degli eletti e poi discute degli altri argomenti posti all’ordine del giorno. Si ritiene, pertanto, che l’ente, poiché ha rinnovato i propri organi di recente, potrà, nella prima seduta, o in quelle immediatamente successive, modificare lo statuto, osservando le disposizioni di cui all’articolo 6 del TUOEL, e prevedere la figura del presidente. A seguito dell’approvazione della modifica, lo statuto sarà pubblicato sull’albo pretorio on line dell’ente per trenta giorni consecutivi ed entrerà in vigore decorsi trenta giorni dalla sua pubblicazione. Alla prima seduta consiliare utile, successiva all’entrata in vigore dello statuto modificato, potrà essere nominato il presidente.

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