Il regime agevolato previsto dal D.L. 126/2019 non può essere inteso come esonero totale dagli obblighi introdotti dal nuovo codice.
Il d.lgs. 36/2023 ha introdotto importanti novità nella disciplina degli acquisti pubblici, tra cui quelli effettuati da università statali, enti pubblici di ricerca e istituzioni AFAM, con particolare riferimento agli acquisti funzionalmente destinati ad attività di ricerca, trasferimento tecnologico e terza missione.
In questo scenario, due soglie assumono particolare rilievo: gli affidamenti infra 5.000 euro e quelli sotto i 140.000 euro per beni e servizi, in particolare per attrezzature scientifiche.
Come sappiamo, dal 1° gennaio 2024 è pienamente efficace la nuova disciplina che sancisce la digitalizzazione completa del ciclo di vita dei contratti pubblici, in ossequio a quanto previsto anche dal PNRR. Tale digitalizzazione, come chiarito dall’ANAC (Delibera n. 582/2023), è obbligatoria per tutte le procedure, di qualunque importo e per tutti i settori, inclusi quelli ordinari e speciali. Di conseguenza, anche per gli acquisti sotto soglia (inclusi quelli infra 5.000€), le amministrazioni sono tenute ad utilizzare piattaforme digitali certificate e interoperabili con la BDNCP (Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici), conformemente agli articoli 25 e 26 del nuovo Codice.
Una stazione appaltante ha chiesto al MIT se, alla luce delle norme vigenti, sia possibile escludere determinati acquisti dalla digitalizzazione obbligatoria.
In particolare, è stato citato l’art. 4 del D.L. 29 ottobre 2019 (convertito dalla Legge 20 dicembre 2019 n. 159), che esonera università e enti di ricerca dall’obbligo di utilizzo delle convenzioni quadro e del mercato elettronico per acquisti legati alla ricerca. L’interrogativo era se, in questi casi, fosse sufficiente procedere con una semplice lettera-contratto o buono d’ordine, acquisendo solo il CIG tramite la PCP a fini di tracciabilità.
Il MIT, nel parere 3489/2025, precisa che tali esenzioni non sono più applicabili: anche le università, gli enti pubblici di ricerca e le istituzioni AFAM devono attenersi agli obblighi di digitalizzazione integrale, indipendentemente dalla finalità dell’acquisto.