tratto da biblus.acca.it

La ricorrente della sentenza del TAR Campania 4872/2025 aveva preso parte ad una gara d’appalto. Al momento dell’invio delle offerte aveva, però, riscontrato e prontamente segnalato alla stazione appaltante un errore nel sistema informatico che non consentiva di inserire separatamente gli oneri di sicurezza aziendali e i costi della manodopera, ma permetteva solo di inserire il prezzo offerto, restituendo un messaggio automatico di errore nel caso di caricamento di un file diverso da quello generato in automatico dalla piattaforma.

La stazione appaltante ha in primis riconosciuto tale criticità, rilevando che tutti gli operatori economici non avevano potuto fornire la documentazione sopra citata e procedeva perciò alla richiesta di integrazione documentale dei file mancanti, fissando un limite di tempo.

Tuttavia, però, in apparente contraddizione con i precedenti atti istruttori, la stazione appaltante ha poi deciso di escludere la ricorrente (e altre due società) dalla procedura, scoprendo che in realtà altri concorrenti erano riusciti ad allegare il file con le informazioni richieste, anche se attraverso modalità non specificate tecnicamente.

La ricorrente, quindi, chiedeva di essere riammessa alla gara, considerando che in maniera molto leale aveva subito informato la PA, prima della scadenza della gara, circa l’impossibilità tecnica di allegare gli elementi richiesti. Ha sottolineato, inoltre, il cambio repentino di decisione della PA che, in prima battuta aveva riconosciuto l’errore, ma che poi aveva fatto dietrofront procedendo con l’esclusione della ricorrente. Quest’ultima sottolinea che la circostanza che altri concorrenti abbiano potuto caricare il documento “forzando” il sistema non può giustificare la propria esclusione, ponendo l’onere della prova del corretto funzionamento della piattaforma in capo alla Stazione Appaltante.

L’Amministrazione ha interpellato l’assistenza tecnica della piattaforma, che ha confermato che l’operazione utilizzata dagli operatori economici che sono riusciti ad allegare l’intera documentazione era possibile, pur segnalando il sistema una dicitura “effettuata con errore”, finalizzata ad evidenziare la necessità di un controllo ulteriore da parte della Stazione Appaltante.

Il giudice ha sottolineato che la sola circostanza che altri partecipanti siano riusciti a trasmettere l’offerta non implica, di per sé, una condotta negligente da parte del ricorrente. A sostegno della decisione, il TAR ha anche chiarito che tale lettura risulta coerente con l’orientamento espresso dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in sede di parere precontenzioso, secondo cui la comunicazione preventiva di malfunzionamenti tecnici costituisce una manifestazione di diligenza professionale, non certo una condotta elusiva o pretestuosa.

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