tratto da biblus.acca.it

Fino al 15 settembre 2025 è possibile presentare istanza di contributo per la messa in sicurezza di strade, ponti, viadotti ed edifici scolastici. Sintesi in forma di faq

Con Decreto del Ministero dell’interno del 14 luglio 2025 sono state definite le modalità di presentazione dell’istanza da utilizzare dai Comuni per la richiesta di contributo, per le annualità 2026-2027-2028, per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, articolo 1, comma 139, legge n.145/2018.

A partire dal 22 luglio e fino al 15 settembre 2025 è possibile compilare la richiesta, secondo il modello di istanza, che deve essere trasmessa al Ministero dell’interno-Direzione Centrale per la Finanza Locale, esclusivamente con modalità telematica, tramite la Piattaforma di Gestione delle Linee di Finanziamento (GLF).

Ecco una sintesi in forma di faq e i testi ufficiali.

Quando si affrontano interventi di messa in sicurezza – in particolare per infrastrutture strategiche come ponti e viadotti – diventa fondamentale dotarsi di strumenti digitali in grado di ottimizzare tutte le fasi, dalla progettazione al controllo sull’esecuzione, dalla manutenzione alla gestione dei dati tecnici e amministrativi.

Messa in sicurezza degli edifici e del territorio: a quanto ammonta il contributo

Ciascun Comune può fare richiesta di contributo per una o più opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio nel limite massimo di:

  • 1.000.000 di euro per i Comuni con una popolazione fino a 5.000 abitanti;
  • 2.500.000 di euro per i Comuni con popolazione da 5.001 a 25.000 abitanti;
  • 5.000.000 di euro per i Comuni con popolazione superiore a 25.000 abitanti.

Non possono presentare la richiesta di contributo i Comuni che risultano già beneficiari, per le annualità 2023-2024-2025, dell’intero contributo concedibile per fascia demografica.

I Comuni che hanno ricevuto, per le annualità 2023-2024-2025, parte dell’intero contributo richiedibile per fascia demografica, possono presentare una nuova istanza, fino alla concorrenza dell’importo non concesso e/o non richiesto in precedenza.

L’ammontare del contributo attribuito a ciascun ente è determinato, entro il 15 novembre dell’esercizio precedente all’anno di riferimento del contributo, con decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze.

Qualora l’entità delle richieste pervenute superi l’ammontare delle risorse disponibili, l’attribuzione è effettuata a favore degli enti che presentano la minore incidenza del risultato di amministrazione, al netto della quota accantonata, rispetto alle entrate finali di competenza

Quali opere di messa in sicurezza sono finanziate

Il contributo può essere richiesto solo per la realizzazione di investimenti destinati a opere pubbliche in materia di:

  • messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;
  • messa in sicurezza di stradeponti e viadotti;
  • messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici.

Come presentare richiesta per ottenere il contributo di messa in sicurezza

Gli enti per i contributi riferiti al triennio 2026-2028, comunicano le richieste di contributo al Ministero dell’interno entro il termine perentorio del 15 settembre 2025.

La richiesta deve contenere:

  • il quadro economico dell’opera;
  • il cronoprogramma dei lavori;
  • le informazioni riferite alla tipologia dell’opera e al codice unico di progetto (CUP) e ad eventuali forme di finanziamento concesse da altri soggetti sulla stessa opera;

La richiesta di contributo deve riferirsi a opere inserite in uno strumento programmatorio; non possono presentare la richiesta di contributo i Comuni che risultano beneficiari in uno degli anni del triennio precedente.

Alla data della presentazione della richiesta i Comuni devono aver trasmesso alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) i documenti contabili riferiti all’ultimo rendiconto della gestione approvato.

Messa in sicurezza: quali i tempi di realizzazione delle opere pubbliche

L’ente beneficiario del contributo è tenuto ad aggiudicare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche

  • per le opere con costo fino a 100.000 euro l’aggiudicazione dei lavori deve avvenire entro nove mesi;
  • per le opere il cui costo è compreso tra 100.001 euro e 750.000 euro l’aggiudicazione dei lavori deve avvenire entro tredici mesi;
  • per le opere il cui costo è compreso tra 750.001 euro e 2.500.000 euro l’aggiudicazione dei lavori deve avvenire entro diciotto mesi;
  •  per le opere il cui costo è compreso tra 2.500.001 euro e 5.000.000 di euro l’aggiudicazione dei lavori deve avvenire entro ventitré mesi.
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