Tratto da: Ministero Interno 

Territorio e autonomie locali 18 Marzo, 2026
 
Categoria 05.03.01 Composizione, funzionamento, competenze, durata in carica
 
Sintesi/Massima

L’art.1, c.137, della legge n.56/2014 può essere derogato solo se sussiste un’effettiva impossibilità di assicurare, nella composizione della giunta comunale, la presenza di due generi nella misura stabilita dalla legge; tale impossibilità dev’essere adeguatamente provata.

Testo

(Parere n.37939 del 17.12.2025) Si fa riferimento alla nota con la quale una Prefettura ha chiesto l’avviso di questo Ufficio in merito al mancato rispetto della normativa in tema di parità di genere della giunta del Comune …. Nel caso in esame, il sindaco di … è stato più volte sollecitato ed invitato dalla Prefettura a conformare la composizione della giunta alla normativa prevista dall’art. 1, comma 137, della legge n.56/2014. La questione nasce a seguito delle dimissioni dalla carica dell’assessore al bilancio, di sesso femminile, sostituita dal sindaco, con decreto del …, con un consigliere di sesso maschile. L’assessore al bilancio, dopo aver rassegnato le dimissioni, ha presentato ricorso al difensore civico regionale per il mancato rispetto della normativa vigente in merito alla composizione della giunta comunale dell’ente. Il sindaco, con nota acquisita dalla Prefettura in data …, ha fatto presente di aver documentato le ragioni del mancato adeguamento della compagine giuntale alla citata normativa ed ha evidenziato che le consigliere comunali contattate hanno dichiarato la non disponibilità temporanea a ricoprire la carica di assessore. Ha precisato che non è ricorso alla nomina di un assessore esterno al consiglio comunale, pur previsto dallo statuto, in quanto la condizione di impedimento delle consigliere era solo temporaneo; ha, comunque, assicurato di procedere al rinnovo della giunta comunale nel rispetto di quanto previsto dalla legge n.56/2014. Il difensore civico regionale … ha ritenuto non adeguata l’istruttoria esperita dal sindaco di … ed ha chiesto l’intervento del prefetto. In via generale, si osserva che, ai sensi del citato art.1, comma 137, della legge n.56/2014, è previsto che “nelle giunte dei comuni con popolazione superiore a 3000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40%, con arrotondamento aritmetico”. Sul punto, il Consiglio di Stato, con sentenza n.4626 del 5.10.2015, ha precisato che tutti gli atti adottati nella vigenza dell’art.1, comma 137, citato trovano in esso “un ineludibile parametro di legittimità” e, pertanto, un’interpretazione che riferisse l’applicazione della norma alle sole nomine assessorili effettuate all’indomani delle elezioni e non anche a quelle adottate in corso di consiliatura consentirebbe un facile aggiramento della suddetta normativa. Le dichiarazioni rese dalle consigliere cui è stato proposto di assumere l’incarico assessorile non sembrano profilare un impedimento che possa dirsi temporaneo, da risolversi in breve tempo, quanto, invece, manifestare difficoltà rappresentate che possano protrarsi per un periodo non definito. Sul punto, il TAR Campania-Salerno, con sentenza n.2505 del 22 novembre 2021, ha ribadito che la natura fiduciaria della carica assessorile non può giustificare la limitazione di un eventuale interpello “alle sole persone appartenenti allo stesso partito od alla stessa coalizione di quella che ha espresso il sindaco, soprattutto in realtà locali non particolarmente estese …” (Consiglio di Stato, sez.V, 3 febbraio 2016, n.406)”. Si rileva che l’art.1, comma 137, della legge 7 aprile 2014, n.56 può essere derogato solo nel caso in cui sussista un’effettiva impossibilità di assicurare, nella composizione della giunta comunale, la presenza di due generi nella misura stabilita dalla legge; tale impossibilità deve essere adeguatamente provata e richiede una approfondita istruttoria tanto da poter dimostrare nella motivazione del provvedimento di nomina dell’assessore che quella percentuale di rappresentanza non si riesce a rispettare (cfr. TAR Campania, sentenza n.66/2023). Nel caso in esame, non sembra posta in essere una idonea istruttoria volta ad esplorare la possibilità di nominare un assessore appartenente al genere meno rappresentato; peraltro, l’art.21 dello statuto dell’ente prevede la figura dell’assessore esterno al consiglio, quindi un’ulteriore modalità di individuazione del componente dell’organo esecutivo che garantisca il principio delle parità di genere può essere esperita affidando l’incarico ad un soggetto esterno al consiglio comunale. Sul punto, la giurisprudenza ha chiarito che “spetta al sindaco svolgere l’attività volta ad acquisire la disponibilità di soggetti femminili, anche esterni, motivando adeguatamente l’eventuale impossibilità di adeguamento alla legge (cfr. TAR Catanzaro, sentenza n.1 del 9 gennaio 2015, confermata dal Consiglio di Stato-sez.V, sent. n.406 del 3 febbraio 2016). Il giudice amministrativo ha ritenuto che il sindaco, al fine di conformare la composizione giuntale ai principi di parità di genere, potrebbe indire un apposito avviso pubblico, quale “… metodo trasparente e idoneo a consentire la presentazione di tutte le eventuali disponibilità” (cfr. TAR Molise, sentenza n.243 del 15 settembre 2023). Si soggiunge che il TAR Campania, con sentenza n.1087/2025, ha precisato che il principio di democraticità, sancito dall’art.1 Cost., ed i principi di imparzialità e buon andamento di cui all’art.97 Cost., non possono costituire un alibi per eludere l’attuazione dei principi, altrettanto importanti, della parità di genere e dell’accesso per tutti alle cariche pubbliche.

 

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