tratto da biblus.acca.it

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 2605/2025, ha confermato l’esclusione da una gara di un’impresa che non aveva indicato (come richiesto dal disciplinare) il contratto collettivo nazionale (CCNL) applicabile al personale impiegato nell’appalto. Tale omissione è stata ritenuta una carenza sostanziale, configurando un’offerta incompleta.

La società esclusa aveva sostenuto che l’obbligo di specificare il CCNL non fosse vincolante e che l’impegno a rispettare le condizioni previste dalla normativa fosse sufficiente. Tuttavia, i giudici hanno chiarito che l’indicazione del CCNL non è una mera formalità, ma un elemento essenziale, necessario a valutare la conformità dell’offerta rispetto ai requisiti di tutela dei lavoratori e alla corretta determinazione del costo della manodopera. Inoltre ha effetti concreti anche sul calcolo dei costi del lavoro. Il contratto collettivo scelto incide direttamente sulla valutazione di congruità dell’offerta.

Secondo il Consiglio di Stato, le disposizioni del Codice dei contratti pubblici impongono l’indicazione esplicita del CCNL, anche in funzione del controllo sulla congruità dell’offerta. L’assenza di questa informazione, quindi, non può essere sanata tramite soccorso istruttorio e giustifica l’esclusione dell’operatore economico. Già in passato (sentenza 5347/2022), lo stesso Consiglio aveva affermato che, quando la documentazione di gara definisce un elemento come essenziale, la sua assenza legittima l’esclusione, senza violare il principio di tassatività delle cause di esclusione.

Torna in alto