Territorio e autonomie locali 12 Novembre, 2025
 
Categoria 05.02.04 Convocazione e presidenza
 
Sintesi/Massima

Dall’esame del regolamento del consiglio comunale non sembra vi siano disposizioni volte a precludere la riproposizione di argomenti già esaminati in precedenza.

Testo

(Parere n.20728 del 7.7.2025) Si fa riferimento alla nota con la quale una Prefettura, nel trasmettere la richiesta di un consigliere di minoranza concernente l’applicazione dell’art.39, comma 5, del d.lgs. n.267/2000, ha chiesto l’avviso di questo Ufficio in merito all’applicazione del predetto articolo al caso prospettato. In particolare, il capogruppo del Gruppo consiliare “…” ha chiesto l’intervento del prefetto ai sensi dell’art.39, comma 5, del d.lgs. n.267/2000, sul presupposto del mancato riscontro alla richiesta di convocazione del consiglio presentata, in base all’art.9 del regolamento del consiglio comunale, da un quinto dei consiglieri. Il sindaco dell’ente, sentito dalla Prefettura, ha evidenziato che è diventata prassi consolidata, da parte della minoranza consiliare, richiedere la convocazione del consiglio, tramite mozioni sottoscritte da un quinto dei consiglieri, per sottoporre all’esame dell’assemblea questioni già trattate in precedenza. Ad avviso del sindaco, tali richieste di convocazione del consiglio, in più occasioni non accompagnate da una proposta di deliberazione, si sostanziano in un aggravio dell’attività degli uffici comunali. È stato chiesto di conoscere se il prefetto possa valutare di non intervenire ai sensi del citato art.39, comma 5, del d.lgs. n.267/2000, laddove le richieste di convocazione del consiglio da parte di un quinto dei consiglieri rivelino, per capziosità e ripetitività, intenti meramente ostruzionistici ed estranei ad una corretta dialettica tra maggioranza ed opposizione. Al riguardo, in via generale, si rappresenta che l’articolo 39, comma 2, del decreto legislativo n.267/00 prevede l’obbligo di convocazione del consiglio, con inserimento nell’ordine del giorno delle questioni proposte, quando venga richiesto da un quinto dei consiglieri. La giurisprudenza prevalente in materia si è da tempo espressa affermando che, in caso di richiesta di convocazione del consiglio da parte di un quinto dei consiglieri, al presidente del consiglio comunale spetta soltanto la verifica formale che la richiesta provenga dal prescritto numero di soggetti legittimati, mentre non può sindacarne l’oggetto, poiché spetta allo stesso consiglio nella sua totalità la verifica circa la legalità della convocazione e l’ammissibilità delle questioni da trattare, salvo che non si tratti di oggetto che, in quanto illecito, impossibile o per legge manifestamente estraneo alle competenze dell’assemblea in nessun caso potrebbe essere posto all’ordine del giorno (cfr. T.A.R. Piemonte-sez.II, 24 aprile 1996, n.268). In materia di riproposizione di atti già esaminati, il Consiglio di Stato, con sentenza n.4288 del 2020, relativamente al caso esaminato nella detta pronuncia, ha evidenziato che “… la deliberazione avrebbe potuto certamente essere oggetto di votazione in una terza adunanza. Ed infatti, …, la riproposizione non è consentita nella stessa seduta di consiglio comunale ma, per espressa previsione regolamentare (e come è logico che sia) la delibera può essere riproposta al consiglio … in una adunanza successiva”. In merito al concetto di mozione, si osserva che l’art.43, comma 1, del d.lgs. n.267/2000, stabilendo il diritto di iniziativa dei consiglieri comunali su ogni questione sottoposta alla deliberazione del consiglio, precisa, altresì, che i consiglieri hanno il diritto di chiedere la convocazione del consiglio secondo le modalità dettate dall’art.39, comma 2, e di presentare interrogazioni e mozioni. È necessario osservare che, nel caso in esame, il gruppo di minoranza “…” ha chiesto la convocazione del consiglio comunale mediante la presentazione di proposta di mozione ai sensi dell’art.9 del regolamento sul funzionamento del consiglio comunale. Il predetto articolo 9 prevede al comma 2 che “Le mozioni devono essere presentate per iscritto e sono poste all’ordine del giorno della prima seduta consiliare. Questa deve avere luogo entro 20 giorni, quando la mozione sia sottoscritta da almeno un quinto dei consiglieri assegnati al Comune e contenga la domanda di convocazione del Consiglio”. Dall’esame del regolamento del consiglio del comune in parola non sembra che vi siano disposizioni volte a precludere la riproposizione di argomenti già esaminati in precedenza. Tuttavia, è doveroso osservare che la proposta di mozione e convocazione del consiglio comunale, da parte del citato gruppo consiliare di minoranza, è stata presentata ai sensi dell’art.9 del regolamento del consiglio comunale, senza fare alcun riferimento all’articolo 39, comma 2, del d.lgs. n.267/2000 e all’articolo 43, comma 1, del d.lgs. n.267/2000; di conseguenza non si ravvisano i presupposti per l’intervento del prefetto ai sensi dell’art.39, comma 5, del d.lgs. n.267/2000.

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