Tratto da: Sentenzeappalti

TAR Roma, 07.10.2026 n. 15736

13. Per effetto delle considerazioni di cui al precedente punto, esclusa la fondatezza dell’esaminato secondo motivo del primo ricorso per motivi aggiunti, -OMISSIS- evidenzia che l’Amministrazione, tenuto conto del temporaneo blocco della piattaforma telematica FVOE 2.0, abbia disposto l’aggiudicazione senza chiedere a -OMISSIS- di autocertificare il possesso dei requisiti ai sensi dell’art. 99, comma 3-bis del Codice, operando un inappropriato ricorso al silenzio-assenso per i controlli avviati nei confronti dell’aggiudicataria presso la Procura della Repubblica.

13.1 Va, in primo luogo, rilevato come l’art. 99, comma 3-bis, del Codice dei contratti preveda che, “in caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell’operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi ai sensi dell’articolo 24, decorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione, l’organo competente è autorizzato a disporre comunque l’aggiudicazione, che è immediatamente efficace, previa acquisizione di un’autocertificazione dell’offerente, resa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l’assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare entro il suddetto termine con le modalità di cui ai commi 1 e 2. Resta fermo l’obbligo di concludere in un congruo termine le verifiche sul possesso dei requisiti. Qualora, a seguito del controllo, sia accertato l’affidamento a un operatore privo dei requisiti, la stazione appaltante, ferma l’applicabilità delle disposizioni vigenti in tema di esclusione, revoca o annullamento dell’aggiudicazione, di inefficacia o risoluzione del contratto e di responsabilità per false dichiarazioni rese dall’offerente, recede dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni eseguite e il rimborso delle spese eventualmente sostenute per l’esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, e procede alle segnalazioni alle competenti autorità”.

13.2 Ciò premesso, va rilevato, quanto alla vicenda in esame, che al temporaneo blocco del FVOE subito dall’Amministrazione – suscettibile di integrare una fattispecie di impedimento oggettivo di carattere tecnico, evidentemente non ascrivibile a fatto proprio di quest’ultima e, men che meno, della controinteressata – ha fatto seguito la decisione del RUP di “avviare autonomamente i controlli extra FVOE 2.0”.

Ciò detto, l’Amministrazione non ha disposto l’aggiudicazione in favore di -OMISSIS- senza verificare il possesso, in capo alla stessa, di alcun requisito: piuttosto, procedendo, anteriormente all’adozione della determinazione aggiudicatoria del 4 maggio 2026, a verificare il possesso dei requisiti di ordine speciale in capo a -OMISSIS- e, quanto ai requisiti generali, ad acquisire il DURC dell’aggiudicataria, nonché l’esito positivo dell’Agenzia delle Entrate sulla regolarità fiscale ex art. 94, comma 6 del Codice, oltre alle autocertificazioni antimafia e ai controlli anti-pantouflage (come illustrato dai rilevi documentali dal Roma Capitale prodotti in atti).

Roma Capitale, quindi, al fine di non paralizzare l’attività amministrativa, si è avvalsa del silenzio-assenso solamente per i certificati del casellario e dei carichi pendenti richiesti alla Procura della Repubblica e non già per l’intero compendio dei controlli.

Il RUP non ha, pertanto, applicato l’istituto del silenzio assenso per i controlli di regolarità fiscale dell’Agenzia delle Entrate, ma esclusivamente per il nulla osta della Procura della Repubblica, correttamente precisando che, “ai sensi dell’art. 18 comma 2 … la stipula del contratto avrà luogo entro i successivi sessanta giorni anche in pendenza di contenzioso” e che, “in caso di mancata conferma del possesso dei requisiti prescritti a seguito della futura e definitiva verifica sui sistemi telematici, la stazione appaltante procederà all’immediata interruzione del servizio, con incameramento della cauzione provvisoria e segnalazione all’ANAC, senza che nulla sia dovuto all’operatore a titolo di indennizzo”.

[…]

16. […] In particolare, sostiene la ricorrente che l’Amministrazione resistente, con il quarto e il quinto provvedimento di aggiudicazione, sia “tornata di nuovo su tale aspetto e ha asseritamente completato la verifica dei requisiti dichiarando di dare applicazione all’art. 99, comma 3 bis del D.Lgs. n. 36/2023, senza però acquisire la imprescindibile e specifica autocertificazione da parte della -OMISSIS-”.

A tale proposito, occorre precisare che l’autocertificazione ex D.P.R. n. 445/2000, attestante il possesso dei requisiti e l’assenza di clausole d’esclusione, è stata presentata da tutti i partecipanti al confronto competitivo ed era, dunque, già in possesso dell’Amministrazione.

Inoltre -OMISSIS-, nel costituirsi in giudizio, ha dato prova dell’insussistenza di cause di esclusione ex art. 94, comma 3, mediante produzione dei certificati del casellario giudiziario e dei carichi pendenti.

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