tratto da biblus.acca.it

Il TAR Puglia dissipa un dubbio: può il soccorso istruttorio sopperire alla mancata dichiarazione del subappalto necessario in sede di presentazione dell’offerta?

La mancata dichiarazione del subappalto necessario in fase di presentazione dell’offerta non può essere sanata con il soccorso istruttorio: questo è quanto affermato nella sentenza 642/2025 del TAR Puglia. Il subappalto necessario, infatti, implica che l’operatore economico non sia in possesso dei requisiti necessari per poter prendere parte alla gara e pertanto deve essere dichiarato fin D.L. principio, anche senza indicare il subappaltatore.

Il caso specifico riguarda una procedura aperta per l’affidamento di lavori pubblici, che prevedeva il possesso della certificazione SOA per alcune categorie (incluse quelle a qualificazione obbligatoria e scorporabili). In assenza della relativa qualificazione, il bando imponeva il ricorso al subappalto necessario. Un’impresa ha impugnato l’aggiudicazione sostenendo che il vincitore della gara non aveva né la qualificazione richiesta né aveva indicato l’intenzione di ricorrere al subappalto necessario.

Il TAR ha accolto il ricorso, sottolineando come la differenza tra subappalto facoltativo e necessario sia fondamentale: nel primo caso l’impresa possiede tutti i requisiti, ma decide ugualmente di affidare parte dell’appalto a terzi; nel secondo, invece, si rende necessario ricorrere ad un’altra impresa per compensare la carenza di qualificazioni, senza la quale si sarebbe esclusi dalla gara (cfr. delibera ANAC n. 278 del 5 giugno 2024, ai sensi dell’art. 119 del D.Lgs. 36/2023).

In circostanze come queste l’intenzione di ricorrere al subappalto necessario deve essere espressamente dichiarata nell’offerta. Omettere tale dichiarazione non è un errore formale sanabile, bensì un vizio sostanziale che incide sulla validità dell’offerta. Ammettere un’integrazione postuma violerebbe il principio della parità di trattamento tra concorrenti, consentendo a un operatore di modificare retroattivamente la propria posizione.

Nel caso in esame, la stazione appaltante non poteva ammettere il soccorso istruttorio, poiché il concorrente aggiudicatario era privo della qualificazione obbligatoria per la categoria scorporabile e non aveva indicato nel DGUE (Documento di Gara Unico Europeo) l’intenzione di subappaltare. Il TAR ha quindi accolto il ricorso e annullato gli atti di aggiudicazione.

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