tratto da biblus.acca.it

È stata pubblicata sul BUR n. 30 del 23 luglio 2025 la Legge Regionale 18 luglio 2025, n. 11 della Lombardia “Legge per il clima: norme per la mitigazione e l’adattamento ai cambiamenti climatici. Modifica alla l.r. 26/2003”.

Il provvedimento stabilisce i principi generali che la Regione Lombardia intende seguire per l’attuazione delle politiche regionali per la mitigazione del cambiamento climatico. Si tratta di dichiarazioni di principio e indicazioni regionali che dovranno trovare applicazione in atti concreti.

L’art. 3 fa riferimento ai tetti verdi: la Regione intende promuovere, ove possibile, l’impiego dei tetti verdi nelle aree urbane e nei contesti soggetti a rigenerazione, riconoscendone il ruolo nella riduzione del carico idrico sulla rete di drenaggio urbano e nell’isolamento termico degli edifici, contribuendo al miglioramento dell’adattamento climatico.

Spiccano tuttavia le misure previste all’articolo 7 per la “Promozione delle fonti rinnovabili per la decarbonizzazione dell’edilizia“.

È previsto che con deliberazione della Giunta regionale siano approvate specifiche modalità attuative per l’incremento dei valori riferiti agli obblighi di installazione di impianti a fonti rinnovabili relativi agli edifici di cui all’Allegato III del D.Lgs. 199/2021.

Gli obblighi relativi all’installazione della potenza elettrica, per gli edifici di cui al punto 2.3 dell’Allegato III del d.lgs. 199/2021, si applicano anche agli edifici, destinati ad attività industriali, artigianali, agricole e assimilabili, di nuova costruzione o soggetti a ristrutturazione rilevante, come definiti all’articolo 2, comma 1, del d.lgs. 28/2011.

Gli obblighi di copertura del fabbisogno energetico di cui al D.lgs. 199/2021, come eventualmente incrementati, possono essere assolti mediante l’uso della biomassa legnosa nel rispetto dei requisiti ambientali ed emissivi stabiliti dalla Giunta regionale.

L’inosservanza di tali obblighi  comporta, a seconda dei casi, il diniego del rilascio del titolo edilizio o la mancanza del presupposto amministrativo necessario al legittimo esercizio dell’attività edilizia ai sensi del D.P.R. 380/2001 e l’adeguamento ai medesimi obblighi, fatta salva l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste.

L’art. 26 del D.Lgs. 199/2021 prevede l’obbligo di utilizzo dell’energia rinnovabile per il miglioramento della prestazione energetica degli edifici, nello specifico, per gli edifici di nuova costruzione e per gli edifici esistenti soggetti a ristrutturazioni rilevanti, per i quali la richiesta di titolo edilizio sia stata presentata a partire dal 13 giugno 2022.
All’allegato III del D.Lgs. 199/2021 (Obblighi per i nuovi edifici, per gli edifici esistenti e per gli edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti) viene precisato che gli edifici sono progettati e realizzati in modo da garantire, tramite il ricorso a impianti alimentati da fonti rinnovabili, il contemporaneo rispetto della copertura del 60% dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria e del 60% della somma dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria, la climatizzazione invernale e la climatizzazione estiva.

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