L’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) è stata interpellata in merito alla legittimità, ai sensi degli articoli 108 e 193 del D.Lgs. 36/2023, di una procedura di gara che prevede l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV) senza attribuzione di alcun punteggio alla componente economica. Il quesito verte, in particolare, sulla possibilità di riconoscere conforme alla normativa una lex specialis che:
- da un lato, adotta il criterio dell’OEPV assegnando “punteggio zero” all’offerta economica;
- dall’altro, demanda comunque alla Commissione giudicatrice la valutazione dell’offerta economica e la verifica dell’eventuale anomalia.
Il caso concreto: concessione in project financing
Il caso specifico tratta di una concessione della progettazione, costruzione e gestione economico-funzionale di un impianto di cremazione nel Comune di Terni, da realizzarsi in project financing. Secondo l’Ente, in questo caso specifico, è possibile che non venga presentata un’offerta economica, dato che l’oggetto della concessione è un servizio pubblico per il quale il corrispettivo è interamente o parzialmente a carico degli utenti e non della Pubblica Amministrazione. In tali casi, l’ente concedente deve valutare l’offerta in base a criteri diversi, come la qualità del servizio, l’efficienza o l’innovazione, senza considerare un prezzo specifico offerto. Le concessioni per i servizi di cremazione, rientrando nell’ambito dei servizi cimiteriali, sono considerate servizi pubblici locali e quindi soggette alla disciplina dei servizi pubblici. Secondo l’Ente ci sarebbe l’obbligo di adottare il criterio dell’OEPV, ma non quello di prevedere nel bando un’offerta economica, intesa come prezzo più basso o massimo ribasso, da sottoporre a valutazione.
La posizione dell’ANAC: imprescindibilità della valutazione economico-finanziaria
Secondo il parere ANAC 374/2025 nel caso di affidamento di una concessione mediante finanza di progetto non si può prescindere dalla valutazione di adeguatezza, coerenza e sostenibilità economico-finanziaria dell’offerta, sotto il profilo dei ricavi attesi e dei relativi flussi di cassa in rapporto ai costi di produzione e di gestione (cfr. ex multis Cons. Stato, sez. V, 25 giugno 2010, n. 4084; Id. sez. V,
10 febbraio 2020, n. 1005). Da ciò discende altresì la necessità che tale valutazione non sia fine a stessa, ovvero sterilizzata dalla impossibilità di attribuire un punteggio alla componente economica dell’offerta (sebbene secondo una percentuale individuata discrezionalmente dall’ente concedente). La totale assenza di peso all’offerta economica non consente di valorizzare la componente economico-finanziaria dell’offerta e svilisce un elemento essenziale di tale contratto di PPP, rappresentato dal trasferimento del rischio operativo ed economico in capo all’operatore.
La decisione del Comune di Terni di attribuire un punteggio pari a zero all’offerta economica, dunque, oltre a non essere compatibile con la natura dell’operazione del project financing, si pone in contrasto con l’art. 185 del Codice, che disciplina i criteri di aggiudicazione dei contratti di concessione, dettando una normativa speciale rispetto all’art. 108.
Alla luce delle considerazioni espresse, l’ANAC ha invitato l’Ente concedente a:
- annullare in autotutela il bando e il disciplinare di gara, unitamente agli eventuali atti conseguenti;
- procedere alla riformulazione della lex specialis in modo conforme alla normativa vigente e ai principi di corretta valutazione dell’equilibrio economico-finanziario dell’offerta.