L’istanza di oscuramento proposta da un operatore economico in risposta a una richiesta di accesso agli atti deve essere adeguatamente motivata, in quanto non è sufficiente un’ affermazione del tutto generica e priva di qualsivoglia elemento idoneo a riscontrare l’esistenza di segreti tecnici e commerciali. L’interesse difensivo sotteso all’esercizio del diritto di accesso ai documenti di gara, infatti, prevale su quello alla riservatezza dell’aggiudicataria, anche a prescindere dalla non comprovata esistenza dei segreti commerciali e industriali da quest’ultima, nel caso di specie, solo genericamente dedotti. Anche alla luce del recente codice appalti, che ha introdotto una nuova disciplina dell’accesso agli atti di gara, è infatti incontestabile che ‹‹Nello stesso partecipare ad una procedura di evidenza pubblica vi è dunque una potenziale “accettazione del rischio” di pubblicizzazione dei contenuti dell’offerta, con particolare riguardo all’insorgere di esigenze processuali››.
La suddetta tesi è corroborata dalla relazione del Consiglio di Stato sullo schema definitivo del codice dei contratti pubblici in cui si afferma – con riguardo al c. 1 dell’art. 36 del nuovo codice – che l’offerta selezionata all’esito di una procedura di gara, una volta individuata dalla stazione appaltante, diventa di “interesse pubblico”, con la possibilità di essere conosciuta – almeno tendenzialmente e nei limiti della tutela degli interessi pubblici e privati coinvolti – da tutti i cittadini (mediante l’accesso civico generalizzato), dunque, a maggior ragione da parte dei partecipanti alla procedura di gara, legittimati anche in relazione alla tutela dei propri interessi in sede processuale.