La possibilità di incrementare il fondo delle risorse decentrate ai sensi dell’art. 14 comma 1-bis del Decreto PA ha risvegliato negli operatori il desiderio di approfondire le tematiche relative alla contrattazione integrativa.
Una di queste è sicuramente quella dell’imputazione dell’indennità di comparto tra gli utilizzi del fondo.
Ripropongo di seguito il corretto funzionamento di tale indennità, ricordando che la stessa è divisa in due precise quote.
L’indennità di comparto, quota B), ovvero quella di importo più elevato tra le due corrisposte al personale (ad esempio, per il dipendente di cat. C, trattasi di Euro 41,46 mensili per 12 mensilità), individuata ex art. 33 comma 4 lett. b) e c) del Ccnl 22.01.2004, è posta a carico del fondo per le risorse decentrate per il personale in servizio alla data di entrata in vigore di quel Ccnl nonché per il personale assunto a copertura delle cessazioni del predetto personale. Ciò risulta pienamente confermato anche dall’art. 68 comma 1 dell’ultimo Ccnl del 21.05.2018.
L’altra quota, la c.d. quota A) (ad esempio, per il dipendente di ex cat. C, trattasi di Euro 4,34 mensili per 12 mensilità), è invece – da sempre – a carico “del bilancio“, ivi intendendosi che non ha mai consumato quote del fondo per le risorse decentrate.
Nel caso in cui si proceda ad assumere personale che risulta in più rispetto a quello in servizio nel 2004 (detto seguendo la locuzione del Ccnl: per le assunzioni che non sostituiscono semplicemente e numericamente personale all’epoca presente, ma ulteriori rispetto a quello), anche la quota B) sarà invece a carico del bilancio.
In effetti l’art. 33 comma 5 del richiamato Ccnl 22.01.2004, così dispone:
“Le quote di indennità di cui alle lettere b) e c) del comma 4, prelevate dalle risorse decentrate, sono riacquisite nella disponibilità delle medesime risorse (art. 31, comma 2) a seguito della cessazione dal servizio, per qualsiasi causa, del personale interessato, per le misure non riutilizzate in conseguenza di nuove assunzioni sui corrispondenti posti.”
Pertanto, per dare applicazione operativa alla disposizione contrattuale, se l’ente effettua assunzioni che comportano il superamento della dotazione di personale dell’anno 2004, dovrà pagare ambedue le “componenti” dell’indennità di comparto dei dipendenti in più al di fuori del fondo per le risorse decentrate; ovvero interamente, per così dire, “a carico del bilancio”.
Sul punto, il conciso parere Aran RAL_258 (che ora non è più disponibile in banca dati dell’Aran, ma, fidatevi, diceva così) 🙂

