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Sentenza del 21/02/2025 n. 87/1 – Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Parma

L’imposta di registro sull’ordinanza di assegnazione del credito

L’ordinanza del giudice dell’esecuzione che, al termine della procedura di espropriazione mobiliare presso terzi, assegni il credito pignorato ha natura traslativa, determinandone il trasferimento coattivo ed immediato dal debitore esecutato al creditore pignorante, con la conseguenza che è soggetta a imposta di registro proporzionale ai sensi dell’art. 8, lett. a), della Tariffa – Parte I, allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro). La base imponibile su cui applicare l’aliquota, pari allo 0,5 % ai sensi dell’art. 6 della Tariffa – Parte I, allegata al DPR citato, è rappresentata dall’importo del credito precettato anziché dall’ammontare del credito assegnato.
A queste conclusioni è pervenuta la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Parma, ritenendo di dover dar seguito, nell’attuale dibattito giurisprudenziale, all’orientamento espresso dalla Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza 16 marzo 2021, n. 7306.
Nella fattispecie la ricorrente si doleva del fatto che l’Agenzia delle Entrate avesse liquidato l’imposta di registro applicando l’aliquota dello 0,5 % sulla somma precettata.
 

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