Edilizia e urbanistica – Stato legittimo immobile – Immobile condonato – Sussistenza
L’immobile oggetto di condono edilizio, alla luce dell’art. 9-bis, comma 1-bis, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, acquisisce piena legittimità urbanistica e può essere assoggettato a tutti gli interventi edilizi consentiti per gli immobili legittimamente assentiti, inclusa la ristrutturazione edilizia, non essendo limitato ai soli interventi manutentivi. (1).
In motivazione, la sezione sottolinea che il rilascio del titolo in sanatoria, pur costituendo una fattispecie eccezionale di legge, alla luce del generale principio dell’ordinamento italiano ed eurounitario di certezza del diritto, che non ammette zone “grigie” e che è stato recentemente confermato dalla Corte costituzionale come bene munito di tutela costituzionale, ed in conformità alle previsioni costituzionali di cui agli articoli 41 e 42 di tutela dell’iniziativa economica e della proprietà, deve necessariamente conferire al bene una piena legittimità giuridica sotto il profilo edilizio, ai fini di un suo godimento e di un suo commercio giuridico rispettosi delle esigenze di interesse pubblico generale sottese alla qualità, sicurezza e salubrità degli ambienti di vita e di lavoro, al diritto alla casa e al benessere economico dei lavoratori, delle comunità locali e dell’intero Paese.
(1) Conformi: Corte cost., 10 marzo 2017, n. 50 secondo cui “Il condono edilizio, invece, ha quale effetto la sanatoria non solo formale ma anche sostanziale dell’abuso, a prescindere dalla conformità delle opere realizzate alla disciplina urbanistica ed edilizia.” richiamata da Corte cost. 4 luglio 2024, n. 119. Si veda altresì Corte cost. 19 giugno 2000, n. 238 che esclude l’esistenza di una differenza generale e astratta tra edifici legittimamente esistenti e regolarmente assentiti fin dall’origine o con successivo valido condono in sanatoria (conf. Corte cost. n. 529 del 1995).
Difformi: Cons. Stato, sez. IV, 22 gennaio 2025, n. 482; C.g.a., sez. riun., 14 giugno 2017, n. 599, con riferimento all’art. 18, commi, 1, 2, 3, l. reg. Sicilia sul recupero dei sottotetti. Parzialmente difformi: Corte cost. 23 luglio 2024, n. 142 che con riferimento alle “premialità volumetriche” afferma che “il condono non elide la situazione di illiceità, ma opera unicamente su due piani e in particolare «sul piano penale, al ricorrere dei presupposti di legge, determina l’estinzione dei reati edilizi [e] su quello amministrativo comporta il conseguimento della concessione in sanatoria (e l’estinzione dell’illecito amministrativo)» (sentenze n. 44 del 2023 e n. 70 del 2008). Dalla limitata portata delle sanatorie straordinarie si ricava che l’immobile che ne è oggetto non può giovarsi delle normative che riconoscono vantaggi edilizi che esorbitino dagli interventi di manutenzione, ordinaria o straordinaria, e di ristrutturazione finalizzati alla tutela dell’integrità della costruzione e alla conservazione della sua funzionalità.” Si segnala sul punto che l’art. 1, comma 23, della l. 30 dicembre 2025, n. 199, modificando l’art. 5, comma 10, del d.l. 13 maggio 2011, n. 70, conv., con modificazioni, dalla l. 12 luglio 2011, n. 106, ha previsto che le premialità volumetriche previste dal comma 9 “non possono riferirsi ad edifici abusivi o siti nei centri storici o in aree ad inedificabilità assoluta, con esclusione degli edifici per i quali sia stato rilasciato o conseguito il titolo abilitativo edilizio in sanatoria, anche ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326”.
Consiglio di Stato, sezione IV, 9 aprile 2026, n. 2848 – Pres. f.f. Franconiero, Est. Sestini

