Contratti pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione – Appalto di fornitura – Bando di gara – Clausole immediatamente escludenti – Impugnazione
Costituiscono clausole “immediatamente escludenti”, tali da imporre l’immediata impugnazione della lex specialis, quelle clausole suscettibili di precludere ab initio la partecipazione alla procedura, o perché fissano requisiti eccessivamente stringenti o sproporzionati, o perché impongono oneri inesigibili, o perché rendono di fatto impossibile la formulazione di un’offerta; sono, invece, semplicemente “penalizzanti” – e vanno impugnate in uno al provvedimento di aggiudicazione – quelle clausole che risultano lesive della par condicio ovvero tali da avvantaggiare alcuni concorrenti. (1).
Contratti pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione – Appalto di fornitura – Bando di gara – Clausole immediatamente escludenti – Impugnazione – Domanda di partecipazione alla gara
La presentazione della domanda di partecipazione alla gara costituisce un atto necessario ai fini dell’ammissibilità dell’impugnazione delle clausole del bando ritenute lesive in via diretta, in quanto volta all’evidenziazione dell’interesse concreto ed attuale a ricorrere di un soggetto che altrimenti rimarrebbe indifferenziato portatore di un interesse non qualificato e non giuridicamente rilevante alla legalità/correttezza dell’azione amministrativa. Tale regola generale subisce una deroga nell’ipotesi: dell’impugnazione di una clausola immediatamente espulsiva o escludente; della contestazione di una gara che non avrebbe dovuto essere iniziata, dal momento che il ricorrente vanta un titolo che lo legittima alla proroga del precedente affidamento o al conseguimento di un affidamento diretto; dell’impossibilità di partecipare alla gara per assenza di pubblicità o per esiguità dei termini di presentazione delle domande; della contestazione di una gara mancata. (2).
Contratti pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione – Appalto di fornitura – Lex specialis – Disposizioni limitative della platea dei concorrenti – Requisiti
In sede di predisposizione della lex specialis, l’Amministrazione è legittimata ad introdurre disposizioni atte a limitare la platea dei concorrenti onde consentire la partecipazione alla gara stessa di soggetti particolarmente qualificati, specie per ciò che attiene al possesso di requisiti di capacità tecnica e finanziaria, tutte le volte in cui tale scelta non sia eccessivamente quanto irragionevolmente limitativa della concorrenza, in quanto correttamente esercitata attraverso la previsione di requisiti pertinenti e congrui rispetto allo scopo perseguito. Tali particolari requisiti vanno parametrati all’oggetto complessivo del contratto di appalto e devono essere riferiti alle sue specifiche peculiarità, al fine di valutarne la corrispondenza effettiva e concreta alla gara medesima, specie con riferimento a quei requisiti che esprimono la capacità tecnica dei concorrenti. (3).
Contratti pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione – Appalto di fornitura – Valutazioni discrezionali – Requisiti di partecipazione – Sindacato giurisdizionale
Nel settore degli appalti pubblici le valutazioni tecniche della stazione appaltante sui requisiti di partecipazione, in quanto espressione di discrezionalità tecnica, sono sottratte al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non siano manifestamente illogiche, irrazionali, irragionevoli, arbitrarie ovvero fondate su di un altrettanto palese e manifesto travisamento dei fatti, atteso che, per giurisprudenza costante. (4).
Contratti pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione – Appalto di fornitura – Chiarimenti – Condizioni di ammissibilità
I chiarimenti resi dalla stazione appaltante nel corso della procedura di gara sono ammissibili purché non modifichino la disciplina dettata per il suo svolgimento, cristallizzata nella lex specialis, avendo i medesimi una mera funzione di illustrazione delle regole già formate e predisposte dalla disciplina di gara, senza alcuna incidenza in termini di modificazione o integrazione delle condizioni della procedura selettiva. I chiarimenti non sono invece ammissibili allorquando, mediante l’attività interpretativa, si giunga ad attribuire a una disposizione del bando un significato e una portata diversa o maggiore o minore rispetto a quella che risulta dal testo, in quanto in tema di gare d’appalto le uniche fonti della procedura sono costituite dal bando di gara, dal capitolato e dal disciplinare, unitamente agli eventuali allegati: ne consegue che i chiarimenti auto-interpretativi della stazione appaltante non possono né modificarle né integrarle, assumendo le previsioni della legge di gara carattere vincolante per la commissione giudicatrice. (5).
Contratti pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione – Appalto di fornitura – Poteri valutativi – Principio del risultato
In applicazione del principio del risultato – che permea lo spirito del D.lgs. 36/2023 – le stazioni appaltanti devono esercitare i propri poteri valutativi e la propria discrezionalità, in tutte le fasi dell’appalto, in chiave di funzionalizzazione verso il miglior risultato possibile. (6).
Contratti pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione – Appalto di fornitura – Bando di gara – Criterio del prezzo più basso – Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
Il criterio del prezzo più basso può risultare adeguato quando l’oggetto del contratto abbia connotati di ordinarietà e sia caratterizzato da elevata standardizzazione in relazione alla diffusa presenza sul mercato di operatori in grado di offrire in condizioni analoghe il prodotto richiesto; in questo caso, qualora la stazione appaltante sia in grado di predeterminare in modo sufficientemente preciso l’oggetto del contratto, potrà non avere interesse a valorizzare gli aspetti qualitativi dell’offerta, in quanto l’esecuzione del contratto secondo i mezzi, le modalità e i tempi previsti nella documentazione di gara è già di per sé in grado di soddisfare nel modo migliore possibile l’esigenza dell’Amministrazione. Al contrario, la scelta del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa verrà in considerazione quando le caratteristiche oggettive dell’appalto inducano a ritenere rilevanti, ai fini dell’aggiudicazione, uno o più aspetti qualitativi; in questo caso la stazione appaltante dovrà valutare se uno o più degli aspetti qualitativi dell’offerta concorrano, insieme al prezzo, all’individuazione della soluzione più idonea a soddisfare l’interesse sotteso all’indizione della gara. (7).
Contratti pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione – Appalto di fornitura – Bando di gara – Principio dell’equivalenza
Il principio di equivalenza non può essere escluso, in via generale, dall’adozione del criterio del prezzo più basso; riconoscere che vi possano essere prodotti aventi specifiche tecniche equivalenti a quelle richieste dall’amministrazione e, quindi, capaci di soddisfare le esigenze che giustificano l’indizione della gara, ampliando la platea dei concorrenti, costituisce non solo corretta applicazione del favor partecipationis, ma anche e soprattutto legittimo esercizio della discrezionalità tecnica da parte dell’amministrazione. Tale impostazione, deve considerarsi attuale e – per certi versi – risulta anche rinvigorita alla luce delle disposizioni del nuovo d.lgs. 36/2023, le cui regole, ispirate dalla matrice funzionalistica permeata dal principio del risultato e dal correlato principio della fiducia, devono essere interpretate nel senso di favorire il perseguimento del fine ultimo della procedura concorsuale, che consiste nella tempestiva aggiudicazione alla migliore offerta nel rispetto della par condicio. (8).
Contratti pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione – Appalto di fornitura – Bando di gara – Scelta del criterio più idoneo per l’aggiudicazione – Discrezionalità
La scelta del criterio più idoneo per l’aggiudicazione di un appalto e, ancora più a monte, del contenuto della prestazione e quindi del parametro oggettivo al quale ancorare il meccanismo selettivo costituisce espressione tipica della discrezionalità amministrativa e, impingendo nel merito dell’azione dell’ente committente, sottende valutazioni sottratte al sindacato del giudice amministrativo ovvero che ad esso soggiacciono solo laddove rivelino, in relazione alla natura e all’oggetto del contratto, elementi di manifesta illogicità o di travisante lettura dei fatti. (9).
(1) Conformi: Cons. Stato, sez. III, 5 giugno 2024, n. 5050; Cons. Stato, sez. III, 5 febbraio 2024, n. 1146; Ad. plen., 24 aprile 2018, n. 4 (oggetto della News US del 30 luglio 2018);
(2) Non risultano precedenti negli esatti termini
(3) Conformi: T.a.r. per il Lazio, sez. I, 15 febbraio 2022, n. 1843; Cons. Stato, sez. V, 4 gennaio 2017, n. 9; ANAC, parere n. 794 del 19 luglio 2017; Cons. Stato, sez. V, 23 settembre 2015, n. 4440.
(4) Conformi: Cons. Stato, Sez. III, 12 febbraio 2020, n. 1076; sez. V, 17 luglio 2014, n. 3769.
(5) Conformi: Cons. Stato, sez. V, 23 febbraio 2024, n. 1793; Cons. Stato, sez. III, 26 ottobre 2023 n. 9254; Cons. Stato, sez. V, 7 settembre 2022 n. 7793; Cons. Stato, sez. III, 7 gennaio 2022, n. 64; Cons. Stato, Sez. V, 16 marzo 2021, n. 2260.
(6) Conformi: Cons. Stato, sez. V, 27 febbraio 2024, n. 1924
(7) Non risultano precedenti negli esatti termini
(8) Conformi: Cons. Stato, sez. V, 18 aprile 2025, n. 3411; Cons. Stato, sez. III, 3 dicembre 2015, n. 5494.
(9) Conformi: Cons. Stato, sez. III, 24 maggio 2024, n. 4653.
T.a.r. per la Sicilia, Catania, sezione III, 6 ottobre 2025, n. 2853 – Pres. Lento, Est. Fichera

