Tratto da: Ministero Interno 

Territorio e autonomie locali 6 Marzo, 2026
 
Categoria 07.01 Unione dei Comuni
 
Sintesi/Massima:
Dalla lettura dello statuto unionale sembrerebbe che il sindaco, cessato dalla carica nel proprio comune, se rieletto non possa automaticamente procedere alla conferma del suo incarico come presidente dell’Unione.
Testo

(Parere n.35350 del 24.11.2025) Si fa riferimento alla nota con la quale una Prefettura ha chiesto l’avviso di quest’Ufficio in ordine alla legittimità della procedura seguita per l’elezione del presidente dell’Unione … Al riguardo, in via generale, si fa presente che l’Unione di comuni è qualificata come “ente locale” sia dall’art.32, primo comma, del d.lgs. n.267/2000, sia dall’art.1, comma 4, della legge n.56/2014. L’articolo 32, comma 4, prevede che “L’unione ha potestà statutaria e regolamentare e ad essa si applicano, in quanto compatibili e non derogati con le disposizioni della legge recante disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni, i principi previsti per l’ordinamento dei comuni, con particolare riguardo allo status degli amministratori, all’ordinamento finanziario e contabile, al personale ed all’organizzazione. Lo statuto dell’unione stabilisce le modalità di funzionamento degli organi e ne disciplina i rapporti. In fase di prima istituzione lo statuto dell’unione è approvato dai consigli dei comuni partecipanti e le successive modifiche sono approvate dal consiglio dell’unione”. Quanto al caso in esame, si evidenzia che l’Unione “…” si compone dei seguenti Comuni: …. Si premette che l’Unione in parola, con deliberazione del consiglio n.7 del 21.02.2024, aveva eletto presidente dell’Unione per la durata di tre anni il sindaco di …. Nella primavera del 2024 si sono tenute le elezioni amministrative e sono andati al voto anche i comuni dell’Unione; a seguito di tali elezioni sono stati eletti due nuovi sindaci per i comuni di … e …, mentre per il comune di … il sindaco uscente è stato rieletto; pertanto il medesimo, a seguito della sua rielezione, ha conservato la carica di presidente dell’Unione; infatti in sede di adozione della deliberazione del consiglio n.25 del 28.12.2024 riferiva che, in base alle consultazioni intercorse tra i sindaci, sarebbe rimasto in carica per tre anni come previsto dallo statuto. In merito, occorre evidenziare che l’art.13 dello statuto dell’Unione dispone che il presidente sia individuato tra i sindaci dell’unione e al comma 6 dispone che la cessazione dalla carica di sindaco comporta l’immediata decadenza dalla carica nell’Unione. Lo statuto non prevede una specifica disciplina riferita all’ipotesi in esame secondo cui il sindaco rieletto conserva la carica di presidente dell’unione, né prevede una procedura da adottare per l’individuazione del nuovo presidente. Un consigliere del Comune di … ha sollevato dubbi circa la legittimità della procedura seguita per la conferma della carica presidenziale, ritenendo che, a seguito delle intervenute elezioni amministrative, l’Unione avrebbe dovuto ripetere l’elezione del proprio presidente. Il segretario dell’unione, interpellato sulla questione, ha ritenuto non fondati i dubbi sollevati con riferimento alla procedura seguita, atteso che il presidente era stato eletto dal consiglio dell’Unione con deliberazione n.7 del 21.02.2024, ai sensi del citato art.13 dello statuto dell’unione e, in sede di approvazione della deliberazione n.25 del 28.12.2024 del consiglio dell’Unione, il presidente, nel dare atto del rinnovo dei sindaci di … e …, ha confermato la propria permanenza nella carica di presidente con il consenso dei componenti dell’unione e ha ridefinito la compagine giuntale dell’unione. Ad avviso del segretario, entrambe le deliberazioni sarebbero rispettose del citato articolo 13 dello statuto, ai sensi del quale il presidente dell’Unione è eletto tra i sindaci dei comuni associati a maggioranza assoluta dei componenti con mandato di durata triennale eventualmente rinnovabile. L’unica causa di decadenza prevista dalla citata fonte statutaria riguarda la cessazione dalla carica di sindaco del comune di appartenenza. Inoltre, si osserva che l’ultimo comma dell’art.13 dello statuto dispone che “nel caso in cui i componenti della Giunta non siano riconfermati a seguito dell’elezione del Sindaco e del rinnovo del Consiglio comunale nei Comuni associati, assume il ruolo di Presidente temporaneo il Sindaco, tra i comuni associati, più anziano d’età”. Dalla lettura dell’articolo 13 sembrerebbe che il sindaco, cessato dalla carica nel proprio comune, se rieletto non possa automaticamente procedere alla conferma del suo incarico come presidente dell’unione, ma sembra necessario procedere alla nuova elezione del presidente e, nelle more della nuova elezione, ricopre il ruolo di presidente temporaneo il sindaco più anziano di età. Si precisa, comunque, che compete al consiglio dell’Unione fornire un’interpretazione delle norme statutarie e regolamentari di cui si è dotato; pertanto l’ente locale dovrebbe valutare la possibilità di modificare il proprio statuto al fine di introdurre una disciplina volta a chiarire in modo inequivocabile la procedura da seguire nell’ipotesi in cui un sindaco eletto presidente dell’unione decade da tale carica a seguito di cessazione dalla carica nel proprio comune ed è poi rieletto per un ulteriore mandato elettorale.

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