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Atto amministrativo – Efficacia – Condizione – Proporzionalità (principio di) – Limiti

È legittimo il provvedimento amministrativo cui siano apposte condizioni o prescrizioni, anche se il loro avveramento dipende dall’esito di un diverso procedimento di competenza di altra amministrazione, purché esse non alterino la tipicità dell’atto né contrastino con le finalità e i contenuti del potere attribuito dalla legge; in applicazione dei princìpi di proporzionalità e di non aggravamento del procedimento (art. 1, comma 2, l. n. 241 del 1990), l’amministrazione deve anzi privilegiare, ove consentito, l’adozione del provvedimento condizionato rispetto al rigetto dell’istanza o all’arresto del procedimento. (1).

(1) Conformi: Cons. Stato, sez. VI, 9 ottobre 2024, n. 8115; sez. VI, 27 febbraio 2023, n. 1952; sez. IV, 30 maggio 2022, n. 4355. La sentenza riguarda l’impianto di risalita Apollonio-Socrepes a Cortina d’Ampezzo, nell’ambito delle opere per Milano-Cortina 2026. Conferma la sentenza del T.a.r. Lazio, sez. I, 6 novembre 2025, n. 19689, che aveva riunito due ricorsi contro la valutazione favorevole di compatibilità ambientale e l’approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica.

Consiglio di Stato, sezione IV, 22 luglio 2026, n. 5988 – Pres. f.f. Martino, Est. Conforti

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