tratto da neopa.it - a cura di Luca Di Donna

Qui l’articolo integrale 
La recente sentenza del TAR Campania n. 4314 del 6 giugno 2025 chiarisce che la nuova formulazione dell’art. 13, comma 2, del DPR 487/1994, come modificato dal DPR 82/2023, non impone l’obbligatorietà dell’uso esclusivo della modalità digitale per la redazione degli elaborati nei concorsi pubblici.

A differenza della versione precedente della norma, la nuova disposizione non contiene più l’avverbio “esclusivamente”, eliminando quindi l’obbligo assoluto della redazione cartacea con timbro e firma.

Secondo il TAR:

  • Esiste una preferenza legislativa per l’uso degli strumenti informatici.
  • Tuttavia, la scelta del formato (digitale o cartaceo) è rimessa alla discrezionalità dell’amministrazione, purché vengano rispettati i principi di trasparenza, imparzialità ed efficienza.
  • La redazione cartacea non è illegittima se l’Amministrazione adotta regole idonee a garantirne la correttezza e la regolarità procedurale.

Il TAR richiama anche la sentenza del TAR Lazio n. 2948/2024, confermando che entrambe le modalità sono legittime, purché coerenti con le esigenze organizzative dell’amministrazione e i principi generali dell’azione amministrativa.

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