Qui l’articolo integrale
La recente sentenza del TAR Campania n. 4314 del 6 giugno 2025 chiarisce che la nuova formulazione dell’art. 13, comma 2, del DPR 487/1994, come modificato dal DPR 82/2023, non impone l’obbligatorietà dell’uso esclusivo della modalità digitale per la redazione degli elaborati nei concorsi pubblici.
A differenza della versione precedente della norma, la nuova disposizione non contiene più l’avverbio “esclusivamente”, eliminando quindi l’obbligo assoluto della redazione cartacea con timbro e firma.
Secondo il TAR:
- Esiste una preferenza legislativa per l’uso degli strumenti informatici.
- Tuttavia, la scelta del formato (digitale o cartaceo) è rimessa alla discrezionalità dell’amministrazione, purché vengano rispettati i principi di trasparenza, imparzialità ed efficienza.
- La redazione cartacea non è illegittima se l’Amministrazione adotta regole idonee a garantirne la correttezza e la regolarità procedurale.
Il TAR richiama anche la sentenza del TAR Lazio n. 2948/2024, confermando che entrambe le modalità sono legittime, purché coerenti con le esigenze organizzative dell’amministrazione e i principi generali dell’azione amministrativa.