Tratto da: Lavori Pubblici

La Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026) interviene in modo significativo sulla disciplina emergenziale legata all’aumento dei prezzi nei contratti pubblici, un tema che ha dominato il settore negli ultimi anni. I commi da 487 a 494 introducono un nuovo assetto normativo che, pur mantenendo un approccio transitorio per i contratti pregressi, mira a strutturare in modo più organico la gestione dei costi e dei prezzari.

In questo articolo analizziamo le principali novità.

 

La novità più strutturale è introdotta dal comma 487, che prevede la creazione di un “prezzario nazionale”. Questo strumento, da definirsi con decreto del MIT, di concerto con il MEF (con parere della Conferenza Unificata) entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge, non è destinato a sostituire i prezzari regionali, ma a fungere da guida e coordinamento.

La norma stabilisce, infatti, che il prezzario nazionale opera come strumento di supporto per la definizione dei prezzari regionali (ai sensi dell’art. 41, comma 13, del D.Lgs. n. 36/2023) e dei prezzari speciali adottati dalle stazioni appaltanti.

Viene aggiornato con cadenza annuale, in coerenza con i criteri dell’Allegato I.14 del Codice 36/2023.

Il prezzario indica le fasce di variazione di prezzo applicabili a livello territoriale, tenendo conto delle specificità locali, dell’oggetto dell’appalto e delle condizioni di esecuzione. Di fondamentale importanza, a tal proposito, è la previsione secondo cui le Regioni, le Province Autonome e le stazioni appaltanti autorizzate all’uso di prezzari speciali dovranno motivare eventuali scostamenti dalle stime e dalle soglie indicate dal prezzario nazionale.

Questo introduce un onere di giustificazione che mira a promuovere una maggiore omogeneità e coerenza a livello nazionale.

A supporto del nuovo sistema, i commi 488 e 489 istituiscono presso il MIT l’Osservatorio per il monitoraggio dei prezzari delle opere pubbliche.

Tra i compiti principali dell’Osservatorio, oltre alla predisposizione del prezzario nazionale, rientrano la verifica della coerenza e della congruità nell’applicazione delle clausole di revisione dei prezzi, attraverso un’attività di monitoraggio svolta anche a campione sui contratti di importo superiore a 100 milioni di euro rientranti nel nuovo regime transitorio. L’Osservatorio è inoltre chiamato a esprimere pareri di congruità, di natura non vincolante, sui costi dei progetti di fattibilità tecnica ed economica relativi a opere da finanziare, in tutto o in parte, con risorse statali o dell’Unione europea.

L’Osservatorio, composto da un massimo di dieci esperti, rappresenta il braccio operativo del nuovo impianto, con il compito di raccogliere e analizzare i dati di mercato per garantire che i prezzari riflettano realisticamente i costi.

Il comma 490 introduce un’ulteriore disciplina transitoria, destinata a regolare l’impatto del caro materiali a partire dal 1° gennaio 2026. Questa si applica specificamente agli appalti di lavori (inclusi general contractor e accordi quadro) aggiudicati sulla base della normativa previgente al D.Lgs. n. 36/2023, le cui offerte siano state presentate entro il 30 giugno 2023

Per questi contratti, la legge stabilisce che i SAL relativi alle lavorazioni dal 1° gennaio 2026 fino alla data di fine lavori, sono adottati applicando, anche in deroga alle clausole contrattuali o agli indici di aggiornamento inflativo previsti dalla normativa applicabile al contratto, i prezzari predisposti annualmente dalle regioni e dalle province autonome, sia in aumento che in diminuzione rispetto ai prezzi posti a base di gara.

I maggiori importi derivanti da questa applicazione, al netto dei ribassi d’asta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante in misura parziale:

  • 90% per i contratti con offerte presentate entro il 31 dicembre 2021.
  • 80% per i contratti con offerte presentate tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2023.

Entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge, spetta al MIT effettuare una ricognizione degli interventi interessati dalle novità, indicando elementi identificativi, risorse e cronoprogrammi (aggiornabile annualmente).

Per i contratti ANAS/FS il comma 491 modifica l’art. 26, comma 12, del D.L. 50/2022, estendendo le misure specifiche per i contratti del gruppo Ferrovie dello Stato e di ANAS S.p.A. “fino all’adozione dei prezzari di cui al comma 1 e comunque non oltre il 31 dicembre 2026” e introducendo, per alcuni interventi esclusi, un meccanismo di adeguamento specifico con un tetto massimo del 35% a partire dal 1° gennaio 2026.

I commi 492 e 493 affrontano il nodo cruciale delle risorse. Ferma restando l’applicazione del Fondo per l’avvio di opere indifferibili (c.d. FOI), le stazioni appaltanti devono coprire i maggiori oneri attingendo, in ordine, a:
a) Risorse per imprevisti nel quadro economico (fino al 70%) e altre somme a disposizione per lo stesso intervento.
b) Somme derivanti da ribassi d’asta, se non diversamente vincolate

Il comma 493 introduce un meccanismo di allerta e di azione correttiva: quando le somme disponibili per la revisione prezzi risultano utilizzate o impegnate per l’80% o più, la stazione appaltante deve attivarsi “in tempo utile” per reintegrarle.

Le modalità previste sono significative: “anche attraverso una riduzione delle opere inserite nella programmazione triennale, nonché nell’elenco annuale dei lavori […] o ricorrendo alle economie derivanti dalle varianti in diminuzione del medesimo intervento”.

La Legge di Bilancio 2026 segna certamente una tappa rilevante nella gestione del fenomeno del caro materiali: dopo anni caratterizzati da interventi emergenziali, frammentati e stratificati, il legislatore tenta di accompagnare il sistema verso un assetto più stabile, sistemico e orientato al medio-lungo periodo.

Un primo elemento positivo è rappresentato dal fatto che l’intervento normativo non si innesta più sull’art. 26 d.l. 50/2022, ma introduce una disciplina autonoma che, almeno nelle intenzioni, dovrebbe costituire il punto di approdo definitivo del regime transitorio. La previsione di meccanismi destinati a operare fino alla fine dei lavori lascia infatti intendere la volontà di chiudere la stagione delle proroghe annuali e delle soluzioni emergenziali, per traghettare la materia verso un quadro regolatorio più organico e stabile.

Particolarmente significativa è anche l’introduzione del prezzario nazionale quale benchmark di riferimento. Il sistema dei prezzari per le opere pubbliche ha storicamente sofferto di criticità strutturali, che la crisi del caro materiali ha ulteriormente accentuato, mettendo in luce un impianto non solo poco efficiente, ma anche giuridicamente fragile, con ricadute rilevanti in termini di incertezza operativa e contenzioso. In questa prospettiva, la riforma si propone di colmare un vuoto strutturale, introducendo un elemento di coordinamento e razionalizzazione che finora era mancato.

Accanto a tali profili positivi, emergono tuttavia elementi di criticità non trascurabili.

In primo luogo, sebbene il prezzario nazionale sia formalmente qualificato come strumento di “supporto”, l’obbligo imposto a Regioni e stazioni appaltanti di motivare espressamente eventuali scostamenti rispetto alle stime e alle soglie ivi indicate potrebbe, in concreto, tradursi in una compressione dell’autonomia regionale, con il rischio che un parametro di riferimento assuma una valenza sostanzialmente vincolante. Molto dipenderà, in tal senso, dalle modalità applicative e dal grado di rigidità con cui tale obbligo motivazionale verrà valutato.

Ulteriori criticità si manifestano sul piano finanziario. Il comma 494 sancisce espressamente l’assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, imponendo alle stazioni appaltanti di assorbire i maggiori costi derivanti dal nuovo sistema di approvazione dei SAL attraverso risorse interne e attualmente disponibili.

Ancora più delicato è il meccanismo di reintegro previsto dal comma 493. L’obbligo di ripristinare le risorse destinate alla revisione prezzi anche mediante la riduzione di opere inserite nella programmazione triennale o nell’elenco annuale rischia di innescare una significativa erosione degli investimenti, in cui la sostenibilità economica di un singolo intervento viene assicurata a scapito della realizzazione di altri, con potenziali ricadute negative sull’intero ciclo della programmazione pubblica.

Infine, anche in questa manovra non mancano “i grandi assenti”, ossia i contratti che, pur continuando ad applicare il d.lgs. 50/2016, presentano un termine di presentazione delle offerte successivo al 30 giugno 2023. Per tali fattispecie sembrerebbe restare ferma l’applicazione del c.d. “decreto Infrastrutture” (art. 9 del D.L. 73/2025), che ha esteso il meccanismo di revisione prezzi di cui all’art. 60 del D.Lgs. n. 36/2023 anche a contratti anteriori al nuovo Codice, ma entro un perimetro applicativo ben delimitato (per un approfondimento si rinvia al Paper “Caro materiali e appalti pubblici: aggiornato alle novità introdotte dal primo correttivo al Codice 36/2023 e al decreto Infrastrutture”).

Sarà quindi la prassi applicativa, e verosimilmente anche il contenzioso, a chiarire nei prossimi mesi la reale portata e la tenuta del nuovo impianto normativo, nonché la sua capacità di coniugare sostenibilità finanziaria, certezza giuridica e continuità nella realizzazione delle opere pubbliche.

Avremo modo di vedere nel dettaglio le novità nella diretta streaming sul mio canale YouTube il programma il 29 gennaio 2026 alle ore 18.00; si suggerisce di iscriversi gratuitamente al canale per non perdere la diretta.

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