Tratto da: Ildirittoamministrativo.it
Autore: Oreste Patrone
Sommario: 1. La variante derivata e la variante rimediale. – 2. L’assenso della Regione. – 3. Il deficit pianificatorio come presupposto sostanziale. – 4. Natura e limiti della variante SUAP – 5. Criticità e responsabilità amministrativa.
- La variante derivata e la variante rimediale
Nell’ordinamento nazionale, la variante urbanistica rappresenta una categoria funzionale che assume contenuti differenti a seconda del procedimento in cui si colloca.
Una prima figura, ormai largamente sedimentata nella prassi e nella giurisprudenza, è quella della variante che consegue all’approvazione di un progetto nell’ambito di un procedimento unico. In tali ipotesi, la modifica della pianificazione è l’effetto legale tipico del provvedimento conclusivo, in forza di una previsione di legge che attribuisce al titolo abilitativo una efficacia urbanistica diretta.
Si pensi, in particolare, all’autorizzazione unica di cui all’articolo 208 del d.lgs. 152/2006 recante Norme in materia ambientale per impianti di gestione rifiuti. In tali casi, l’approvazione del progetto comporta, ove necessario, variante agli strumenti urbanistici vigenti.
La logica sottesa a questa impostazione è chiara. Il legislatore individua un interesse pubblico qualificato – ambientale, energetico, infrastrutturale – e, nel bilanciamento con la pianificazione comunale, attribuisce prevalenza alla realizzazione dell’opera. La variante non nasce da un difetto del piano, ma dalla scelta legislativa di non consentire che il piano costituisca un ostacolo alla realizzazione di interventi ritenuti strategici o, comunque, di pubblico interesse.
Siamo di fronte, dunque, a una variante derivata, nel senso che il suo fondamento non risiede in un’autonoma rivalutazione dell’assetto del territorio, bensì nella disciplina speciale del procedimento autorizzatorio di cui costituisce un effetto tipico[1].
Diversa è la fattispecie delineata dall’art. 8 del DPR 160/2010 recante Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008.
La norma prevede che, qualora lo strumento urbanistico non individui aree destinate all’insediamento di impianti produttivi ovvero le aree individuate siano insufficienti in relazione all’intervento proposto, fatta salva l’applicazione della relativa disciplina regionale, l’interessato può richiedere al responsabile del SUAP la convocazione di apposita conferenza di servizi, in seduta pubblica. Qualora l’esito della conferenza di servizi comporti la variazione dello strumento urbanistico, ove sussista l’assenso della Regione espresso in quella sede, il verbale è trasmesso al Sindaco ovvero al Presidente del Consiglio comunale, ove esistente, che lo sottopone alla votazione del Consiglio nella prima seduta utile.
In questo caso, la variante non è dunque l’effetto di una previsione di prevalenza settoriale, ma il rimedio a una carenza della pianificazione comunale.
La differenza rispetto alle varianti conseguenti ad autorizzazione unica, nelle quali l’interesse pubblico è tipizzato e qualificato per legge, è evidente e sostanziale. Nel caso dell’art. 8, il presupposto è un accertamento in concreto in merito all’assenza o all’insufficienza di aree idonee. La variante nasce, dunque, da una verifica istruttoria e non da una automatica previsione normativa.
L’intero istituto può essere compreso solo accettando la premessa che l’art. 8 non è uno strumento di flessibilità della pianificazione, ma un rimedio alla sua insufficienza. Confondere i due piani significa alterare l’equilibrio stesso del governo del territorio.
- L’assenso della Regione
La presenza regionale in conferenza assolve a una funzione duplice. Da un lato, essa garantisce la verifica immediata della compatibilità della variante con la pianificazione sovraordinata e con la legislazione urbanistica regionale, evitando che il procedimento semplificato si traduca in una frattura rispetto all’assetto territoriale complessivo. Dall’altro, consente di concentrare nel modulo della conferenza valutazioni che, nel procedimento ordinario di variante, potrebbero emergere in una fase successiva di controllo o approvazione regionale. In questo senso la conferenza anticipa ed integra la funzione regionale nel momento decisionale.
Ne consegue che l’assenso della Regione non può considerarsi un apporto secondario. Esso rappresenta il punto di equilibrio tra l’esigenza di semplificazione perseguita dall’art. 8 e la permanenza della competenza regionale in materia urbanistica. La variante SUAP si caratterizza, dunque, per il fatto di essere un modulo accelerato che opera all’interno di un sistema di competenze presupponendone il rispetto, non il superamento.
La giurisprudenza più recente ha ulteriormente rafforzato il ruolo regionale, superando quell’orientamento, espresso in passato dalla giurisprudenza di merito[2], che tendeva a confinare la Regione in una posizione meramente consultiva. Il Consiglio di Stato ha infatti chiarito[3] che la Regione, quale contitolare del potere urbanistico, partecipa alla verifica stessa dell’ammissibilità della procedura semplificata di cui all’art. 8 d.P.R. 160/2010, esercitando un «potere di controllo intrinseco volto primariamente a valutare la sussistenza delle condizioni di ammissibilità della procedura stessa» e che il relativo assenso regionale costituisce un presupposto necessario per la prosecuzione del procedimento. Ne discende che la Regione non si limita a una verifica di compatibilità della variante con la pianificazione sovraordinata, ma può arrestare il procedimento laddove ritenga insussistenti i presupposti derogatori richiesti dall’art. 8, anche qualora il responsabile SUAP abbia espresso una diversa valutazione. Si delinea così una forma di compartecipazione regionale all’esercizio del potere di variante, funzionale a evitare utilizzi estensivi o distorsivi di un istituto che la stessa giurisprudenza continua a qualificare come eccezionale e derogatorio.
- Il deficit pianificatorio come presupposto sostanziale
Il ricorso alla variante urbanistica semplificata, disciplinata dall’art. 8 del D.P.R. n. 160/2010, non costituisce una facoltà discrezionale del privato o una modalità ordinaria di variazione del piano, bensì un rimedio oggettivo ed eccezionale esperibile esclusivamente in presenza di un accertato deficit pianificatorio[4].
Tale presupposto deve essere verificato dal responsabile del SUAP antecedentemente alla convocazione della conferenza di servizi e deve risultare espressamente dalla motivazione dell’atto di indizione.
Ai fini della configurabilità della variante SUAP è necessario dimostrare che il Comune non abbia previsto aree produttive oppure le abbia previste in misura quantitativamente o qualitativamente inadeguata rispetto all’insediamento richiesto.
Il deficit pianificatorio non può essere presunto. Esso deve risultare da una istruttoria che tenga conto delle previsioni vigenti, dello stato di attuazione delle aree produttive, della concreta disponibilità delle stesse e della coerenza dell’intervento con l’assetto territoriale complessivo.
In assenza di tale verifica, il ricorso all’art. 8 rischierebbe di trasformarsi in uno strumento surrettizio di elusione della pianificazione ordinaria. La norma, invece, presuppone un uso rigoroso e non espansivo del meccanismo derogatorio[5].
La stessa nozione di «assenza» deve essere intesa in senso assoluto.
Mere difficoltà contingenti o transitorie, come la pendenza di contenziosi giudiziari sulle aree già destinate dal piano ad attività produttive, non giustificano il ricorso alla variante semplificata. Il fatto che l’imprenditore non possieda aree già classificate come idonee non integra un deficit di piano. L’imprenditore è tenuto a valutare l’acquisto dei terreni occorrenti o il Comune può procedere alla redazione d’ufficio di eventuali piani attuativi necessari[6].
La verifica del deficit pianificatorio non costituisce un mero adempimento istruttorio. Essa rinvia a una questione più ampia, che investe la funzione dell’art. 8 del DPR 160/2010 nel sistema del governo del territorio e il suo rapporto con la libertà di iniziativa economica riconosciuta dalla Costituzione. L’articolo 41, nel disciplinarne l’esercizio, ne consente l’indirizzo e il coordinamento a fini sociali attraverso opportuni controlli e programmi determinati con legge. La pianificazione urbanistica rappresenta uno degli strumenti attraverso cui tale coordinamento si realizza, conformando l’uso del territorio mediante scelte programmatorie generali e non negoziabili caso per caso[7].
In questa prospettiva, l’art. 8 del DPR 160/2010 non può essere interpretato come uno strumento di competizione territoriale volto a soddisfare scelte localizzative meramente opportunistiche. Il ricorso alla procedura semplificata deve rappresentare l’extrema ratio, imponendo al Comune l’onere di valutare preventivamente soluzioni alternative che comportino un minor impatto urbanistico rispetto alla variante. La stessa nozione di «insufficienza» non deve intendersi una generica carenza, ma una superficie oggettivamente non congrua rispetto agli standard previsti per l’insediamento specifico[8].
In un contesto economico globalizzato, l’imprenditore privo di specifico radicamento territoriale è, in linea di principio, libero di individuare il sito più conveniente per l’insediamento della propria attività. La norma non è preordinata a garantire la realizzazione dell’intervento nel luogo soggettivamente prescelto, né consacra un diritto alla variante.
La sua ratio è diversa. Essa assume significato soltanto quando la pianificazione comunale risulti strutturalmente inidonea a consentire l’insediamento produttivo nel territorio, per assenza o manifesta insufficienza delle aree destinate a tale funzione. In tale evenienza l’art. 8 opera come rimedio a un deficit pianificatorio oggettivo, non come strumento di adattamento flessibile alle preferenze individuali.
Proprio questa natura rimediale impone, tuttavia, una rigorosa delimitazione dell’ambito applicativo dell’istituto. Un deficit della pianificazione può e dovrebbe essere affrontato, in via ordinaria, mediante l’esercizio del potere pianificatorio. Se il piano non risponde più alle esigenze economiche del territorio, la risposta fisiologica è la sua revisione complessiva o parziale attraverso gli strumenti propri della programmazione urbanistica.
L’art. 8 non può divenire una scorciatoia sistematica per correggere a posteriori ciò che avrebbe dovuto essere oggetto di programmazione preventiva. La previsione della deliberazione consiliare e la necessità di una valutazione puntuale del caso concreto confermano che la variante SUAP è concepita come intervento circoscritto, giustificato da una situazione specifica e non replicabile in modo seriale senza alterare la logica del sistema.
Se l’amministrazione facesse ricorso all’art. 8 in modo frequente e generalizzato, ciò costituirebbe il sintomo non di una fisiologica flessibilità dell’ordinamento, ma di una patologia strutturale della pianificazione. Il rimedio, in questi casi, non può essere la reiterazione del meccanismo derogatorio, ma il recupero della funzione programmatoria nelle sue sedi ordinarie.
Quanto alla permanenza della variante in caso di decadenza del permesso di costruire, sul punto la giurisprudenza è divisa. Il Consiglio di Stato, in una pronuncia[9] resa in materia di persistenza dell’interesse a ricorrere avverso una variante urbanistica adottata con procedura semplificata, ha affermato incidentalmente che tale variante non soggiace a decadenza, a differenza degli eventuali vincoli preordinati all’esproprio, producendo una modifica stabile della disciplina di zona. Nello stesso senso si è orientato il T.A.R. Puglia, che — richiamando espressamente quel precedente — ha affermato[10] che la variante SUAP produce, al pari della variante urbanistica ordinaria, una modifica permanente del territorio urbano e non soggiace a termini di decadenza legali in assenza di espressa previsione (sentenza n. 729/2025). Non manca, tuttavia, un opposto orientamento[11] che, valorizzando il carattere puntuale e servente della variante, ne afferma la caducazione con il venir meno del titolo edilizio.
La questione meriterebbe un intervento chiarificatore del legislatore, tanto più necessario in considerazione delle rilevanti conseguenze sull’assetto del territorio. La tesi della permanenza, sebbene maggioritaria nella giurisprudenza più recente, rischia di alterare la natura rimediale e circoscritta dell’istituto, trasformando una variante nata come servente rispetto a un progetto specifico in una modifica stabile e irreversibile della disciplina urbanistica generale, con effetti ultronei rispetto alla ratio dell’art. 8. Nondimeno, anche la tesi della caducazione automatica presenta profili problematici sul piano sistematico. Le opere eventualmente già realizzate in forza del permesso di costruire nel frattempo decaduto, edificate su suolo la cui destinazione era stata modificata dalla variante, si troverebbero in una condizione di incongruenza con la disciplina urbanistica ripristinata, senza che l’ordinamento offra uno strumento idoneo a governare tale situazione se non attraverso un nuovo, integrale procedimento ai sensi dell’art. 8 d.P.R. 160/2010. Una simile conseguenza — sostanzialmente equivalente a imporre la demolizione o a lasciare le opere in un permanente limbo giuridico — non appare compatibile con il principio di proporzionalità né con la ratio di semplificazione che ispira l’istituto. Va peraltro precisato che il rinvio operato dall’art. 8, co. 1 d.P.R. 160/2010 all’art. 15 d.P.R. 380/2001 riguarda esclusivamente la disciplina dei termini di esecuzione e della decadenza del permesso di costruire, non la sorte della variante urbanistica: il legislatore ha dunque assimilato il regime del titolo edilizio nel SUAP a quello ordinario, lasciando però irrisolta — e foriera di conseguenze applicative difficilmente governabili — la questione della variante.
Parimenti, la variante SUAP non può operare con effetto sanante rispetto ad abusi edilizi già consumati. La ratio dell’art. 8, desumibile dalla sua collocazione sistematica nel procedimento unico per il rilascio del titolo abilitativo, presuppone un’attività di verifica preventiva e non postuma[12]: la conferenza di servizi è sede di valutazione preventiva della compatibilità del progetto con gli interessi pubblici coinvolti, non già di regolarizzazione di interventi già realizzati. L’istituto, in altre parole, guarda al futuro e non al passato. Il principio si ricava agevolmente dal dato letterale, laddove l’art. 8 parla di insediamento di impianti produttivi, non di regolarizzazione di insediamenti esistenti, e dal coordinamento con la disciplina del permesso di costruire in sanatoria di cui all’art. 36 del DPR 380/2001, che costituisce il rimedio tipico per gli abusi edilizi. Ammettere una variante SUAP con funzione sanante significherebbe eludere il regime sostanziale e sanzionatorio della sanatoria ordinaria, con un’indebita commistione tra strumenti che rispondono a logiche opposte: la variante SUAP è rimedio a un deficit del piano, il condono o la sanatoria sono rimedio a un illecito del privato.
- Natura e limiti della variante SUAP
La variante che scaturisce dal procedimento SUAP ai sensi dell’art. 8 ha in comune con quella derivata dall’approvazione dei progetti nell’ambito dei progetti unici il fatto non avere carattere generale. Essa è strettamente connessa all’intervento specifico oggetto di istanza. Si tratta di una variante puntuale, funzionalmente collegata alla realizzazione di un’opera determinata.
Resta centrale, inoltre, il ruolo dell’organo consiliare, cui compete in via ordinaria l’adozione degli strumenti di pianificazione urbanistica generale delle loro varianti. Il procedimento SUAP non sottrae, dunque, la funzione pianificatoria al consiglio comunale, ma la ricolloca in una sede accelerata e strumentale.
È proprio questo a distinguere l’istituto da altre ipotesi di variante automatica, come quella sopra accennata connessa ai progetti di impianti e attività qualificate ex legge come di pubblico interesse. Basta, infatti, porre a confronto le due figure di variante per evidenziarne le logiche profondamente diverse.
Sinteticamente:
- Nel caso dell’art. 8 del DPR 160/2010:
- la variante presuppone un accertamento istruttorio sul deficit del piano;
- il bilanciamento avviene in concreto, all’interno del procedimento;
- la modifica urbanistica risponde all’esigenza di colmare una lacuna pianificatoria.
- Nel caso delle autorizzazioni uniche settoriali:
- la variante è effetto legale tipico del provvedimento;
- il bilanciamento tra interessi è operato a monte dal legislatore;
- la pianificazione è compressa in ragione di un interesse qualificato e prevalente.
Se nella prima ipotesi il progetto supplisce al piano, nella seconda si impone su quest’ultimo in ragione di un interesse pubblico qualificato e prevalente. È una distinzione decisiva, perché incide sulla natura del controllo giurisdizionale. Nel primo, assume rilievo centrale la verifica del presupposto sostanziale del deficit pianificatorio. Nel secondo caso il sindacato si concentra prevalentemente sul rispetto delle condizioni procedimentali e sulla compatibilità ambientale o tecnica dell’opera.
- Criticità e responsabilità amministrativa
Si è evidenziato come l’art. 8 del DPR 160/2010, concepito quale strumento di adattamento del piano alle esigenze produttive del territorio, possa prestarsi a usi distorsivi. L’equilibrio che esso presuppone è delicato.
Un’applicazione eccessivamente estensiva rischierebbe di svuotare la funzione programmatoria del piano regolatore, trasformando la pianificazione in un assetto continuamente rimodellato su istanza privata. Un’applicazione eccessivamente restrittiva, per contro, potrebbe irrigidire il territorio, impedendo l’insediamento di attività produttive compatibili ma non previste dallo strumento vigente.
La responsabilità dell’amministrazione si colloca proprio in questo spazio intermedio e costituisce un onere gravoso, ma indispensabile per evitare che l’eccezione finisca per sovrapporsi alla pianificazione, trasformandosi in nuova regola urbanistica.
La tenuta dell’istituto dipende, in ultima analisi, dalla capacità dell’amministrazione preservare la distinzione tra ciò che deve essere pianificato e ciò che può essere eccezionalmente autorizzato. Quando tale distinzione si attenua, la pianificazione non viene semplicemente aggirata, ma progressivamente svuotata di significato, ridotta a un riferimento formale incapace di orientare in modo effettivo le trasformazioni del territorio.
[1] In più settori dell’ordinamento il legislatore ha previsto che l’approvazione del progetto produca, ove occorra, effetto di variante agli strumenti urbanistici vigenti. Non solo il citato l’art. 208, comma 6, del d.lgs. 152/2006, relativo agli impianti di trattamento dei rifiuti, ma pure l’art. 12, comma 3, del d.lgs. 387/2003 per impianti alimentati da fonti rinnovabili. In termini coerenti si esprime inoltre l’art. 9, comma 10, lett. c), del d.lgs. 190/2024.
[2] In senso contrario si era espresso il T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. II, con la sentenza n. 799 del 21 maggio 2019, in www.giustizia-amministrativa.it, che aveva annullato il provvedimento conclusivo negativo della conferenza di servizi indetta dal SUAP del Comune di Ugento, ritenendo che la valutazione circa l’idoneità del PRG a consentire la realizzazione dell’intervento produttivo fosse riservata esclusivamente al responsabile del SUAP, con conseguente incompetenza della Regione a esprimersi sul punto.
[3] Cons. Stato, Sez. IV, 16 giugno 2023, n. 5926, in www.giustizia-amministrativa.it. La natura vincolante dell’assenso regionale è ricondotta dal Collegio alla derivazione normativa dell’art. 8 d.P.R. 160/2010 dalla declaratoria di incostituzionalità dell’art. 25, lett. g), d.lgs. n. 112 del 1998, operata da Corte cost. n. 206 del 2001. Tale carattere impedisce di applicare le disposizioni della legge 241/1990 in materia di silenzio-assenso, sicché nessun assenso implicito può ritenersi formato per effetto del silenzio serbato dalla Regione in sede di conferenza.
[4] In ragione della natura eccezionale e derogatoria della procedura semplificata prevista dall’articolo 8 del d.P.R. 160/2010, ed al fine di evitare che tale procedimento possa essere surrettiziamente trasformato in una modalità «ordinaria» di variazione dello strumento urbanistico generale, la norma in questione deve essere interpretata in senso restrittivo, dando alla nozione di «assenza» un significato «assoluto» , in modo tale da evitare che mere indisponibilità contingenti e transitorie di aree – destinate dal PRGC ad insediamenti produttivi – possano valere di per sé a giustificare la scelta dell’ente comunale di procedere con l’iter semplificato di approvazione della variante urbanistica. – Cons. di Stato, Sez. IV del 19 ottobre 2021, n. 7027, su AmbienteDiritto.it
[5] In giurisprudenza è costante l’affermazione del carattere eccezionale e non espansivo della procedura di cui all’art. 8 del DPR 160/2010. Il Consiglio di Stato ha chiarito che essa non può trasformarsi in modalità ordinaria di variante urbanistica e richiede una rigorosa verifica dei presupposti sostanziali, non potendo l’assenza di aree produttive essere intesa in senso meramente formale o contingente (Cons. Stato, Sez. IV, 19 ottobre 2021, n. 7027). In senso conforme, il T.A.R. Veneto ha ribadito che l’accertamento dell’assenza o insufficienza delle aree deve precedere l’attivazione della conferenza di servizi e risultare da un’istruttoria puntuale, non potendo la procedura speciale fungere da surrogato del procedimento ordinario di variante (T.A.R. Veneto, Sez. II, 11 giugno 2021, n. 798).
[6] La disponibilità giuridica immediata delle aree non costituisce parametro rilevante ai fini della verifica della loro sufficienza ai sensi dell’art. 8 d.P.R. n. 160/2010. Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 5926 del 20 aprile 2023, ha chiarito che il concetto di insufficienza non può essere surrettiziamente ricondotto alla mancanza di disponibilità proprietaria in capo al proponente, poiché ciò condurrebbe a sovvertire la logica stessa della pianificazione urbanistica, rendendo di fatto sempre necessaria una variante ogniqualvolta l’imprenditore non sia già titolare delle aree. In tale prospettiva, l’ordinamento prevede strumenti idonei a superare eventuali ostacoli attuativi, quali la possibilità per il Comune di procedere alla redazione d’ufficio dei piani attuativi ovvero per il privato di acquisire i terreni necessari, escludendosi che vincoli di natura procedimentale o proprietaria possano, di per sé soli, legittimare il ricorso alla procedura semplificata
[7] In dottrina, il tema non risulta ad oggi oggetto di trattazione monografica. Nella letteratura tecnico-giuridica, sicuramente interessante il contributo di M. Bombi, Variante urbanistica tramite SUAP e onere motivazionale del Comune, in Quotidiano PA (oggi One PA); nonché, per un’analisi del procedimento con riguardo alla sindacabilità delle scelte urbanistiche, Fondazione De Iure Publico, Procedimento di variante semplificata e sindacabilità delle scelte urbanistiche, febbraio 2023, in www.deiurepublico.it. Entrambi i contributi sottolineano il carattere eccezionale e derogatorio della procedura e l’impossibilità di configurarla come strumento ordinario di variazione del piano.
[8] La giurisprudenza più recente ha ribadito, con particolare chiarezza, che la procedura semplificata ex art. 8 d.P.R. n. 160/2010 costituisce uno strumento eccezionale, utilizzabile solo quale extrema ratio, dovendo l’Amministrazione comunale previamente verificare la praticabilità di soluzioni alternative interne al disegno pianificatorio vigente, anche attraverso l’attivazione degli strumenti attuativi o la rimodulazione delle previsioni esecutive già esistenti, così da evitare interventi puntuali suscettibili di alterare l’equilibrio complessivo del territorio. In tale quadro, la nozione di “insufficienza” assume un significato rigoroso e sostanziale, riferito alla oggettiva non congruità della superficie disponibile rispetto all’insediamento progettato, e non può essere estesa a situazioni di mera indisponibilità contingente o di mancata attuazione di previsioni urbanistiche, che restano superabili mediante l’esercizio degli ordinari poteri amministrativi – T.A.R. Puglia, sez. II, n. 811/2023.
[9] Cons. Stato, Sez. IV, 28 giugno 2016, n. 2900, in ricorso n. 1675/2013 RG, in www.giustizia-amministrativa.it. La pronuncia, resa in sede di appello avverso T.A.R. Puglia-Bari, Sez. III, n. 1862/2012, affronta incidentalmente la questione della permanenza della variante urbanistica semplificata adottata ai sensi dell’art. 5 d.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447, al fine di verificare la persistenza dell’interesse a ricorrere a seguito dell’intervenuta inefficacia del permesso di costruire n. 107/2010. Il Collegio osserva che la delibera consiliare n. 3/2008, adottata con la procedura di cui all’art. 5 d.P.R. 447/1998, «in una con i relativi pareri endoprocedimentali acquisiti nella conferenza di servizi, non soggiace a decadenza, a differenza degli eventuali suoi vincoli preordinati all’esproprio», concludendo per la procedibilità dell’appello.
[10] T.A.R. Puglia, Bari, Sez. III, 23 maggio 2025, n. 729, in ricorso n. 1048/2024 RG, in www.giustizia-amministrativa.it La sentenza, resa su ricorso avverso il diniego di titolo unico SUAP per la realizzazione di servizi portuali nel Comune di Polignano a Mare, affronta direttamente la questione dell’efficacia temporale della variante semplificata adottata ai sensi dell’art. 5 d.P.R. 447/1998 in assenza di termini decadenziali convenzionalmente apposti. Il Tribunale afferma che «la variante urbanistica semplificata, prevista e disciplinata al citato art. 5 del D.P.R. n. 447/1998, produca, al pari della variante urbanistica ordinaria, una modifica permanente del territorio urbano e non soggiace a termini di decadenza legali», richiamando espressamente Cons. Stato, Sez. IV, 28 giugno 2016, n. 2900, e precisa altresì che le decadenze di cui all’art. 15 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, «si riferiscono al titolo edilizio a valle e sono quindi inapplicabili all’atto di pianificazione urbanistica».
[11] T.A.R. Campania, Napoli, Sez. II, 13 gennaio 2026, n. 217, in ricorso n. 6620/2024 RG, in www.giustizia-amministrativa.it La sentenza, resa su ricorso avverso il diniego di permesso di costruire opposto dal Comune di Saviano, sostiene la tesi opposta: la variante approvata ai sensi dell’art. 5 d.P.R. 447/1998 in occasione del rilascio di un titolo edilizio poi decaduto non sopravvive al permesso di costruire, in quanto «strumentale all’esecuzione di quello specifico intervento». Il Collegio valorizza il carattere eccezionale e derogatorio della procedura semplificata, richiamando Cons. Stato, Sez. IV, 3 aprile 2024, n. 3046, e afferma che «laddove non risulti che il Consiglio comunale abbia inteso approvare una variante “ordinaria” al piano regolatore, ma […] abbia approvato “il progetto presentato”, “in variante al P.R.G.”, deve ritenersi che la variante disposta non sopravviva al permesso di costruire con cui il progetto è stato autorizzato».
[12] Sul carattere eccezionale e strettamente funzionale della variante urbanistica attivata in sede di sportello unico, la giurisprudenza amministrativa è costante nel ritenere che essa non integri una modalità ordinaria di pianificazione, ma uno strumento derogatorio utilizzabile entro limiti rigorosi e in presenza dei presupposti tipizzati dalla legge. Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 3046/2024 ha ribadito che la disciplina di cui all’art. 8 d.P.R. 160/2010 è «di stretta interpretazione» e «al di là della prima iniziativa, nulla sottrae all’ordinaria discrezionalità dell’Amministrazione in materia urbanistica», non potendo pertanto essere surrettiziamente trasformata in modalità ordinaria di variazione dello strumento generale. Sempre il Consiglio di Stato, con sentenza n. 3243/2005, aveva riconosciuto il potere della Regione di circoscrivere l’ambito applicativo della procedura derogatoria, adottando misure vincolanti volte a scongiurare il rischio che l’istituto di cui all’art. 5 d.P.R. 447/1998 eluda la logica unitaria della pianificazione territoriale: nella fattispecie esaminata, la Regione Puglia aveva legittimamente escluso dalla procedura semplificata le attività consistenti in servizi alla persona nonché quelle incidenti sulla dotazione di standard urbanistici ai sensi dell’art. 3 d.m. 1444/1968. Quanto all’uso con finalità sananti, il T.A.R. Lombardia, con sentenza n. 618/2012, ha statuito che la procedura di semplificazione non può «risolversi in uno strumento di sanatoria di abusi edilizi preesistenti, al di fuori e, anzi, in violazione, delle norme eccezionali di disciplina della sanatoria medesima», atteso che la conferenza di servizi prevista dall’art. 5 d.P.R. 447/1998 è funzionale alla valutazione di progetti da realizzare e non alla regolarizzazione di opere già eseguite e già oggetto di provvedimenti sanzionatori.

