Il giudizio nasce dall’impugnazione, da parte del ricorrente, di un provvedimento con cui il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) aveva parzialmente respinto la sua richiesta di riconoscimento dell’indennità sostitutiva per ferie non fruite.

La controversia ruota attorno alla mancata fruizione, da parte del ricorrente, di 48 giorni di licenza ordinaria maturata tra il 2020 e il 2021, precedentemente al suo collocamento in aspettativa per infermità. Secondo l’Amministrazione, tale mancata fruizione sarebbe stata attribuibile alla volontà del lavoratore, che non aveva presentato un’istanza per usufruire dei giorni maturati prima del collocamento in aspettativa.

In altre parole, il finanziere, prima di mettersi in aspettativa, avrebbe dovuto godere di tutte le ferie rimanenti, pena la decadenza da tale diritto.

Per questa ragione, in base alla normativa vigente, ossia l’art. 905, co. 2, del d.lgs. n. 66/2010 (“prima del collocamento in aspettativa per infermità sono concessi i periodi di licenza non ancora fruiti”) e l’art. 5, co. 8, del d.l. n. 95/2012 (“le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, […], sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi”), secondo il MEF i giorni non utilizzati non potevano essere monetizzati.

Il TAR del Friuli sulla monetizzazione delle ferie non godute da parte dei dipendenti pubblici

Il TAR, tuttavia, adotta una prospettiva differente, accogliendo il ricorso e ribaltando la posizione del MEF. Il punto centrale della sentenza risiede nell’affermazione del diritto del lavoratore a ricevere un’informazione completa, chiara e trasparente da parte del datore di lavoro circa le conseguenze derivanti dalla mancata fruizione delle ferie. In particolare, il TAR richiama la pronuncia della Corte di Giustizia UE nella causa C-218/22, che stabilisce che il diritto alle ferie annuali retribuite non può estinguersi laddove il lavoratore non abbia potuto beneficiare di tale diritto per mancanza di una specifica informazione da parte del datore di lavoro.

La Corte di Giustizia ha chiarito, infatti, che il datore di lavoro è tenuto a garantire che il lavoratore sia posto nelle condizioni di esercitare il proprio diritto a godere delle ferie annuali retribuite, informandolo tempestivamente e accuratamente delle conseguenze della mancata fruizione. Tale obbligo si estende anche alla necessità di sollecitare formalmente il lavoratore a godere dei giorni maturati.

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