La sentenza del TAR Puglia 1256/2025, chiarisce un principio fondamentale in materia di gare pubbliche: è illegittima e nulla la clausola del bando che esclude dalla procedura di selezione le imprese coinvolte in contenziosi pendenti con la stazione appaltante. Una tale previsione viola il principio di tassatività delle cause di esclusione e i diritti costituzionali alla difesa e all’accesso alla giustizia.
La vicenda trae origine da una gara per l’affidamento triennale dei servizi cimiteriali, inizialmente aggiudicata ad un operatore economico che, tuttavia, ha visto revocata l’aggiudicazione tramite un provvedimento di autotutela. La revoca è stata motivata dalla mancanza di documentazione essenziale (capitolato e disciplinare) e dalla compromissione della riservatezza delle offerte, rilevata in seguito alla pubblicazione di manifestazioni d’interesse contenenti dati sensibili sulle proposte economiche.
Il TAR ha ritenuto legittimo l’annullamento in autotutela, evidenziando che la “potenziale conoscibilità dell’offerta” da parte di soggetti esterni alla commissione giudicatrice comprometteva gravemente i principi di parità di trattamento e trasparenza della procedura.
Nella successiva riedizione della gara, la stazione appaltante ha inserito una clausola escludente che impediva la partecipazione agli operatori con contenzioso aperto nei suoi confronti. Proprio tale clausola è stata oggetto di contestazione da parte dello stesso operatore, il quale ha presentato motivi aggiunti al ricorso già in essere, sollevando la questione della sua nullità.
Accogliendo le doglianze dell’operatore economico, il TAR ha ribadito con forza che la clausola in questione introduceva una causa di esclusione non prevista dal codice e pertanto illegittima. Il giudice ha sottolineato come tale previsione sia incompatibile con i principi di concorrenza e di massima partecipazione alle gare pubbliche (favor partecipationis), cardini dell’evidenza pubblica nel diritto amministrativo.
Ma l’aspetto più rilevante del ragionamento del TAR risiede nel richiamo ai diritti costituzionali garantiti agli operatori economici: in particolare, l’art. 24 della Costituzione tutela il diritto di agire in giudizio per la difesa dei propri interessi legittimi e diritti soggettivi; l’art. 113 garantisce che le posizioni giuridiche soggettive lesi dalla pubblica amministrazione possano essere tutelate davanti al giudice.
Pertanto, escludere un operatore dalla gara per il solo fatto di aver attivato un contenzioso nei confronti dell’amministrazione equivale a limitare illegittimamente l’esercizio del diritto di difesa, ponendo un disincentivo alla tutela giurisdizionale dei propri interessi.