di Maurizio Lucca
La sezione controllo Basilicata, della Corte dei conti, con parere n. 1 del 22 gennaio 2026, risponde in senso non positivo ad una Amministrazione Locale in ordine alla possibilità di manutentare, con avanzo di amministrazione (spese di investimento), la caserma dei Carabinieri. Focus a cura dell’Avv. Maurizio Lucca.
Il fine era quello di scongiurare la perdita di un presidio di sicurezza, specie in assenza di accordi tra altri Comuni o di programmi straordinari di incremento dei servizi specialistici di polizia, attraverso convenzioni tra Comuni ed il Ministero dell’interno: tuttavia i giudici hanno risposto che l’attività di “accasermamento” rientra tra i doveri (oneri finanziari) esclusivi dello Stato.
Definizioni
Il decreto del Ministero dell’interno 5 agosto 2008, Incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione, chiarisce la nozione di:
- “incolumità pubblica”, si intende l’integrità fisica della popolazione;
- “sicurezza urbana”, un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell’ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale.
Con riferimento agli Enti Locali, l’art. 20, Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, del d.lgs. n. 121/1981, istituisce presso la prefettura il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, quale organo ausiliario di consulenza del Prefetto (che lo presiede) per l’esercizio delle sue attribuzioni di Autorità provinciale di pubblica sicurezza, «composto dal questore, dal sindaco del comune capoluogo e dal presidente della provincia, dai comandanti provinciali dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, e del Corpo forestale dello Stato, nonché dai sindaci degli altri comuni interessati, quando devono trattarsi questioni riferibili ai rispettivi ambiti territoriali».
Mentre, l’art. 5, Patti per l’attuazione della sicurezza urbana, del DL n. 14/2017, convertito con modificazioni in legge n. 48/2017, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città, al primo comma fornisce la possibilità di sottoscrivere accordi per “interventi per la sicurezza urbana” tra il prefetto ed il sindaco «in relazione alla specificità dei contesti… tenuto conto anche delle esigenze delle aree rurali confinanti con il territorio urbano» [1], affidando al comma 1, dell’art. 7, Ulteriori strumenti e obiettivi per l’attuazione di iniziative congiunte, la possibilità di individuare specifici obiettivi per l’incremento dei servizi di controllo del territorio e per la sua valorizzazione, con facoltà di concorrere (alla realizzazione dei cit. obiettivi) «sotto il profilo del sostegno strumentale, finanziario e logistico… ferma restando la finalità pubblica dell’intervento» (con rinvio all’art. 6 bis, Accordi territoriali di sicurezza integrata per lo sviluppo, del DL n. 93/2013, inserito in sede di conversione in legge n. 119/2013, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province, dove si ammettono «progetti di valorizzazione dei beni di proprietà pubblica o da altre iniziative di sviluppo territoriale» tramite accordi tra il Ministero dell’interno e le regioni e gli enti locali… finalizzata al sostegno strumentale, finanziario e logistico delle attività di promozione della sicurezza dei cittadini, del controllo del territorio e del soccorso pubblico».
Da queste prime indicazioni, si può ritenere che al Comune (rectius al Sindaco) vengono attribuiti direttamente dalla legge (vedi, ad es., l’art. 54, Attribuzioni del sindaco nei servizi di competenza statale, del d.lgs. n. 267/2000, disseminato di competenze sindacali in materia di sicurezza urbana) poteri volti a prevenire e eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana, quale punto di decentramento statale e, come tale, assoggettato ai poteri di gerarchia del Prefetto e del Ministro dell’interno: il Sindaco assicura la cooperazione fra le forze di polizia locali e statali, consentendo una maggiore partecipazione dell’Amministrazione locale alla tutela della sicurezza dei cittadini, potendo stipulare accordi (secondo il modello generale degli artt. 11, Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento, e 15, Accordi fra pubbliche amministrazioni, della legge n. 241 [2], nonché degli artt. 30, Convenzioni, e 34, Accordi di programma, del d.lgs. n. 267/2000) con altre Amministrazioni locali/statali per la realizzazione di obiettivi condivisi, da ricomprendere la realizzazione di investimenti in strutture.

