tratto da biblus.acca.it

Se il parere ministeriale n. 3934/2025 ha chiarito la possibilità di riconoscere incentivi per la redazione del Documento di Indirizzo alla Progettazione, ampliando in qualche modo il perimetro delle attività incentivabili ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. 36/2023, un altro quesito sottoposto all’attenzione del MIT ha invece condotto ad una conclusione opposta, ribadendo con fermezza i limiti entro cui deve operare il sistema degli incentivi.

La questione sottoposta al Ministero riguarda la possibilità di riconoscere incentivi per attività svolte dall’Ufficio Ragioneria, in particolare per l’adozione del visto attestante la copertura finanziaria e per l’emissione dei mandati di pagamento. Si tratta di attività che, pur essendo indispensabili per il corretto svolgimento delle procedure di affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici, presentano una natura prevalentemente amministrativa e finanziaria piuttosto che tecnica in senso stretto. Il quesito richiama anche la Deliberazione Corte dei Conti Toscana 196/2023/PAR che esclude le attività di natura finanziaria o gestionale da quelle incentivabili.

La posizione del MIT

Il MIT, nel parere 3950/2025, ha fornito una risposta sintetica, ma estremamente chiara che conferma e rafforza l’orientamento espresso dalla Corte dei Conti: le funzioni tecniche per le quali è prevista la corresponsione di incentivi sono esclusivamente quelle previste dall’Allegato I.10 al D.lgs. n. 36/2023, in linea con il principio di tassatività che caratterizza la disciplina degli incentivi, secondo cui possono essere incentivate soltanto le attività espressamente elencate nell’allegato normativo, senza possibilità di estensioni analogiche o interpretazioni estensive che vadano oltre il dato letterale della norma.

Pertanto non sono da ricomprendere nelle funzioni tecniche le attività amministrative che attengono alla liquidazione degli incentivi. Questa specificazione chiarisce che anche le attività connesse alla gestione amministrativa del sistema degli incentivi, pur essendo necessarie per il funzionamento del meccanismo, non possono a loro volta essere considerate incentivabili. Si tratta di un’applicazione coerente del principio secondo cui gli incentivi devono premiare le funzioni tecniche direttamente connesse alla progettazione, all’affidamento e all’esecuzione dei contratti pubblici e non le attività amministrative di supporto o di gestione interna.

Torna in alto