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Ordinanza del 12/02/2025 n. 3595/5 – Corte di cassazione

L’autonoma tassazione delle pertinenze

In tema di ICI, la tassazione autonoma delle aree pertinenziali è esclusa quando il Comune sia venuto a conoscenza di tale vincolo a seguito di apposita comunicazione effettuata dal contribuente.
Tale principio è stato affermato dalla Corte di Cassazione che, nel caso di specie, è stata chiamata a pronunciarsi sui requisiti della pertinenza e sul trattamento agevolatorio riservato alla stessa in conseguenza del ricorso di una società immobiliare avverso un avviso di accertamento per omessa denuncia ICI di aree qualificate come edificabili dal Comune.
La Suprema Corte, in particolare, ha spiegato che i presupposti di cui all’art. 817 c.c. – a) l’oggettiva destinazione di una cosa a servizio od ornamento di un’altra per volontà del titolare della cosa principale e b) la durevolezza ovvero la circostanza che non sia possibile una diversa destinazione del bene senza radicale trasformazione – non sono sufficienti per la relativa detassazione ai fini fiscali, ma occorre anche che l’Amministrazione sia effettivamente consapevole di tale destinazione. Tale consapevolezza, se non emerge da altri fatti conosciuti per altra via dall’Amministrazione, deve risultare da una comunicazione proveniente dal contribuente, senza che quest’ultimo possa invocare la sussistenza del vincolo di pertinenzialità solo in fase di giudizio.

Testo integrale dell’ordinanzaOrdinanza del 12/02/2025 n. 3595/5 – Corte di cassazione – sito banca dati CERDEF – apre una nuova finestra

 

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