SENTENZA DEL 10/06/2024 N. 392/6 – CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELL’ABRUZZO
L’applicazione del reverse charge e la stabile organizzazione IVA
Il meccanismo del reverse charge (c.d. inversione contabile) non si applica per prestazioni effettuate da soggetti non residenti, qualora le stesse siano rese per il tramite di stabile organizzazione esistente in Italia, ai sensi dell’art. 17, co. 4, del DPR 633/1972.
Pertanto, una società residente può legittimamente applicare il reverse charge per operazioni fatturate da una società non residente, la cui stabile organizzazione appare priva di struttura, mezzi e personale tali da consentire alla stabile organizzazione di effettuare le operazioni imponibili.
Sulla base di questo principio, la Corte di giustizia di secondo grado dell’Abruzzo ha accolto l’appello di una società aeroportuale residente in Italia a cui era stata contestata un’indebita applicazione del meccanismo della c.d. inversione contabile, per prestazioni effettuate da un soggetto estero, dotato comunque di stabile organizzazione IVA in Italia.