Su input della legge di delega finanziaria l’istituto è stato disciplinato nell’ambito dello Statuto del contribuente. Le Agenzie fiscali hanno il compito di stabilirne le modalità attuative
Definite, con il provvedimento firmato oggi, 8 giugno 2026, dal direttore dell’Agenzia, Vincenzo Carbone, le modalità operative per permettere ad associazioni sindacali e di categoria, ordini professionali, enti pubblici ed enti locali di presentare all’amministrazione richieste di consulenza giuridica – disciplinata dal nuovo articolo 10-octies dello Statuto del contribuente – per i tributi di competenza dell’Agenzia delle entrate.
Ricapitolando l’iter normativo, ricordiamo che il Dlgs n. 219/2023, in attuazione della legge di delega finanziaria, ha introdotto nello Statuto dei diritti del contribuente (legge n. 212/2000) l’articolo 10-octies, con cui viene disciplinato l’istituto della consulenza giuridica. Lo stesso decreto ha rinviato la regolamentazione degli aspetti operativi più specifici a successivi provvedimenti dei direttori delle Agenzie fiscali, ai quali è affidato il compito di definire le modalità di presentazione delle domande, di individuare gli uffici competenti a riceverle e a fornirne risposta, e ogni ulteriore elemento procedurale.
In questo contesto si inserisce il documento in esame, che, oltre a dare attuazione alle disposizioni normative, fornisce indicazioni finalizzate a rendere più semplice e accessibile, per i tributi di competenza dell’Agenzia delle entrate, l’utilizzo del servizio di consulenza giuridica.
Il quadro normativo si arricchisce successivamente con il Dlgs n. 192/2025 che, nell’indicare coloro che possono legittimamente richiedere le consulenze giuridiche in esame, elimina il generico riferimento agli enti privati e chiarisce che possono accedere al servizio solo i soggetti espressamente individuati dall’articolo 10-octies dello Statuto del contribuente (associazioni sindacali e di categoria, ordini professionali, enti pubblici, Regioni ed enti locali, amministrazioni statali per quesiti di carattere generale e non relativi a un singolo contribuente).
Il provvedimento specifica che il documento non tiene conto delle domande di consulenza presentate dagli uffici dell’Amministrazione finanziaria (consulenza giuridica interna), escludendo quest’ultime, di fatto, dalle disposizioni stabilite nel provvedimento stesso.
Uffici competenti
Premesso, quindi, che possono presentare all’Agenzia delle entrate richieste di consulenza giuridica i soggetti individuati dall’articolo 10-octies, il provvedimento stabilisce che le domande devono essere presentate, di norma, alle direzioni regionali competenti in base al domicilio fiscale di chi fa la richiesta.
Fanno eccezione le consulenze inoltrate dai non residenti, dalle Amministrazioni centrali dello Stato, dagli enti pubblici di rilevanza nazionale, dalle rappresentanze nazionali delle associazioni sindacali e di categoria e dagli organi istituzionali di rappresentanza nazionale degli ordini professionali, che devono essere indirizzate, invece, alla divisione Contribuenti dell’Agenzia.
In caso di invio a un ufficio non competente o a un indirizzo Pec errato, la richiesta viene comunque trasmessa all’ufficio corretto, con decorrenza dei termini a partire dal momento della ricezione da parte della struttura competente, dandone comunicazione all’istante. Gli indirizzi Pec sono indicati nell’allegato A al provvedimento. I non residenti che non si avvalgono di un domiciliatario nel territorio dello Stato devono utilizzare la casella di posta elettronica ordinaria indicata nello stesso allegato A (“div.contr.interpello@agenziaentrate.it”).
Le direzioni regionali, inoltre, possono rimettere le pratiche alla divisione Contribuenti nei casi più complessi o incerti, che fornirà direttamente la risposta.
Richieste via Pec
Le richieste possono essere formulate in forma libera, sono esenti da bollo e devono essere firmate dal legale rappresentante (o dal procuratore generale o speciale) del soggetto legittimato a presentarle. L’inoltro deve avvenire tramite Pec all’indirizzo competente, secondo le indicazioni sopra riportate.
In alternativa, la richiesta può essere trasmessa tramite il servizio telematico dedicato, predisposto dall’Amministrazione, la cui attivazione sarà comunicata sul sito dell’Agenzia delle entrate.
Il rappresentante deve dichiarare di non essere a conoscenza dell’esistenza di controlli in corso o non ancora conclusi, né comunque definiti tramite ravvedimento, accertamento con adesione, acquiescenza, conciliazione o a seguito di giudicato, nei confronti dell’istante e dei soggetti associati o rappresentati, con riferimento alla stessa questione interpretativa oggetto del quesito.
Trenta giorni per integrare la richiesta
La fase istruttoria prevede che se la domanda risulta incompleta ma regolarizzabile, l’ufficio inviti il richiedente a integrarla entro trenta giorni dalla ricezione. Il contribuente deve fornire quanto richiesto entro i successivi trenta giorni, facendo decorrere da quel momento i termini per la risposta.
Nel caso in cui la documentazione allegata non sia sufficiente per fornire un parere, l’Agenzia può richiedere un’unica integrazione entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta o dalla sua regolarizzazione. Il richiedente è tenuto a trasmettere quanto richiesto entro sessanta giorni oppure a motivare l’eventuale impossibilità; anche in questo caso, i termini per la risposta decorrono solo dalla ricezione di una documentazione completa.
Durante l’istruttoria è inoltre possibile che l’ufficio richieda un parere preventivo ad altre amministrazioni: in tale ipotesi l’istante viene informato e i termini restano sospesi, ma, se il parere non perviene entro sessanta giorni, l’istanza viene dichiarata improcedibile. Se invece il richiedente non rispetta i termini per integrare o regolarizzare la domanda, l’Amministrazione la considera rinunciata e ne dà comunicazione. La richiesta può in ogni caso essere ritirata in qualunque fase della procedura.
La consulenza giuridica viene fornita per iscritto e motivata entro centoventi giorni dalla data di ricezione (articolo 4 decreto Mef 24 giugno 2025). I termini fissati, sia per l’Amministrazione sia per il richiedente, sono sospesi nel periodo compreso tra il 1° e il 31 agosto e, se la scadenza cade di sabato o in un giorno festivo, è differita al primo giorno lavorativo utile.
Le risposte relative ai quesiti ritenuti ammissibili sono inoltre pubblicate sul sito dell’Agenzia delle entrate per garantire trasparenza e diffusione dei chiarimenti forniti.

