tratto da biblus.acca.it

Se l’affidamento diretto è preceduto da un avviso pubblico finalizzato alla raccolta di manifestazioni di interesse e proposte tecnico-economiche, il Rup è tenuto a rispettare il principio di rotazione. A confermarlo è il Tar Campania con la sentenza n. 3671/2025.

Nel caso in esame, una stazione appaltante ha optato per l’affidamento diretto di un servizio di supporto alla progettazione di procedure per servizi assicurativi, pubblicando sul Mepa un avviso pubblico per raccogliere proposte tecnico-economiche. Tale avviso specificava chiaramente che non si sarebbe trattato di una gara né di un’offerta pubblica secondo il Codice civile, ma solo di un’indagine esplorativa volta a conoscere il mercato, senza configurare un vero procedimento competitivo.

La procedura si è conclusa con l’assegnazione del servizio ad un operatore che, secondo i ricorrenti, aveva già ottenuto in passato un incarico simile dalla stessa regione. I ricorrenti hanno sollevato due principali contestazioni:

  • la violazione del principio di rotazione, data la continuità con il precedente incarico;
  • l’anomalia dell’offerta per il notevole ribasso (90% rispetto alla base d’asta), ritenendo leso l’art. 110 del Codice.

La difesa della stazione appaltante e dell’aggiudicatario si è focalizzata su due punti:

  • il procedimento non era da considerarsi una gara, ma solo un’indagine conoscitiva aperta al mercato;
  • i due incarichi non sarebbero sovrapponibili, poiché il nuovo affidamento riguarda la progettazione di una gara centralizzata per servizi assicurativi, con attività di analisi e supporto tecnico, mentre il precedente riguardava esclusivamente un servizio di risk assessment.

Il tribunale ha accolto le censure, affermando che la pubblicazione di un avviso aperto trasforma sostanzialmente l’affidamento diretto in una procedura comparativa, richiedendo l’applicazione del principio di rotazione, che normalmente non è obbligatorio nei veri affidamenti diretti.

La sentenza sottolinea che solo nell’ambito delle procedure negoziate sottosoglia è consentito derogare alla rotazione. In tutti gli altri casi, quando vi è apertura del mercato con un avviso pubblico, la rotazione deve essere garantita. Il giudice ha inoltre rilevato che, nonostante le differenze formali tra i due affidamenti, le prestazioni sono nella sostanza analoghe: entrambe si riferiscono a servizi specialistici connessi alla gestione di procedure assicurative. Questo rende necessaria l’applicazione della rotazione.

Infine, il Tar ha ribadito una visione estensiva del principio, applicabile anche quando il nuovo affidamento proviene da un ente strumentale formalmente distinto ma soggetto a controllo analogo da parte della stessa Regione. La stretta connessione tra le due amministrazioni giustifica, secondo il tribunale, l’equiparazione delle stazioni appaltanti ai fini dell’applicazione della rotazione.

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