Sentenza del 16/05/2024 n. 1415/25 – Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia
L’abuso del diritto deve essere valutato su più anni
Al fine di accertare l’abuso del diritto ai sensi dell’art. 10-bis, L. n. 212/2000, l’operazione contestata non deve essere valutata esclusivamente con riferimento ad un determinato periodo d’imposta, ma nel suo complesso e nel contesto temporale di più anni. È questo il principio affermato dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia la quale, nel respingere l’appello dell’Agenzia delle Entrate, ha ritenuto che le attività svolte dalla società contribuente, globalmente considerate, fossero dotate di sostanza economica ab origine. Nel caso in esame, la società contribuente aveva ricevuto una contestazione di abuso del diritto a seguito della deduzione di una minusvalenza in sede di alienazione di una partecipazione societaria acquistata cinque anni prima mediante prestito infruttifero.