Tratto da: Lavori Pubblici  

Quando è legittimo il ricorso alla proroga tecnica nei contratti pubblici? Quali sono i limiti e le condizioni che la stazione appaltante deve rispettare? E, soprattutto, quali obblighi gravano sull’operatore economico che contesta la mancata proroga?

Proroga tecnica appalti: presupposti e limiti

A queste domande ha dato risposta il Consiglio di Stato con la sentenza 30 settembre 2025, n. 7630, chiarendo la natura eccezionale dell’istituto disciplinato dall’art. 120, comma 11, del d.lgs. 36/2023 e fissando criteri applicativi stringenti a tutela della trasparenza e della concorrenza.

La vicenda trae origine dalla scadenza di un contratto di concessione. L’operatore uscente, alla vigilia della scadenza, chiedeva alla stazione appaltante di disporre una proroga tecnica, contestando l’affidamento diretto temporaneo ad altro operatore nelle more dell’indizione della nuova procedura.

Da qui il ricorso al TAR, che il giudice di primo grado aveva respinto, motivo per cui era stato presentato appello al Consiglio di Stato.

Nella questione rileva l’interpretazione e l’applicazione dell’art. 120, comma 11, del d.lgs. 36/2023 il quale stabilisce che:

“In casi eccezionali nei quali risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del contratto, è consentito, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura, prorogare il contratto con l’appaltatore uscente qualora l’interruzione delle prestazioni possa determinare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, oppure per l’igiene pubblica, oppure nei casi in cui l’interruzione della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all’interesse pubblico che è destinata a soddisfare. In tale ipotesi il contraente originario è tenuto all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto”.

Le espressioni utilizzate dal legislatore – “casi eccezionali”, “oggettivi e insuperabili ritardi”, “tempo strettamente necessario”, “situazioni di pericolo”, “grave danno all’interesse pubblico” – denotano chiaramente la natura straordinaria dell’istituto, che non può essere utilizzato come strumento ordinario di gestione del contratto.

Proprio sulla base di quanto disciplinato dall’art. 120, il Consiglio di Stato ha ribadito alcuni principi chiave.

La proroga tecnica è un istituto eccezionale e non rappresenta un diritto dell’appaltatore uscente, bensì un rimedio residuale, utilizzabile solo quando ricorrono i presupposti tassativi di legge.

Sussiste, per la stazione appaltante, un onere motivazionale: qualora intenda ricorrere alla proroga, l’amministrazione deve fornire una motivazione puntuale sull’esistenza dei presupposti.

Allo stesso modo, l’operatore economico che contesta il mancato ricorso alla proroga deve dimostrare in concreto le ragioni eccezionali e oggettive che ne avrebbero imposto l’utilizzo.

Non solo: la proroga è esclusa quando il vincolo fiduciario con l’appaltatore uscente sia compromesso da irregolarità e inadempimenti, poiché verrebbe meno il principio di buona fede contrattuale (art. 5 d.lgs. 36/2023).

Nel caso esaminato, non ricorrevano i presupposti per la proroga in quanto:

  • l’amministrazione aveva motivato il rifiuto della proroga con riferimento a gravi irregolarità riscontrate nell’esecuzione del contratto, tali da minare il rapporto fiduciario;
  • l’appaltatore uscente non aveva fornito elementi concreti a sostegno della necessità di una proroga tecnica, limitandosi ad affermazioni generiche.

    Si conferma così la linea interpretativa che considera la proroga tecnica un istituto di stretta eccezionalità, subordinato a rigorosi presupposti quali:

    • motivazione stringente della stazione appaltante;
    • onere probatorio a carico di chi contesta il mancato utilizzo;
    • esclusione nei casi di perdita di fiducia per inadempimenti dell’appaltatore uscente.

    La decisione si inserisce in un quadro volto a contrastare l’abuso delle proroghe tecniche e a garantire la centralità delle procedure competitive, rafforzando i principi di concorrenza, trasparenza e affidabilità nell’affidamento dei contratti pubblici.

 

Torna in alto