Tratto da: Lavori Pubblici  

Qual è la rilevanza penale della realizzazione di volumi tecnici in area vincolata? È vero che non concorrono alla volumetria urbanistica, ma cosa accade se sono visibili dal suolo pubblico? Serve l’autorizzazione paesaggistica anche per manufatti tecnici privi di carico urbanistico?

 

Sono le domande a cui ha risposto la Corte di Cassazione con la sentenza del 16 giugno 2025, n. 22611, confermando un orientamento ormai consolidato sulla tutela del paesaggio, in relazione alla realizzazione abusiva di volumi tecnici in area sottoposta a vincolo.

Il caso riguardava la richiesta di revoca di un ordine di ripristino, disposto per un intervento edilizio realizzato in un’area sottoposta a vincolo paesaggistico. Secondo la ricorrente, il calcolo della volumetria complessiva dell’opera effettuata con la perizia tecnica richiesta dalla Procura della Repubblica e pari a 1.106,61 metri cubi, sarebbe stato errato in quanto comprendeva un piano ammezzato, una falda inclinata e, soprattutto, i volumi tecnici.

 

Queste le norme e i riferimenti della giurisprudenza rilevanti nel caso in esame:

  • l’art. 181, d.lgs. n. 42/2004, che disciplina le sanzioni penali per interventi in assenza di autorizzazione paesaggistica;
  • il d.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31: all’allegato B, punto B.17, prevede che anche i volumi tecnici con volume emergente inferiore a 30 mc siano soggetti ad autorizzazione paesaggistica semplificata, confermando implicitamente la loro rilevanza paesaggistica;
  • la sentenza Corte Cost. n. 56/2016: ha limitato l’ambito applicativo del comma 1-bis ai soli casi di rilevante consistenza volumetrica, ma ha lasciato intatto il reato ex comma 1 anche per interventi minori su aree vincolate.

    La Suprema Corte ha ricordato che nella giurisprudenza di legittimità è consolidato l’orientamento secondo cui, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 56/2016, che ha dichiarato la parziale incostituzionalità dell’art. 181, comma 1-bis, d.lgs. 42/2004, integra la contravvenzione prevista dal comma 1 ogni intervento abusivo su beni vincolati paesaggisticamente.

    Si configura invece il delitto previsto dal successivo comma 1-bis nel caso di lavori che superino i limiti volumetrici consistenti:

    1. in un aumento superiore al 30% della volumetria della costruzione originaria;
    2. in un ampliamento superiore a 750 mc;
    3. nella realizzazione di una nuova costruzione con volumetria superiore a mille metri cubi.

    Il giudice dell’esecuzione ha appunto precisato che, nel caso in esame, la consistenza volumetrica dell’abuso fosse pari a oltre 1.100 metri cubi, per cui l’intervento edilizio rimanesse escluso dall’ambito di incostituzionalità.

    Non solo: spiegano gli ermellini che il reato paesaggistico ex art. 181, d.lgs. n. 42/2004 tutela un bene estetico-percettivo, e dunque ogni intervento visibile – anche se privo di rilevanza urbanistica– può essere penalmente sanzionato se non autorizzato.

    In particolare, i volumi tecnici, non comportando carico urbanistico, sono di regola irrilevanti ai fini del giudizio sulla sussistenza dei reati di cui all’art. 44, comma 1, d.P.R. n. 380/2001, ma tuttavia, potendo determinare un diverso impatto a livello paesaggistico, debbono invece essere considerati, ove emergenti dal terreno e dunque visibili, ai fini del giudizio sulla sussistenza del reato di cui all’art. 181 d.lgs. 42/2004.

    La conclusione trova conferma nel d.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31 («Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata»), che assoggetta anche detti manufatti al rilascio dell’autorizzazione di cui all’art. 146 dello stesso Codice, sia pure prevedendo una procedura semplificata laddove gli stessi abbiano contenuta volumetria.

    L’Allegato B al decreto – che individua gli interventi soggetti ad autorizzazione paesaggistica da rilasciarsi con procedura semplificata – contempla infatti, al punto B.17, la realizzazione di «manufatti accessori o volumi tecnici con volume emergente fuori terra non superiore a 30 mc.», confermando implicitamente che, ai fini dell’applicazione della disciplina della tutela penale del paesaggio, e dunque anche dell’integrazione dell’ipotesi delittuosa prevista dall’art. 181, comma 1-bis, d.lgs. 42/2004, il concetto di volumetria rilevante è diverso da quel invece vale sul piano penale urbanistico.

    Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, confermando che, in tema di reati paesaggistici, i c.d. «volumi tecnici», pur non comportando «carico urbanistico», possono determinare un diverso impatto a livello paesaggistico e quindi debbono essere considerati ai fini del giudizio sulla sussistenza del reato di cui all’art. 181 d.lgs. 42/2004.

    Questo implica che, per la realizzazione di volumi tecnici in aree vincolate è necessario:

    • verificare sempre il vincolo paesaggistico sull’area di intervento, anche per opere di natura tecnica o accessoria;
    • non sottovalutare l’impatto visivo di elementi come torrini, locali tecnici, pompe di calore, tettoie di copertura: se visibili, possono essere penalmente rilevanti;
    • richiedere l’autorizzazione paesaggistica anche per volumi tecnici, specie se emergenti oltre i 30 mc: è prevista una procedura semplificata, ma non un’esenzione.
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