Tratto da: Lavori Pubblici

Cosa accade quando la stazione appaltante attiva il soccorso istruttorio, assegnando un termine per integrare la documentazione e il concorrente lo supera, pur restando entro il limite massimo di dieci giorni previsto dall’art. 101 del d.lgs. n. 36/2023? Quel termine è sempre perentorio? E l’esclusione può considerarsi automatica anche in assenza di un’esplicita previsione normativa o di una chiara indicazione nella lex specialis?

Di fatto, quando l’istituto sanante viene attivato in prossimità delle sedute decisive, il termine assegnato dalla stazione appaltante può diventare infatti un punto di frizione tra principio di speditezzafavor partecipationis e tassatività delle cause di esclusione.

È in questo contesto che si inserisce la sentenza del TAR Puglia, sez. Bari, 28 gennaio 2026, n. 104, che affronta in modo diretto il tema della natura del termine assegnato in sede di soccorso istruttorio e del rapporto tra termine fissato dalla stazione appaltante e termine massimo previsto dalla legge.

Una decisione che merita attenzione perché non si limita a risolvere un caso concreto, ma offre indicazioni operative su come leggere l’art. 101 del nuovo Codice alla luce dei principi generali che oggi ne guidano l’interpretazione.

La questione riguarda l’esclusione di un concorrente avvenuta nell’ambito di una gara telematica per l’aggiudicazione di un appalto integrato. Il ricorrente era stato ammesso con riserva e, con avviso pubblicato sul sito della centrale di committenza, era stato invitato a integrare la documentazione amministrativa già presentata. Nell’avviso non era stato indicato il termine per l’adempimento; tuttavia, il termine puntuale, compreso di orario, era stato indicato poi con comunicazione trasmessa via PEC nella stessa giornata.

Alla scadenza, la stazione appaltante aveva disposto l’esclusione del concorrente per mancato tempestivo riscontro alla richiesta di soccorso istruttorio. Nella stessa giornata, ma in orario successivo rispetto a quello indicato, il concorrente aveva comunque trasmesso la documentazione integrativa, rappresentando che il ritardo era dipeso da problemi tecnici connessi al proprio gestore di rete.

Da qui il ricorso per violazione dell’art. 101 del d.lgs. n. 36/2023, sui presupposti che:

  • il termine assegnato dalla stazione appaltante fosse inferiore a quello massimo di dieci giorni previsto dalla legge e che, pertanto, il suo superamento non potesse comportare automaticamente l’esclusione;
  • né la comunicazione di soccorso istruttorio né la lex specialis indicavano espressamente la natura perentoria del termine, né chiarivano che il suo mancato rispetto avrebbe determinato l’estromissione dalla gara;
  • l’amministrazione non aveva adeguatamente valutato le difficoltà operative rappresentate, legate a disservizi del gestore di rete del concorrente e non a malfunzionamenti della piattaforma della stazione appaltante.

La questione ruota attorno all’interpretazione dell’art. 101 del d.lgs. n. 36/2023, che disciplina il soccorso istruttorio nel nuovo Codice dei contratti pubblici.

Il legislatore ha costruito una norma articolata, che non si limita a riprodurre il modello previgente, ma distingue in modo preciso diverse tipologie di intervento correttivo sull’offerta o sulla documentazione amministrativa.

In particolare, l’art. 101 individua quattro ipotesi:

  • soccorso integrativo (comma 1, lett. a);
  • soccorso sanante (comma 1, lett. b);
  • soccorso istruttorio in senso stretto (comma 3);
  • soccorso correttivo (comma 4).

La distinzione incide direttamente sul regime delle conseguenze.

Per le ipotesi di cui al comma 1 (lett. a e b), il legislatore prevede espressamente che il mancato adempimento entro il termine assegnato comporti l’esclusione. In questi casi, quindi, la dimensione espulsiva è normativamente tipizzata.

Diversamente, per il soccorso istruttorio disciplinato dal comma 3, manca una previsione testuale che colleghi in modo automatico il superamento del termine all’estromissione dalla procedura.

La norma, inoltre, stabilisce che il termine per la regolarizzazione non possa essere superiore a dieci giorni. Si tratta di un limite massimo fissato dal legislatore, funzionale a garantire un equilibrio tra esigenze di speditezza e tutela della partecipazione.

Su questo impianto si innestano i principi generali del Codice quale quello del risultato (art. 1) che impone alle stazioni appaltanti di perseguire l’affidamento e l’esecuzione del contratto nel modo più efficiente, tempestivo e utile possibile; segue quello della fiducia (art. 2) che orienta l’azione amministrativa verso una lettura non sospettosa e non formalistica dell’attività degli operatori economici.

Accanto a questi principi, resta fermo quello della tassatività delle cause di esclusione, che impedisce di introdurre effetti espulsivi non espressamente previsti dalla legge o dalla lex specialis in modo chiaro e coerente con la disciplina primaria.

Preliminarmente, il Collegio ha specificato che la questione non attiene un soccorso integrativo o sanante ex comma 1 dell’art. 101, per i quali la legge tipizza espressamente l’effetto espulsivo, bensì il soccorso istruttorio di cui al comma 3.

Per tale ipotesi, manca una previsione normativa che colleghi automaticamente il mancato rispetto del termine assegnato all’esclusione dalla gara. La disciplina prevede un termine massimo di dieci giorni, ma non attribuisce alla stazione appaltante il potere di introdurre, con la sola indicazione di un termine più breve, una causa di esclusione non espressamente prevista.

Il Collegio valorizza la struttura differenziata dell’art. 101 e il principio di tassatività delle cause di esclusione, rilevando che il regime espulsivo previsto per le ipotesi di cui al comma 1 non può essere esteso in via analogica al comma 3 e che l’effetto estromissivo non può essere desunto in via interpretativa in assenza di una base normativa chiara.

Il passaggio più significativo riguarda il rapporto tra termine “interno” fissato dalla stazione appaltante e termine massimo di legge. Secondo il TAR, è il superamento della soglia legale dei dieci giorni a risultare incompatibile con l’equilibrio tracciato dal legislatore tra speditezza e partecipazione; diversamente, lo sforamento di un termine più breve, autonomamente fissato dall’amministrazione ma contenuto entro quello legale, non può assumere rilievo invalidante.

In questa lettura si inseriscono anche i principi generali del Codice. Il principio del risultato, di cui all’art. 1 del d.lgs. 36/2023, impone di interpretare le disposizioni in modo coerente con l’obiettivo di assicurare l’affidamento e l’esecuzione del contratto nel modo più efficiente e tempestivo possibile; il principio della fiducia, di cui all’art. 2, orienta l’azione amministrativa verso una valutazione non meramente formalistica dell’operato degli operatori economici. Letti congiuntamente, tali principi non legittimano l’introduzione di nuove cause di esclusione attraverso la gestione del termine procedimentale, ma impongono che l’effetto espulsivo resti ancorato alla previsione normativa espressa.

Il limite dei dieci giorni, in questa prospettiva, rappresenta la soglia temporale che il legislatore ha ritenuto compatibile con le esigenze di speditezza della procedura, sicché, finché l’integrazione interviene entro tale perimetro, non può dirsi compromesso l’equilibrio tra celerità e partecipazione delineato dalla norma.

Anticipare il termine non significa poter anticipare anche l’effetto espulsivo, perché quest’ultimo non discende dalla sola violazione del termine interno, ma dalla previsione normativa che lo collega espressamente a determinate fattispecie.

Il ricorso è stato quindi accolto, con annullamento del provvedimento di esclusione disposto per il superamento del termine fissato dalla stazione appaltante.

Nell’ambito del soccorso istruttorio di cui al comma 3 dell’art. 101, l’effetto espulsivo non può essere ricondotto automaticamente al mancato rispetto di un termine inferiore rispetto a quello massimo previsto dalla legge, perché il regime delle cause di esclusione resta ancorato alla previsione normativa e non può essere ampliato attraverso la gestione del procedimento.

La distinzione tra le diverse tipologie di soccorso istruttorio, così come delineata dall’art. 101, incide quindi sul diverso trattamento delle conseguenze; neutralizzarla significherebbe attribuire alla stazione appaltante un potere conformativo che la norma non riconosce.

La pronuncia chiarisce, dunque, che il rispetto del termine massimo di dieci giorni rappresenta il parametro decisivo individuato dal legislatore per contemperare speditezza e partecipazione, mentre il superamento di un termine interno, in assenza di una previsione espressa di esclusione, non è di per sé idoneo a determinare l’estromissione dalla procedura.

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