La sentenza della Corte di Cassazione penale 318/2026 si sofferma sugli obblighi di valutazione dei rischi e di fornitura di idonee attrezzature di lavoro. Il caso affronta il tema del rischio di caduta dall’alto durante lavori in quota, analizzando il confine tra la responsabilità datoriale e l’autonomia esecutiva del lavoratore, nonché l’importanza della pianificazione preventiva attraverso il Piano Operativo di Sicurezza (POS).
Il fatto
L’infortunio è occorso a un dipendente di una ditta edile impegnato in lavori di finitura all’interno di un cantiere. Mentre il lavoratore effettuava la tinteggiatura di un soffitto utilizzando una scala doppia a incastro con tronchi allungabili, nel tentativo di raggiungere una porzione di superficie laterale, perdeva l’equilibrio a causa del ribaltamento dell’attrezzo, rovinando al suolo.
Le indagini e i primi due gradi di merito hanno accertato che:
- la scala utilizzata non era idonea per la specifica lavorazione in sicurezza, stante l’elevato rischio di instabilità;
- non era stata prevista la presenza di un secondo operatore per assicurare la stabilità della scala;
- l’attività di tinteggiatura del soffitto non era contemplata nel POS, impedendo così l’individuazione preventiva di attrezzature alternative e più sicure, come ad esempio un trabattello.
Le ragioni dell’imputato
La difesa del datore di lavoro ha basato il ricorso in Cassazione su tre punti principali:
- il lavoratore avrebbe dovuto limitarsi alla chiusura delle tracce sulle pareti e non alla tinteggiatura del soffitto, attività per la quale la scala sarebbe stata sufficiente;
- il lavoratore, avendo ricevuto debita formazione, avrebbe dovuto richiedere autonomamente l’attrezzatura necessaria (trabattello) ove avesse ritenuto quella in dotazione inadeguata;
- nessun obbligo di impedire l’evento, considerando la natura delle mansioni affidate al lavoratore.
La decisione dei giudici
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando integralmente la responsabilità del datore di lavoro. Le motivazioni si fondano sulla violazione di precisi indicazioni contenute nel D.Lgs. 81/2008:
- violazione dell’articolo 71, comma 2: il datore di lavoro ha l’obbligo di mettere a disposizione attrezzature conformi ai requisiti di sicurezza e idonee ai fini da realizzare. La scelta di una scala in luogo di un trabattello per la tinteggiatura di un soffitto è stata ritenuta tecnicamente non idonea;
- carenza del POS (articolo 96): l’incompletezza del Piano Operativo di Sicurezza non è una mera irregolarità formale, ma una grave omissione che impedisce la corretta individuazione dei rischi e delle contromisure (nel caso specifico la scelta della strumentazione);
- ruolo di gestore del rischio: viene respinto il tentativo di trasferire sul lavoratore l’onere di scegliere l’attrezzatura. Secondo i giudici, il datore di lavoro è il primario gestore del rischio e non può invocare il principio di affidamento per sottrarsi ai propri obblighi di valutazione e fornitura;
- consapevolezza operativa: è stato accertato che l’imputato era pienamente consapevole che il lavoro sarebbe stato eseguito da un unico operatore, aggravando ulteriormente il profilo di colpa per non aver garantito assistenza alla scala.
La Corte conclude che la condotta del datore è stata determinante nel causare l’evento, in quanto il rischio concretizzatosi era esattamente quello che le norme violate miravano a prevenire.

