SENTENZA DEL 13/05/2024 N. 3166/6 – CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DEL LAZIO
La rinuncia dei soci alla restituzione del finanziamento
La rinuncia dei soci a un finanziamento erogato alla società non genera una sopravvenienza attiva, ma consiste in un apporto di capitale atipico da parte del socio. Tale rinuncia genera, quindi, solo un movimento di natura patrimoniale, da debito della società ad aumento del capitale sociale, senza generare alcun reddito tassabile per la società. In base a tale principio, già espresso dalla Suprema Corte di Cassazione (sentenza 20052/5/2020), i giudici tributari di secondo grado del Lazio hanno rigettato l’appello dell’Agenzia delle Entrate e confermato la sentenza di primo grado favorevole al contribuente.