Tratto da: ildirittoamministrativo.it
Autore: Luigi Spetrillo
Abstract.
L’articolo, partendo dal tema del finanziamento pubblico e del potere di revoca dei benefici concessi, in caso di accertati malversazione, utilizzo distorto o distrazione degli aiuti economici, analizza la problematica dell’onere della prova a carico dell’Amministrazione nell’eventuale fase contenziosa instaurata dal privato.
In particolare, si analizza la giurisprudenza della Corte di Cassazione formatasi del punto giungendo ad alcune considerazioni di carattere processuale.
Sommario: 1. Il potere di revoca – 2. L’onere della prova a carico della Pubblica Amministrazione.
1. Il potere di revoca.
Il finanziamento pubblico rappresenta una delle molteplici modalità di intervento[2] del potere amministrativo nel settore economico.
Un fenomeno di origine antiche[3] che si sostanzia nell’allocazione, assegnazione, distribuzione, elargizione di risorse pubbliche a soggetti privati (o anche pubblici) allo scopo di incentivare, sostenere o sviluppare la loro attività nel settore economico.
L’intervento pubblico nell’economia è un fenomeno poliforme e che si concretizza in diversi tipi di provvedimenti o comportamenti amministrativi come, per esempio, gli aiuti diretti alle imprese (tema che incrocia il più ampio argomento degli aiuti di Stato), le sovvenzioni, i prestiti, gli sgravi fiscali, i crediti di imposta, i contributi a fondo perduto, i contributi di progetto ovvero strumenti stabiliti con bandi di rilevanza europea, nazionale e regionale.[4]
Si tratta in buona sostanza di un aiuto economico garantito dal soggetto pubblico ad un beneficiario per le ragioni più varie, come per esempio la costituzione di una start up di una società o azienda, la ricostruzione di un immobile distrutto da fenomeni sismici o alluvionali, la valorizzazione di un territorio, dei suoi prodotti tipici o delle bellezze culturali, naturali e paesaggistiche su di esso insistenti, l’assunzione di lavoratori detenuti.
Il tratto comune delle varie forme di finanziamento è il trasferimento di ricchezza – anche immateriale- o, per meglio dire, la costituzione o trasformazione di beni giuridici economicamente valutabili, tra due soggetti, almeno uno dei quali pubblico.
Non è coessenziale invece il modus con cui avviene questo trasferimento, potendo essere una dazione diretta di danaro, uno sgravio contributivo, una sovvenzione condizionata o, addirittura, uno stesso provvedimento amministrativo.
Quanto descritto costituisce una forma di esercizio del potere amministrativo, contemplato da diverse carte costituzionali, sia per la tutela degli interessi pubblici che per rispondere alle istanze di solidarietà sociale, come per esempio quelle contenute all’art. 2 della Costituzione Italiana.
Il finanziamento è concesso solitamente mediante un provvedimento amministrativo (in alcuni casi anche mediante legge oppure una legge provvedimento) di carattere ampliativo della sfera giuridica del privato.
Al potere concessorio dell’Amministrazione corrisponde anche un potere di verifica dei presupposti per l’erogazione dei contributi in favore dei beneficiari ovvero di controllo del rispetto degli obblighi che condizionano l’ottenimento delle risorse e degli adempimenti previsti a carico di chi riceve le risorse pubbliche affinché le utilizzi correttamente per gli scopi e gli obiettivi per le quali le stesse sono state stanziate.
L’assenza dei presupposti per la loro concessione, l’inadempimento degli obblighi a carico dei beneficiari, un loro utilizzo scorretto delle risorse ovvero la loro distrazione o malversazione giustifica un intervento dell’Amministrazione a tutela del corretto utilizzo delle risorse pubbliche, mediante il potere di ritiro dei provvedimenti di assegnazione o di erogazione delle risorse.
Pertanto, al potere ampliativo della sfera giuridica del privato consegue un potere di diminuzione della stessa, mediante gli strumenti dell’autotutela amministrativa, intesa come farsi giustizia da sé o comunque la capacità di tutelare i propri interessi senza dover ricorrere al giudice.
Nel caso dei finanziamenti pubblici, la PA può ricorrere al potere di autotutela di carattere decisorio[5], nella sua declinazione di tipo demolitorio, quale eliminazione dal mondo giuridico di un precedente provvedimento (o anche di un comportamento), sempre in un’ottica di tutela dell’interesse pubblico.
Il potere di ritiro in questi casi, si atteggia diversamente a seconda che la decisione della Pubblica Amministrazione inerisca la fase di accertamento della sussistenza presupposti per la concessione del finanziamento oppure inerisca una fase successiva di accertato inadempimento da parte del beneficiario degli obblighi connessi al ricevuto contributo economico.
Si tratta della ben nota distinzione tra potere di autotutela pubblicistica ed autotutela privatistica[6] della Pubblica Amministrazione, la quale non involge solo una distinzione di nomenclatura del tipo di provvedimento da adottare oppure di collocazione temporale nella quale la stessa interviene ma che bensì afferisce al più ampio ed articolato problema dell’individuazione della giurisdizione competente a decidere sull’eventuale impugnazione del provvedimento di ritiro, in base alla posizione giuridica che viene in evidenza.
Su tale punto la giurisprudenza dell’Adunanza Plenaria e delle Sezioni Unite hanno da tempo varato un solido e consolidato orientamento, in ragione del quale <<la controversia promossa per ottenere l’annullamento del provvedimento di revoca di un finanziamento pubblico concerne una posizione di diritto soggettivo (ed è pertanto devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario) tutte le volte in cui l’amministrazione abbia inteso far valere la decadenza del beneficiario dal contributo in ragione della mancata osservanza, da parte sua, di obblighi al cui adempimento la legge o il provvedimento condizionano l’erogazione, mentre riguarda una posizione di interesse legittimo (con conseguente devoluzione al giudice amministrativo) allorché la mancata erogazione del finanziamento, pur oggetto di specifico provvedimento di attribuzione, sia dipesa dall’esercizio di poteri di autotutela dell’amministrazione, la quale abbia inteso annullare il provvedimento stesso per vizi di legittimità o revocarlo per contrasto originario con l’interesse pubblico[7]>>.
In particolare, il Consiglio di Stato, con un’Adunanza Plenaria del 2014 affermò i seguenti principi: <<in materia di concessione e revoca di contributi e sovvenzioni pubbliche «- sussiste sempre la giurisdizione del giudice ordinario quando il finanziamento è riconosciuto direttamente dalla legge, mentre alla Pubblica Amministrazione è demandato soltanto il compito di verificare l’effettiva esistenza dei relativi presupposti senza procedere ad alcun apprezzamento discrezionale circa l’an, il quid, il quomodo dell’erogazione; qualora la controversia attenga alla fase di erogazione o di ripetizione del contributo sul presupposto di un addotto inadempimento del beneficiario alle condizioni statuite in sede di erogazione o dall’acclarato sviamento dei fondi acquisiti rispetto al programma finanziato, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, anche se si faccia questione di atti formalmente intitolati come revoca, decadenza o risoluzione, purché essi si fondino sull’inadempimento alle obbligazioni assunte di fronte alla concessione del contributo. In tal caso, infatti, il privato è titolare di un diritto soggettivo perfetto, come tale tutelabile dinanzi al giudice ordinario, attenendo la controversia alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione e all’inadempimento degli obblighi cui è subordinato il concreto provvedimento di attribuzione>>[8].
Il Collegio amministrativo specificò altresì che <<è configurabile una situazione soggettiva d’interesse legittimo, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo, solo ove la controversia riguardi una fase procedimentale precedente al provvedimento discrezionale attributivo del beneficio, oppure quando, a seguito della concessione del beneficio, il provvedimento sia stato annullato o revocato per vizi di legittimità o per contrasto iniziale con il pubblico interesse, ma non per inadempienze del beneficiario[9]>>.
Sulla stessa posizione si è poi posta la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, secondo cui la giurisdizione ordinaria sussista nei casi in cui <<il finanziamento è riconosciuto direttamente dalla legge ed alla pubblica amministrazione è demandato solo il compito di verificare l’effettiva esistenza dei presupposti per la sua concessione, senza alcuno spazio discrezionale in ordine all’an, al quid ed al quomodo dell’erogazione, sia, in particolare, quando la revoca discenda dall’accertamento di un inadempimento (da parte del fruitore) delle condizioni stabilite in sede di erogazione o comunque dalla legge stessa, nonché nel caso di sviamento dei fondi acquisiti rispetto al programma finanziato[10]>>.
Viceversa <<sussiste invece giurisdizione amministrativa in ordine alle controversie sulla revoca del contributo, quando occorra sindacare il corretto esercizio della ponderazione comparativa degli interessi in sede di attribuzione del beneficio o in relazione a mutamenti intervenuti e nel prosieguo e, quindi, quando il giudizio riguardi una fase procedimentale precedente al provvedimento discrezionale attributivo del beneficio oppure quando, successivamente alla concessione, l’atto sia stato annullato o revocato per illegittimità o per contrasto iniziale con il pubblico interesse, ma non per inadempienze del beneficiario[11]>>.
Pertanto, sulla base di quanto espresso dalla giurisprudenza, in materia di finanziamento pubblico può delinearsi una duplice distinzione tra la fase procedimentale della valutazione della domanda di concessione e quella successiva all’attribuzione del vantaggio economi.
Nella prima fase della valutazione della domanda di concessione, la legge – ad eccezione dei casi in cui riconosca direttamente il contributo o la sovvenzione – attribuisce alla pubblica amministrazione il potere di riconoscere il beneficio, previa valutazione comparativa degli interessi pubblici e privati in relazione all’interesse primario, con apprezzamento discrezionale.
Nella seconda e successiva fase alla concessione del contributo, in cui il privato è titolare di un diritto soggettivo perfetto, l’eventuale controversia attiene alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione ed all’inadempimento degli obblighi cui è subordinato il concreto provvedimento di attribuzione.
Pertanto, nella prima fase la giurisdizione deve essere riconosciuta al giudice amministrativo, essendo una questione connessa all’esercizio del potere della pubblica amministrazione, mentre nella seconda fase la giurisdizione non può che essere riconosciuta al giudice ordinario trattandosi, in concreto, di una questione avete ad oggetto un diritto soggettivo, in una materia che non rientra tra quelle di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo[12].
2. L’onere della prova a carico della Pubblica Amministrazione.
La prova di un fatto consiste nella dimostrazione della sua esistenza, consistenza, sostanza ed inesistenza.
Utilizzando gli insegnamenti di autorevole dottrina, la prova è la rappresentazione o l’argomentazione di un fatto, sia esso positivo o negativo[13]. Dove si abbia la rappresentazione del fatto, mediante testimonianza o documento, si parla di prova storica[14].
Viceversa, si ha argomentazione del fatto, qualora lo stesso sia desunto da uno o più altri fatti, come nel caso della presunzione ex art. 2727 cc ovvero dell’argomento di prova ex art. 116 cpc, avendosi in questo caso quella che si definisce prova critica[15].
Al concetto di prova, segue quello di onere della prova, inteso come criterio finalizzato ad individuare la parte interessata (ed onerata) ad affermare e dimostrare un fatto giuridico e quindi ad avvalersene degli effetti.
Si tratta di una regola giuridica risalente al diritto romano, compendiata nel brocardo onus probandi ei incumbit probatio qui dicit, non qui negat[16] e che oggi ha il suo riferimento nell’art. 2697 cc che onera chi agisce in giudizio della prova dei fatti costitutivi del diritto mentre mentre chi eccepisce l’inefficacia, la modifica o l’estinzione di tale diritto deve provare i fatti su cui si basa la propria eccezione.
Tuttavia, l’autonomia privata delle parti può anche elaborare dei patti tesi ad invertire o modificare l’onere della prova, ex art. 2698 cc, purché non si tratti di diritti disponibili o quando i patti stipulati abbiano l’effetto di rendere l’onere della prova eccessivamente difficile per talune delle parti.
In questi ultimi due casi la legge commina la nullità dei patti relativi all’onore della prova.
La disciplina in materia di onere della prova dettata dal codice civile ha il suo precipitato applicativo nel codice di rito all’art. 115 cpc, ove si stabilisce che il giudice pone a fondamento della sua decisione le prove proposte dalle parti o dal Pubblico Ministero, salvo i casi di iniziativa probatoria d’ufficio, ovvero i fatti non specificamente contestati dalle parti.
La lettera dell’art. 2697 cc è stata poi integrata dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, mediante il criterio della vicinanza della fonte di prova, in virtù del quale è onerato della prova il soggetto per cui la prova è più facile, cioè il soggetto più vicino alle fonti di prova.
Le posizioni di “vicinanza” e di “lontananza” esprimono, rispettivamente, la facilità di accesso e di fruizione di una prova e, simmetricamente, la difficoltà, se non la pratica impossibilità, di accedere all’effettiva dimostrazione di un fatto
Tale criterio trova il suo fondamento nella sentenza del 30 ottobre 2001, n. 13533 secondo cui sul creditore grava solo l’onere di dimostrare la fonte dell’obbligazione, sia che egli agisca per l’adempimento sia che agisca per la risoluzione del contratto, mentre compete all’obbligato dare prova del proprio adempimento[17].
Si tratta di un criterio che non sovverte affatto l’art. 2697 cc ma che anzi costituisce un principio di giustizia sostanziale all’interno del processo civile, onerando della prova del fatto la parte più vicina alla sua fonte, prevenendo il pericolo della probatio diabolica a carico della parte più svantaggiata[18].
Tali considerazioni sono altresì applicabili nell’ambito dell’impugnazione dei provvedimenti di revoca di finanziamenti pubblici, anche alla luce della giurisprudenza della Corte di Cassazione.
Il provvedimento di revoca di contributi, benefici, ed agevolazioni dev’essere fondato su un nesso fra gli obblighi nascenti dall’erogazione dei contributi e le condotte contestate, integranti irregolarità e inadempimenti rispetto a tali obblighi, a fronte di specifiche contestazioni fondate su dati concreti e gravi, il soggetto finanziato ha l’onere di dimostrare l’insussistenza degli inadempimenti specificamente ascrittigli.
Tale affermazione, trova il suo conforto nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui la revoca dei benefici e dei contributi ricevuti da un soggetto per inadempimento degli oneri assunti può essere equiparata all’avveramento di una clausola risolutiva espressa, e, pertanto, è il soggetto finanziato è tenuto a provare i fatti impeditivi della revoca del finanziamento, così escludendo, ai sensi dell’art. 2033 cod. civ., la sua soggezione alla richiesta di restituzione del contributo come indebito oggettivo[19].
Questi principi sono stati ribaditi recentemente dalla Suprema Corte nel 2025.
I Giudici di legittimità, ritengono infatti che tale fattispecie deve essere inquadrata nell’ambito della responsabilità contrattuale con la conseguenza che il creditore (id est l’Ente Pubblico erogante il beneficio) dovrà dare prova del fatto costitutivo del credito e limitarsi ad allegare l’inadempimento del debitore-beneficiario, mentre spetterà al beneficiario fornire la prova liberatoria avente ad oggetto l’insussistenza degli inadempimenti specificamente ad essa ascritti[20].
Tali principi si prestano ad una serie di considerazioni.
La circostanza che la prova dell’inadempimento o, meglio, che la violazione delle condizioni e delle regole a cui era subordinata l’erogazione dei contributi non sia a carico della PA ma che debba essere solo allegata consente di distinguere nettamente il provvedimento di revoca dalle sanzioni amministrative e nello specifico dalle ordinanze-ingiunzione con le quali spesso sono confuse.
Ed invero, le sanzioni amministrative irrogate dalla PA costituiscono la reazione dell’ordinamento ad una violazione di un precetto.
Secondo l’orientamento tradizionale, le sanzioni si suddividono in sanzioni in senso lato ed in senso stretto: le prime hanno una finalità ripristinatoria in forma specifica o per equivalente dell’interesse pubblico violato (si pensi per es. alle sanzioni edilizie) le secondo invece hanno lo scopo di infliggere una punizione all’autore dell’illecito ed assolvono finalità di prevenzione generale e speciale (come nel caso delle sanzioni Consob).
Le sanzioni, la cui disciplina generale è contenuta nella l. n. 689/1981 nonché in altre normative speciali, costituiscono una manifestazione del potere di imperio della PA di incidere sulla sfera giuridico soggettiva di un altro soggetto e come tali sono governate da diverse garanzie quali i principi di tassatività, di colpevolezza, di determinazione, del contraddittorio nonché dalla possibilità di impugnare le stesse innanzi all’Autorità Giudiziaria.
Sotto quest’ultimo profilo, appare importante sottolineare quanto affermato recentemente dalla Cassazione in materia di onere della prova in caso di impugnazione di una sanzione amministrativa.
La Suprema Corte ha infatti sancito che nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, l’onere di allegazione è a carico dell’opponente, mentre quello probatorio soggiace alla regola ordinaria ex art. 2697 c.c.; pertanto, grava sulla P.A., quale attore sostanziale, la prova dei fatti costitutivi della sua pretesa, e non sull’opponente, che li abbia contestati, quella della loro inesistenza, dovendo, invece, quest’ultimo dimostrare le sole circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall’amministrazione[21].
Viceversa, nella revoca non è presente alcun profilo sanzionatorio dal momento che la stessa non ha finalità sanzionatoria ma bensì quella di preservare gli interessi pubblici ed in particolare quelli inerenti al corretto utilizzo delle risorse pubbliche mediante la rimeditazione di una scelta precedentemente adottata.
Sotto altro ma complementare profilo non sfuggirà che cosiffatto ordine di distribuzione della prova in ordine al provvedimento di revoca si dimostra aderente al criterio della vicinanza della fonte di prova.
Il beneficiario, infatti, essendo il diretto fruitore della contribuzione pubblica nonché colui che ne ha fatto utilizzo godrà certamente di una posizione privilegiata in ordine alla dimostrazione del corretto uso del denaro pubblico.
Infine, una terza considerazione attiene il momento del potere di verifica da parte della PA nella fase intermedia tra quella dell’erogazione del beneficio e quella della revoca, le cui risultanze sono poi alla base dell’onere di allegazione dell’Amministrazione.
In tale fase, la PA erogante potrà far utilizzo dei poteri ispettivi e di verifica in suo possesso, magari per esempio mediante le richieste di documenti o di chiarimenti, la convocazione del beneficiario ovvero le ispezioni amministrative[22].
Si tratta di un insieme di atti e di comportamenti che, seppur eterogenei nella fisionomia, presentano un comune denominatore dal punto di vista funzionale, in quanto, come si è detto, volti al soddisfacimento delle esigenze di conoscenza da parte della pubblica autorità.
In ordine a questo tipo di attività, la dottrina da tempo ritiene che debbano applicarsi le garanzie procedimentali della l. n. 241/1990[23], possono poi confluire in ulteriori procedimenti amministrativi finalizzati all’emissione del provvedimento di revoca.
La PA erogante potrebbe anche chiedere il supporto di organi appartenenti ad altri organi, come nel caso della Guardia di Finanza Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Repressione Frodi Comunitarie, la cui attività è svolta mediante l’esecuzione di interventi ispettivi e indagini di polizia giudiziaria volte a prevenire e reprimere l’indebita percezione e malversazione di risorse pubbliche, nazionali e unionali, la corruzione e gli altri reati contro la Pubblica Amministrazione, nonché mediante accertamenti in materia di danni erariali su delega della Corte dei conti[24].
I risultati accertativi derivanti dall’attività di organi esterni possono confluire direttamente nella motivazione dei provvedimenti di revoca o anche essere richiamati per relationem ai sensi dell’art. 3 l. n. 241/1990 ovvero essere prodotti direttamente nel corso dell’eventuale giudizio di impugnazione[25].
[1] Magistrato Ordinario in Tirocinio, nominato con d.m. del 3 settembre 2025.
[2] Per una disamina dell’argomento si veda M.Bonasia, M. D’Uva “Intervento pubblico nell’economia: potere di mercato e protezione sociale” ed Giappichelli 2017; R.Capunzo “Argomenti di diritto pubblico dell’economia”, Ed Giuffrè 2021; G.Sobrio “Economia del settore pubblico” ed Giuffrè 2021.
[3] Si pensi alle Leges frumentariae che consistevano in erogazioni pubbliche in natura. La prima di queste la lex Sempronia frumentaria, del 123 a.C., fu attribuita al tribuno Caio Gracco (cfr L. PERELLI, I Gracchi, Roma, 1993, p. 168 s.). Tali leggi furono abolite da Silla con la lex Cornelia nel 81 a.C., e furono poi ben presto reintrodotte nel 75 a.C. dai due consoli M. Terentius Varro Liucullus e C. Cassius Longinus Varus.
[4] G. Corso, “Lo Stato come dispensatore di beni. Criteri di distribuzione, tecniche giuridiche ed effetti”, in Soc. dir., 1990
[5] Si ricorda in tale sede la distinzione cara alla dottrina ed alla giurisprudenza tra autotutela esecutiva e decisoria.
L’autotutela esecutiva è il potere della PA di tutelare i suoi interessi senza ricorso al giudice, come per es. i poteri di polizia demaniale ex art. 823 cc.
Viceversa, l’autotutela decisoria consiste nel potere della di risolvere conflitti, potenziali o attuali, insorgenti con altri soggetti, in relazione ai suoi provvedimenti o alle sue pretese senza il necessario intervento del giudice.
L’autotutela decisoria può essere di due tipi: demolitoria o conservativa.
L’autotutela demolitoria, come per esempio la revoca ex art. 21 quinquies l.n.241/1990 o l’annullamento d’ufficio ex art. 21 nonies l.n. 241/1990, comportano l’eliminazione di una precedente decisione, comportandone la cessazione degli effetti, a seconda dei casi ex nunc o ex tunc.
A sua volta l’autotutela conservativa si sostanza nelle decisioni di convalida, conversione, rettifica, sanatoria o comunque di conservazione ovvero consolidazione degli effetti di un provvedimento già emesso, facendo sì che lo stesso, una volta emendato dai suoi vizi continui a produrre effetti.
[6] C. Napolitano, “La revoca: profili di un potere di amministrazione attiva” in Nuove Autonomie n. 3/2021.
[7] Ex multis s Tar Lazio, Roma, sez. I, 2.07.2021, n. 7838); Tar Piemonte, sez. II, 2.08.2021, n. 806.
[8] Cons. di Stato Ad. Plen., 29.01.2014 n. 6; Conf. Cons. di Stato, Sez. III, 10.02.2021, n. 1251; T.a.r. Sicilia, Sez. V, 8.04.2025, n. 768
[9] Ibidem
[10] Cass. Sez. Un. 5.08.2016, n. 16602; conf. Cass. Sez. Un. 4.01.2022, n. 3165.
[11] Ibidem.
[12] A.Spirito, “La giurisdizione sulla revoca dei contributi e finanziamenti pubblici”, in “Rivista della Corte dei Conti” n. 5/2022.
[13] F.Santoro Passarelli, “Dottrine generali del dovere civile”, Napoli, Jovene.
[14] Ibidem.
[15] Ibidem.
[16] Cortese, B. (2012). “L’onere della prova nella elaborazione della giurisprudenza romana classica”. In Luigi Garofalo (a cura di ) “Il giudice privato nel processo civile romano. Omaggio ad Alberto Burdese (pp. 392-430). Padova. Cedam.
[17] Cass. Sez. Un. 30.10.2001 n. 13533. con note di A. Proto Pisani, La prova del «requisito dimensionale» ex art. 18 l. 300/70: un grand arrêt delle sezioni unite, e di D. Dalfino, La prova del «requisito dimensionale» ex art. 18 l. 300/70 al vaglio delle sezioni unite.
Cass., sez. un., 3 maggio 2019, n. 11748, in Foro it., 2019, I, 2726, con nota di M. Magliulo, Garanzia per vizi, inesatto adempimento ed onere della prova: l’intervento delle sezioni unite e la rilettura del principio di vicinanza alla fonte di prova. In questo caso il criterio della vicinanza della prova è stato invocato per porre l’onere della prova dell’esistenza dei requisiti occupazionali, da cui dipende l’applicabilità della disciplina dello statuto dei lavoratori in tema di licenziamento, a carico del datore di lavoro, e non del lavoratore, perché costui è privo della disponibilità dei fatti idonei a dimostrare il numero dei lavoratori occupati nell’impresa
[18] A.A. Dolmetta e U. Malvagna “Vicinanza della prova in materia di contenzioso bancario. Spunti (I. il saldo zero)” in Dialoghi di diritto dell’economia”, 06, 2014: Il modello dell’onus incumbit ei qui dicit dà vita – com’è noto – a uno schema meramente formale, in cui le parti restano identificate senza residui dalla posizione processuale che vanno ad assumere nel relativo giudizio. Differentemente, il criterio della vicinanza risponde a uno schema sostanziale che si confronta con la specifica realtà della fattispecie coinvolta nel giudizio: nel suo ambito assumono forte spessore, in specie, il punto della «prova secondo l’aspettativa del ruolo», nonché quello delle «ragioni giustificative del comportamento» tenuto in fattispecie concreta. In ragione della vigenza della regola dell’art. 2697 c.c., nel sistema attuale la vicinanza deve essere assunta (non come modello seccamente alternativo, ma) come correttivo dell’onere (tra i più correttivi, per vero, che la scelta del modello dell’onere rende necessario adottare perché la stessa possa superare il vaglio della legittimità costituzionale imposta dall’art. 24 Cost.).
[19] Cass. Sez. I, n. 26507 del 27.11.2013 in materia di revoca dei benefici e contributi ricevuti ai sensi della legge 28 febbraio 1986, n. 44, sull’imprenditoria giovanile
[20] (Cass. Civ. Sez. I n. 20300 del 20.07.2025, sul medesimo punto anche Cass. Civ. Sez. I, ord n. 23835 del 25.08.2025)
[21] Cass Sez. II . ord. n. 30148/2024
[22] L. Previti, “Poteri ispettivi e tutele procedimentali tra esigenze conoscitive e diritto al silenzio” in Il diritto dell’economia, 3, 2021.
[23] V. Tenore, L’ispezione amministrativa e il suo procedimento, Milano, 1999, 58
[24] Per un’analisi dell’attività di questa specialità del Corpo della Guardia di Finanza si veda l’intervento del Gen G. Arbore pubblicato in www.scuolamagistratura.it.
[25] Sul punto si veda M. Giorgetti – L. Margiotta, “Il processo civile e le attività ispettive della Guardia di Finanza”, 2024, Pacini.

