tratto da biblus.acca.it

La comunicazione di avvio del procedimento non è richiesta quando l’amministrazione interviene successivamente per correggere errori materiali che compromettono un proprio atto, poiché in tali casi l’intervento non comporta una revisione sostanziale della decisione già adottata, ma si limita a rimuovere un semplice errore formale presente nel provvedimento.

È questo il cuore della sentenza n. 1720/2025 del TAR Catania. Nel caso specifico una stazione appaltante aveva indetto una procedura aperta per la fornitura di beni, da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso. Al termine delle operazioni di gara, l’operatore economico primo classificato aveva comunicato di non voler partecipare relativamente ad uno dei lotti, adducendo un mero errore materiale nella domanda. Nonostante tale comunicazione, la Commissione di gara aveva comunque attribuito il primo posto alla stessa impresa, sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa. L’amministrazione, successivamente, adottava un provvedimento di aggiudicazione in favore del secondo classificato.

Tuttavia, a seguito della segnalazione dell’errore da parte dell’impresa inizialmente prima classificata, la stazione appaltante provvedeva a rettificare l’aggiudicazione, correggendo l’errore e riconoscendo l’aggiudicazione alla società effettivamente vincitrice secondo i criteri di gara.

L’operatore che si era visto destinatario della prima (erronea) aggiudicazione ha proposto ricorso dinanzi al TAR, eccependo due principali doglianze:

  • irricevibilità della rettifica: secondo il ricorrente, l’originaria rinuncia avrebbe dovuto escludere definitivamente la partecipazione della controinteressata alla gara;
  • omissione della comunicazione di avvio del procedimento: si contestava che la rettifica fosse stata adottata senza la previa comunicazione ex art. 7 della L. n. 241/1990.

Il TAR ha chiarito che, nel caso in esame, la rinuncia all’offerta da parte dell’operatore economico non aveva efficacia giuridica vincolante poiché viziata da errore ostativo: la dichiarazione era frutto di un errore materiale, in contrasto con la reale volontà dell’impresa e corretta tempestivamente. Non si trattava, dunque, di una nuova offerta o ripensamento, ma della semplice rettifica di un vizio formale.

Inoltre, la rettifica dell’aggiudicazione da parte della stazione appaltante non integrava un esercizio di autotutela discrezionale, bensì un’attività vincolata di correzione di un errore materiale. Di conseguenza, non era necessaria la comunicazione di avvio del procedimento, poiché l’intervento non incideva su diritti consolidati né richiedeva partecipazione procedimentale.

La sentenza conferma il principio per cui la correzione di meri errori materiali, priva di valutazioni discrezionali, non richiede contraddittorio e non compromette l’affidamento legittimo degli altri concorrenti, tutelando al contempo l’integrità dell’azione amministrativa.

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