Tratto da: gianlucabertagna.it

Autore. Gianluca Bertagna

“In tema di procedure di mobilità volontaria nel pubblico impiego, la p.a. di destinazione, nello stabilire, in assenza di tabelle di equiparazione dei livelli, l’inquadramento dei dipendenti di differenti comparti, deve comunque tenere conto, ove abbia utilizzato come parametro di riferimento lo stipendio tabellare da loro percepito presso la p.a. di provenienza, delle progressioni economiche dai medesimi ottenute in quest’ultima p.a., ma non della RIA loro spettante”.
Così la Corte di Cassazione – Civile, sezione lavoro – con sentenza n. 19613 del 16 luglio 2024, relativamente al ricorso di alcune lavoratrici transitate da diversi comparti al comparto ministeri, che ai fini dell’assegnazione del nuovo livello di inquadramento non si erano viste tener conto della RIA come parametro di equiparazione.
Ciò posto, il Collegio ricorda che la maggiorazione della RIA è stata attribuita agli impiegati che avevano almeno 5 anni di servizio utile tra il 1988 e il 1990 e, nel caso gli anni maturati fossero 10 o 20, la maggiorazione è stata raddoppiata o quadruplicata.

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