tratto da biblus.acca.it

L’interpretazione fornita dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) con il Parere n. 3907/2025 chiarisce uno dei punti più dibattuti nella gestione operativa delle gare d’appalto sotto il regime del D.Lgs. 36/2023: la corretta base di calcolo per la garanzia definitiva in presenza di componenti non soggette a ribasso (come i costi della sicurezza o la manodopera, se scorporata).

Il problema: ribasso “puro” vs ribasso “parametrato”

Al fine della determinazione del valore della garanzia definitiva, si chiede se il ribasso percentuale offerto sulla quota del contratto, vale a dire la parte dei lavori/servizi soggetti a ribasso, sia da assumere a riferimento nel calcolo. O viceversa il ribasso percentuale da assumere, nella determinazione del valore della garanzia definitiva, sia da riparametrare sull’intero valore dell’appalto, ossia la parte dei lavori/servizi soggetti a a ribasso più la parte non ribassabile.

Il MIT ha chiarito che deve assumersi a riferimento il ribasso percentuale offerto sulla sola quota dei lavori/servizi soggetti a ribasso.

Il principio espresso è il seguente: Il valore della garanzia definitiva deve essere determinato applicando il ribasso percentuale offerto (riferito alla quota ribassabile) direttamente sull’importo contrattuale totale, seguendo le progressioni previste dall’art. 117, comma 2.

La risposta del MIT

In merito al quesito posto, secondo il MIT, le norme del D.lgs. 36/2023 da analizzare sono:

  • l’art.117: statuisce quale base di calcolo sul quale applicare la percentuale per la costituzione della polizza fideiussoria “l’importo contrattuale”;
  • l’art. 14 comma 4: statuisce che il calcolo dell’importo stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sull’importo totale pagabile dalla stazione appaltante al netto dell’IVA.

Inoltre, dal combinato disposto dei commi 3 e 5 dell’art.117 D.Lgs.36/2023 si evince che la garanzia è prestata per l’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse e che è possibile incamerare la garanzia per il pagamento di quanto dovuto dall’esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all’esecuzione dell’appalto.

Dalla lettura delle norme si può, pertanto, desumere che tutte le voci del contratto, e dunque, anche le voci fisse non soggette a ribasso, vanno considerate quali componenti del valore del contratto e, cioè dell’importo contrattuale sul quale deve essere determinata l’entità della polizza fideiussoria che garantisce la cauzione definitiva. Fatta salva tale premessa per la determinazione del valore della garanzia definitiva deve assumersi a base di calcolo il ribasso percentuale offerto sulla quota dei lavori/servizi soggetti a ribasso da applicarsi sull’importo contrattuale, con le modalità individuate dal comma 2 dell’art.117 D.Lgs.36/2023.

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