Tratto da: Biblus Acca Â
BDNCP, piattaforme certificate, FVOE, CIGâŚGuida rapida alla digitalizzazione degli appalti pubblici con tutte le FAQ dellâAnac.
Il D.Lgs. 36/2023 ha introdotto una significativa riforma nel settore dei contratti pubblici, basata su due principi cardine della Costituzione: il principio del risultato (art. 1) e il principio di fiducia (art. 2). Lâobiettivo dichiarato della riforma è rendere lâattivitĂ della Pubblica Amministrazione piĂš efficiente e competitiva, contribuendo alla crescita del sistema economico nazionale.
Uno degli elementi chiave della riforma è il processo di innovazione tecnologica, definito come âtransizione digitaleâ, che il Codice dei contratti, nel Libro I, Parte II, identifica come âdigitalizzazione del ciclo di vita dei contrattiâ. Questo processo ha iniziato a produrre effetti dal 1° gennaio 2024 ed è stato oggetto di ulteriori modifiche con il D.Lgs. n. 209/2024 (Correttivo), che ha modificato alcuni aspetti operativi.
La digitalizzazione degli appalti:
- si applica a tutti i contrattisottoposti alla disciplina del Codice, ossia contratti di appalto o concessione, di qualunque importo, nei settori ordinari e nei settori speciali;
- comporta che le fasi di programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione vengano gestite mediantepiattaforme di approvvigionamento digitale certificate.
Ma in cosa consiste esattamente questo processo di transizione e a cosa porterĂ ?
Digitalizzazione appalti pubblici: cosa significa e cosa cambia
La transizione digitale ha iniziato a produrre effetti dal 1° gennaio 2024. Si concretizza principalmente in due ambiti:
- E-procurement: un sistema interamente digitale che accompagna lâintero ciclo di vita del contratto pubblico, semplificando e velocizzando le procedure di gara e di gestione degli appalti.
- Gestione Informativa Digitale (GID): un approccio innovativo che ottimizza tutte le fasi di progettazione, realizzazione e gestione delle opere pubbliche, facendo ampio uso del BIM (Building Information Modelling).
Mentre lâe-procurement è giĂ operativo dal 1° gennaio 2024, a partire dal 1° gennaio 2025 le stazioni appaltanti dovranno conformarsi alle nuove procedure previste dallâart. 43 del Codice dei contratti.
Gli articoli 19 e 20 del D.Lgs. 36/2023 stabiliscono che:
- le stazioni appaltanti devono assicurare la digitalizzazione del ciclo di vita dei contrattisecondo i principi di neutralità tecnologica, di trasparenza, nonchÊ di protezione dei dati personali e di sicurezza informatica;
- si applica il principio dellâunicitĂ dellâinvioai dati relativi a programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonchĂŠ a tutte le procedure di affidamento e di realizzazione di contratti pubblici; ciascun dato è fornito una sola volta a un solo sistema informativo, non può essere richiesto da altri sistemi o banche dati, ma è reso disponibile dal sistema informativo ricevente;
- le attività e i procedimenti amministrativi connessi al ciclo di vita dei contratti pubblici sono svolti digitalmente mediantele piattaforme e i servizi digitali infrastrutturali delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti; i dati e le informazioni ad essi relativi sono gestiti e resi fruibili in formato aperto;
- ilciclo di vita digitale dei contratti pubblici si articola in programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione;
- le attività inerenti al ciclo di vita sono gestite attraverso piattaforme e servizi digitali fra loro interoperabili.
Per dare attuazione alla digitalizzazione è realizzato un âEcosistema nazionale di approvvigionamento digitale (e-procurement)â che si fonda sullâinfrastruttura tecnologica della Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) per lâinteroperabilitĂ dei sistemi informativi e delle basi di dati e ha come fulcro la Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP).
Gestita da ANAC, la Banca dati nazionale interagisce, da un lato, con le piattaforme di approvvigionamento digitale certificate utilizzate dalle stazioni appaltanti ed enti concedenti per gestire il ciclo di vita dei contratti, dallâaltro con le banche dati statali che detengono le informazioni necessarie alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti per gestire le varie fasi del ciclo di vita dei contratti pubblici.
Tra questi la Piattaforma contratti pubblici (PCP), la Piattaforma per la pubblicitĂ legale degli atti e il Fascicolo Virtuale dellâOperatore Economico (FVOE).
Quali sono gli obblighi per le PA a partire dal 1° gennaio 2025?
Lâart. 43 del Codice stabilisce che, dal 1° gennaio 2025, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti devono adottare metodi e strumenti di gestione informativa digitale per la progettazione e realizzazione di opere pubbliche, con particolare riferimento a:
- nuove costruzioni e interventi su edifici esistenti con un costo presunto dei lavori superiore a 2 milioni di euro;
- interventi su edifici di rilevanza culturale, come definiti dal Codice dei beni culturali (D.Lgs. n. 42/2004), qualora superino determinate soglie economiche;
- esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, salvo quelli eseguiti su opere giĂ realizzate con metodologie digitali.
Questa normativa mira a incrementare lâefficienza, la trasparenza e la sostenibilitĂ nella gestione degli appalti pubblici, dalla fase di progettazione fino alla conclusione dellâopera.
Lâimportanza dellâAllegato I.9: linee guida per una corretta gestione informativa digitale
Un ruolo fondamentale nella digitalizzazione dei contratti pubblici è svolto dallâAllegato I.9 del Codice, che definisce le linee guida per una corretta implementazione della gestione informativa digitale, tra cui:
- formazione del personalee adeguamento organizzativo;
- standardper unâapplicazione uniforme dei metodi digitali;
- interoperabilitĂ tra le banche dati delle stazioni appaltanti e gli archivi nazionali delle opere pubbliche;
- specifiche tecnichee modalitĂ di scambio dati tra le diverse piattaforme informatiche;
- requisiti minimiper lâadozione dei sistemi di gestione informativa digitale nei capitolati di gara.
Grazie a queste misure, il legislatore intende garantire unâevoluzione efficace e omogenea della transizione digitale nella Pubblica Amministrazione, promuovendo un uso sistematico delle nuove tecnologie nei contratti pubblici.
LâEcosistema nazionale di approvvigionamento digitale (e-procurement)
Le piattaforme e i servizi digitali che costituiscono lâe-procurement consentono:
- la redazione o lâacquisizione degli atti in formato nativo digitale;
- la pubblicazione e la trasmissione dei dati e documenti alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici;
- lâaccesso elettronico alla documentazione di gara;
- la presentazione del documento di gara unico europeo in formato digitale e lâinteroperabilitĂ con il fascicolo virtuale dellâoperatore economico;
- la presentazione delle offerte;
- lâapertura, la gestione e la conservazione del fascicolo di gara in modalitĂ digitale;
- il controllo tecnico, contabile e amministrativo dei contratti anche in fase di esecuzione e la gestione delle Garanzie.
Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP)
La Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP), attraverso le sue sezioni e componenti, rende disponibili i servizi e le informazioni necessari allo svolgimento delle fasi dellâintero ciclo di vita dei contratti pubblici.
Nella costruzione dellâecosistema sono stati individuati tutti i flussi di dati che le piattaforme devono trasmettere alla BDNCP per la corretta gestione delle fasi del ciclo di vita dei contratti e, mediante tale trasmissione, vengono automaticamente assolti i relativi obblighi di trasparenza e pubblicitĂ legale. Ad esempio, quando la BDNCP riceve, da una piattaforma di approvvigionamento digitale certificata, uno specifico flusso di dati relativo alla pubblicazione di un bando, la BDNCP provvede a rilasciare il CIG e ad assolvere ai relativi obblighi di pubblicazione in ambito europeo e nazionale; allo stesso modo, quando la BDNCP riceve dalla piattaforma un flusso di dati relativo ai soggetti che hanno presentato unâofferta in gara, consente lâaccesso al fascicolo virtuale dellâoperatore economico per effettuare le necessarie verifiche.
Le modalità di funzionamento della BDNCP sono stabilite nel provvedimento ex articolo 23 del Codice, adottato con delibera n. 261 del 20 giugno 2023.
Le piattaforme di approvvigionamento digitale
Le piattaforme di approvvigionamento digitale sono costituite dallâinsieme dei servizi e dei sistemi informatici, interconnessi e interoperanti, utilizzati dalle stazioni appaltanti per svolgere le fasi di programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione dei contratti, assicurando in questo modo la totale digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici (art. 25 del D.Lgs. 36/2023).
Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti non dotati di una propria piattaforma di approvvigionamento digitale si avvalgono delle piattaforme messe a disposizione da altre stazioni appaltanti o enti concedenti, da centrali di committenza o da soggetti aggregatori, da regioni o province autonome, che a loro volta possono ricorrere a un gestore del sistema che garantisce il funzionamento e la sicurezza della piattaforma.
Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti utilizzano le piattaforme di approvvigionamento digitale per svolgere le procedure di affidamento (sopra e sotto soglia) e di esecuzione dei contratti pubblici, secondo le regole tecniche stabilite dallâAGID, che definisce anche le modalitĂ per la certificazione delle piattaforme di approvvigionamento digitale.
La certificazione delle piattaforme di approvvigionamento digitale, rilasciata dallâAGID, consente lâintegrazione con i servizi della Banca dati nazionale dei contratti pubblici. LâANAC cura e gestisce il registro delle piattaforme certificate.
Le piattaforme di approvvigionamento digitale interagiscono con i servizi della Banca dati nazionale dei contratti pubblici e con i servizi della piattaforma digitale nazionale dati.
AttivitĂ del ciclo di vita dei contratti pubblici
Le piattaforme di approvvigionamento digitale devono essere utilizzate per diverse attivitĂ , tra le quali:
- la redazione o lâacquisizione degli atti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione dei contratti;
- lâacquisizione del CIG;
- la verifica dei requisiti degli operatori economici tramite il Fascicolo Virtuale dellâOperatore Economico (FVOE);
- la trasmissione dei dati e documenti alla Banca Dati Anac;
- lâaccesso alla documentazione di gara;
- la presentazione del Documento di gara unico europeo;
- la presentazione delle offerte;
- lâapertura, gestione e conservazione del fascicolo di gara;
- il controllo tecnico, contabile e amministrativo dei contratti in fase di esecuzione e la gestione delle garanzie,
- la trasmissione dei dati relativi allâaggiudicazione e alla fase di esecuzione
Le stazioni appaltanti devono utilizzare le piattaforme di approvvigionamento digitale per svolgere le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, secondo le regole
tecniche di cui allâarticolo 26 del codice.
Le piattaforme di approvvigionamento digitale non possono:
- alterare la paritĂ di accesso degli operatori;
- impedire/limitare la partecipazione alla procedura di gara degli stessi;
- distorcere la concorrenza;
- modificare lâoggetto dellâappalto.
Nel caso di malfunzionamento delle piattaforme, le stazioni appaltanti devono assicurare la partecipazione alla gara, disponendo se necessario la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo utile a ripristinare il normale funzionamento e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del malfunzionamento.
Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti non dotati di una propria piattaforma di approvvigionamento digitale si avvalgono delle piattaforme messe a disposizione da altre stazioni appaltanti o enti concedenti, da centrali di committenza o da soggetti aggregatori, da regioni o province autonome, che a loro volta possono ricorrere a un gestore del sistema che garantisce il funzionamento e la sicurezza della piattaforma.
Requisiti tecnici e certificazione delle piattaforme di approvvigionamento digitale
I requisiti tecnici delle piattaforme di approvvigionamento digitale, nonchĂŠ la conformitĂ delle stesse alle attivitĂ previste dallâarticolo 22, comma 2 del D.Lgs. 36/2023, sono stabilite dallâAGID di intesa con lâANAC e la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per la trasformazione digitale.
Allo stesso modo sono stabilite le modalitĂ per la certificazione delle piattaforme di approvvigionamento digitale, definite dalle Regole tecniche di AGID (provvedimento AGID n. 137/2023) e dallo Schema operativo (pubblicato sul sito di AGID il 25/09/2023, come modificato in data 14/11/2023). La certificazione delle piattaforme di approvvigionamento digitale, rilasciata dallâAGID, consente lâintegrazione con i servizi della Banca dati nazionale dei contratti pubblici. LâANAC cura e gestisce il registro delle piattaforme certificate.
Le amministrazioni dovranno assicurarsi che la piattaforma o le piattaforme in uso abbiano avviato e concluso il processo di certificazione secondo lo schema operativo pubblicato sul sito di AGID.
In caso negativo dovranno procurarsi la disponibilitĂ di una o piĂš piattaforme di approvvigionamento digitale certificate, tra quelle iscritte nellâelenco di cui dallâarticolo 26, comma 3 del Codice, gestito da ANAC. Nellâambito di detto elenco sono presenti sia i soggetti titolari di piattaforme, pubblici e privati, sia i gestori delle stesse.
I requisiti tecnici delle piattaforme di approvvigionamento digitale sono suddivisi in 3 classi:
- Classe 1: requisiti generaliderivanti dal rispetto dei principi e delle disposizioni del CAD o altra normativa di applicabilità generale, specificati nel paragrafo 3.2;
- Classe 2: requisiti funzionalidel ciclo di vita dei contratti secondo quanto stabilito dal codice e suddivisi a loro volta in due sottoclassi:
- Classe 2-a: requisiti funzionali generali, specificati nel paragrafo 3.3.1;
- Classe 2-b: requisiti funzionali specifici, specificati nel paragrafo 3.3.2;
- Classe 3: requisiti per lâinteroperabilitĂ , specificati nel paragrafo 3.4.
Nella tabella sottostante, riportata nel documento emanato da AgID âRequisiti tecnici e modalitĂ di certificazione delle Piattaforme di approvvigionamento digitaleâ vengono esplicitati i requisiti delle piattaforme e dei servizi digitali.
In attuazione del principio dellâunicitĂ dellâinvio, ciascun dato deve essere fornito una sola volta ad un solo sistema informativo, non può essere richiesto da altri sistemi o banche dati, ma è reso disponibile dal sistema informativo ricevente. Questo principio si applica ai dati relativi a programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonchĂŠ a tutte le procedure di affidamento e di realizzazione di contratti pubblici, ogni qualvolta siano imposti obblighi di comunicazione ad una banca dati o ad un sistema informativo.
Le attivitĂ e i procedimenti amministrativi connessi al ciclo di vita dei contratti pubblici devono essere svolti digitalmente, tenendo presente le disposizioni del codice ed in linea con il D.Lgs. 82/2005, per mezzo di piattaforme e servizi digitali infrastrutturali delle stazioni appaltanti. I dati e le informazioni ad essi relativi sono gestiti e resi fruibili in formato aperto.
Le stazioni appaltanti assicurano la tracciabilitĂ Â e la trasparenza delle attivitĂ svolte, lâaccessibilitĂ Â ai dati e alle informazioni, la conoscibilitĂ Â dei processi decisionali automatizzati e rendono le piattaforme utilizzate accessibili.
Deroga di 2 anni per le certificazioni
La digitalizzazione degli appalti pubblici è a pieno regime già dal 1 gennaio 2024, come previsto dal D.Lgs. 36/2023.
Il D.L. 19/2024 (convertito con modificazioni dalla Legge 56/2024) ha disposto allâarticolo 12, comma 16-bis, una deroga per lâAgID di ben 2 anni sul sistema di digitalizzazione degli appalti:
In via transitoria, fino al 31 dicembre 2025, lâAgenzia per lâItalia digitale è autorizzata a rilasciare la certificazione delle piattaforme di approvvigionamento digitale di cui allâarticolo 26 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sulla base delle dichiarazioni presentate dai soggetti gestori delle piattaforme ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti la conformitĂ delle medesime piattaforme ai requisiti di cui allâarticolo 22, comma 2, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023
LâAgID, pertanto, può fino a fine 2025 continuare a rilasciare la dichiarazione di conformitĂ della piattaforma in base a unâautodichiarazione del gestore, senza per altro che questo debba produrre la Dichiarazione di conformitĂ attualmente prevista dalla normativa rilasciata da un ente terzo e da inviare allâAgenzia nel corso dei 15 mesi di validitĂ della certificazione.
Piattaforma Contratti Pubblici (PCP)
La Piattaforma dei Contratti Pubblici è la piattaforma gestita da ANAC che abilita la digitalizzazione del ciclo di vita dei Contratti Pubblici, in conformità a quanto previsto dal Codice Appalti.
La Piattaforma dei Contratti Pubblici è costituita da una serie di servizi accessibili dalle Piattaforme Digitali di Approvvigionamento (PAD) esclusivamente in interoperabilitĂ Â attraverso la Piattaforma Digitale Nazionale dei Dati (PDND) che, in adempimento alle previsioni del Codice dei Contratti Pubblici, consentono la realizzazione dellâEcosistema Nazionale di approvvigionamento digitale (art. 22) ed abilitano:
- lâaccesso alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP, art 23);
- lâaccesso al Fascicolo Virtuale dellâOperatore Economico (FVOE, art. 24);
- la pubblicitĂ legale degli atti (art. 27).
In caso di impossibilitĂ o difficoltĂ di ricorso alle piattaforme di approvvigionamento digitale, fino al 30 giugno 2025 è consentito utilizzare lâinterfaccia web messa a disposizione attraverso la Piattaforma Contratti Pubblici per:
- gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro;
- lâadesione ad accordi quadro e convenzioni;
- la ripetizione di lavori o servizi analoghe;
- gli affidamenti in house;
- per le fattispecie di cui alla Delibera n. 584 del 2023.
Resta confermata in via definitiva la facoltĂ per le stazioni appaltanti e gli enti concedenti di utilizzare lâinterfaccia web messa a disposizione mediante la Piattaforma dei Contratti Pubblici per lâacquisizione del codice identificativo di gara (CIG) per tutte le fattispecie per cui è previsto lâutilizzo della scheda P5, ivi comprese le ipotesi di acquisizione del CIG ai soli fini della tracciabilitĂ dei flussi finanziari.
A partire dal 1° luglio 2025 non sarĂ piĂš ammesso il ricorso allâinterfaccia web per le fattispecie per cui è prevista la digitalizzazione.
Acquisizione dei CIG
A decorrere dal 1° gennaio 2024, lâacquisizione del CIG viene effettuata direttamente attraverso le piattaforme di approvvigionamento digitale certificate che gestiscono il ciclo di vita del contratto, mediante lo scambio di dati e informazioni con i servizi della BDNCP messi a disposizione con la Piattaforma Contratti Pubblici (PCP).
La gestione del contratto sulla piattaforma di approvvigionamento digitale certificata consente di acquisire immediatamente il CIG, al momento della gestione della specifica fase del contratto che lo richiede, mediante scambio di dati in modalità interoperabile tra BDNCP e la piattaforma.
Lâacquisizione del CIG è obbligatoria non solo per tutti i contratti pubblici che sono sottoposti alla disciplina del Codice, ma anche per diversi tipi di contratti esclusi dal Codice, nonchĂŠ per tutte quelle fattispecie sottoposte agli obblighi di tracciabilitĂ dei flussi finanziari di cui allâarticolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.
Per queste tipologie di procedure è stata prevista una duplice possibilitĂ per acquisire il CIG: ricorrere alle PAD certificate oppure utilizzare le funzioni messe a disposizione attraverso lâinterfaccia web dalla  Piattaforma Contratti Pubblici â PCP.
Con il Comunicato del Presidente del 28 giugno 2024 adottato dâintesa con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sono state fornite ulteriori indicazioni sulle modalitĂ di acquisizione dei CIG per le varie casistiche gestibili attraverso lâinterfaccia web della PCP.
Il fascicolo virtuale dellâoperatore economico (FVOE)
Il Fascicolo virtuale dellâoperatore economico (FVOE) consente alle stazioni appaltanti ed agli enti concedenti di verificare il possesso dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale da parte degli operatori economici.
La verifica può essere svolta durante la procedura di affidamento e in corso di esecuzione del contratto. Mediante il FVOE possono essere verificati i requisiti dei partecipanti, degli ausiliari, dei subappaltatori.
Il FVOE, da un lato, acquisisce dati e informazioni certificate attraverso i servizi di interoperabilitĂ con gli Enti Certificanti, dallâaltro consente agli operatori economici, tramite apposite funzionalitĂ , di inserire informazioni e certificazioni la cui produzione è carico degli operatori stessi e che sono necessarie alla comprova.
Il funzionamento del FVOE è disciplinato dal provvedimento ex articolo 24 del Codice adottato con delibera dellâANAC n. 262 del 20 giugno 2023.
PubblicitĂ legale
Per la pubblicitĂ Â in ambito europeo, dal 1° gennaio 2024 lâANAC diventa e-sender nazionale, ossia lâunico soggetto deputato a trasmettere bandi e avvisi allâUfficio delle pubblicazioni dellâUE. Di conseguenza le stazioni appaltanti e gli enti concedenti non devono piĂš provvedere autonomamente a tale trasmissione.
Per la pubblicità  in ambito nazionale, la Piattaforma per la pubblicità legale presso la BDNCP sostituisce la Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici.
Di conseguenza, bandi e avvisi relativi a procedure avviate dopo il 1° gennaio 2024 sono pubblicati sulla Piattaforma per la pubblicitĂ legale presso la BDNCP e i relativi effetti giuridici decorrono dalla data di pubblicazione su questâultima.
La pubblicità legale è gratuita, pertanto non vi sono piÚ costi a carico degli operatori economici, nÊ a carico delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti.
Per assicurare la pubblicitĂ legale di bandi e avvisi, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti non devono fare altro che gestire la fase del ciclo di vita del contratto relativa alla pubblicazione mediante una piattaforma di approvvigionamento digitale, certificata per la fase di pubblicazione.
Digitalizzazione e codice appalti: le faq ANAC aggiornate al 3 dicembre 2024
Digitalizzazione dei contratti pubblici
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A1 Se per errore viene comunicato in PCP un dato non corretto come posso richiedere la variazione di quel dato?
I dati comunicati in PCP vengono automaticamente pubblicati per assolvere agli oneri di pubblicitĂ legale dei contratti pubblici, di conseguenza non è possibile rettificare un dato senza pregiudicare lo svolgimento dellâappalto stesso. Pertanto, è ammissibile la variazione del dato soltanto attraverso le consuete procedure di correzione tipiche degli atti amministrativi.
A2 Se la documentazione amministrativa è corretta ma per mero errore materiale è stato inserito un dato difforme da quello previsto come posso procedere alla rettifica del dato incoerente?
Quanto riportato nella piattaforma di e-procurement utilizzata per la registrazione dellâappalto è automaticamente pubblicato (che si ricorda assume valenza di pubblicitĂ legale alla stregua della vecchia pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale). In questi casi si deve per forza procedere alla pubblicazione di una rettifica allâatto pubblicato in precedenza.
A3 Un ente privato è tenuto ad adeguarsi alla delibera Anac â Mit 582/2023 e, in caso affermativo, a quale piattaforma, il cui elenco è presente sul sito ANAC, deve rivolgersi?
Nel caso in cui lâente privato affidi contratti pubblici ai sensi del decreto legislativo n. 36/2023, è soggetto allâapplicazione delle disposizioni della parte II del codice sulla digitalizzazione e alle indicazioni fornite con gli atti dellâAutoritĂ . In tal caso, dovrĂ svolgere le gare ricorrendo ad una qualsiasi delle piattaforme certificate presenti nellâElenco tenuto dallâANAC.
A4 La disciplina della digitalizzazione si applica anche alle imprese pubbliche e ai soggetti titolari di diritti speciali o esclusivi operanti nei settori speciali?
Si, la disciplina della digitalizzazione delineata dal Codice negli articoli da 19 a 36 (Parte II del Libro I) è richiamata dallâart. 141, comma 3, lettera c), del Codice tra le norme applicabili ai contratti di cui al Libro III (Dellâappalto nei settori speciali).  Il richiamo non prevede eccezioni a favore di particolari categorie di soggetti.
A5 Ă previsto un periodo iniziale di applicazione della digitalizzazione in via sperimentale?
No, come previsto dallâart. 225, comma 2, del Codice, la disciplina della digitalizzazione delineata negli articoli da 19 a 36, giĂ vigente dal 1° aprile 2023, ha acquistato piena efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2024. A partire da tale data il nuovo regime ha sostituito a tutti gli effetti quello previgente.
A6 Come visualizzare ed eventualmente modificare gli smartCIG acquisiti prima del 31/12/2023?
Per la consultazione ed estrazione degli SmartCIG è disponibile il servizio SMARTCIG a questo link. Non è possibile effettuare alcuna modifica sugli SmartCIG acquisiti.
A7 Gli importi inferiori a 5000 euro sono assoggettabili agli obblighi di digitalizzazione nonostante la deroga prevista dallâart. 1, comma 450 della Legge 296/2006?
SĂŹ, gli acquisti di importo inferiore a 5.000 euro  sono assoggettati agli obblighi di digitalizzazione. Fino al 30/9/2024 per detti acquisti è possibile utilizzare lâinterfaccia web messa a disposizione da PCP, come indicato con il Comunicato del Presidente del 10/1/2024. La deroga prevista dalla legge n. 296/2006 è inapplicabile al caso di specie, riguardando le disposizioni in materia di contenimento della spesa e non le previsioni in materia di digitalizzazione. Inoltre, si evidenzia che, ai sensi dellâarticolo 48, comma 4, del codice, ai contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea si applicano le disposizioni del codice (ivi comprese quelle sulla digitalizzazione) se non derogate dalla Parte I del codice medesimo. Detta parte non prevede alcuna deroga allâapplicazione della normativa sulla digitalizzazione per le procedure sottosoglia, neanche con riferimento agli affidamenti di importo ridotto.
B1 Gli acquisti giornalieri di importo inferiore a 1.500 euro (c.d. spese economali) sono assoggettati agli obblighi di pubblicazione?Â
No. Gli acquisti giornalieri di importo inferiore a 1.500 euro qualificabili come spese economali sono effettuati senza obbligo di ricorso alle piattaforme certificate o allâinterfaccia web, non richiedendo lâacquisizione del CIG (si vedano anche le indicazioni in materia di tracciabilitĂ contenute nella delibera n. 585/2024).
 BDNCP â Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici
B1 Come si fa la comunicazione delle varianti?
La comunicazione allâANAC delle varianti va effettuata con la stessa modalitĂ utilizzata per acquisire il CIG associato a quella specifica procedura, dunque mediante il sistema Simog, in caso di CIG acquisiti attraverso tale sistema, o mediante le piattaforme digitali certificate, in caso di CIG acquisiti mediante PCP. Come precisato nel Comunicato ANAC-MIT del 13 dicembre 2023, non sono piĂš valide le indicazioni fornite nel Comunicato del Presidente ANAC del 23 novembre 2016, recante âTrasmissione delle varianti in corso dâopera ex articolo 106, comma 14, del decreto legislativo n. 50/2016â.
B2 Come sarà effettuata la pubblicazione dei programmi triennali dei lavori pubblici e dei programmi triennali delle forniture e servizi sulla BDNCP a decorrere dal 1° gennaio 2024?
La pubblicazione dei programmi triennali dei lavori pubblici e dei programmi triennali delle forniture e servizi sulla BDNCP continuerà ad essere effettuata attraverso la piattaforma Servizio Contratti Pubblici (SCP) del MIT in quanto tale piattaforma rientra tra quelle di approvvigionamento digitale certificate.  Per accedere a tale piattaforma è possibile utilizzare il seguente link: https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/access_administrations.page
B3 Quali fasi di un appalto/concessione devono essere obbligatoriamente gestiti per il tramite delle piattaforme di approvvigionamento digitale certificate?
Tutte le fasi (programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione) devono essere gestite mediante piattaforme di approvvigionamento digitale certificate. Le piattaforme possono ottenere la certificazione per una o piĂš fasi del ciclo di vita del contratto, e la stazione appaltante o lâente concedente può utilizzare una o piĂš piattaforme nellâambito della gestione del ciclo di vita del medesimo contratto.
B4 Quali sono i casi di sola tracciabilitĂ individuati nellâaggiornamento della determina n. 4/20111 sulla tracciabilitĂ dei flussi finanziari per i quali, ai sensi della delibera 582 del 13 dicembre 2023, è possibile utilizzare lâinterfaccia WEB messa a disposizione mediante la PCP per lâacquisizione del CIG?
Si ricorda che lâarticolo 3 della legge n. 136 del 2010 prevede che gli obblighi di tracciabilitĂ si applicano oltre ai soggetti individuati dal Codice, che per le procedure di affidamento e di esecuzione devono utilizzare le piattaforme di approvvigionamento certificate, ai ÂŤconcessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubbliciÂť. Con la delibera n. 585 del 19 dicembre 2023, alla quale si rimanda, lâAutoritĂ ha provveduto ad aggiornare la determina n. 4/2011 e a individuare le ulteriori ipotesi rispetto a quelle disciplinate dal Codice per le quali è necessaria lâacquisizione del CIG, che può essere effettuata mediante interfaccia WEB.
Per le fattispecie di seguito indicate si può procedere tramite interfaccia WEB, fermo restando che, in caso di dubbio, fa fede quanto contenuto nella citata delibera:
1) presenza di disposizioni speciali che impongono la tracciabilitĂ dei relativi flussi finanziari, come previsto, ad esempio, dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15/9/2021 per i contratti finanziati con le risorse del PNRR;
2) affidamenti dei servizi pubblici locali di rilevanza economica;
3) pagamenti che, nellâambito di âappalti pubblici di servizi aggiudicati da una stazione appaltante a un ente che sia una stazione appaltante o a unâassociazione di stazioni appaltanti in base a un diritto esclusivo di cui esse beneficiano in virtĂš di disposizioni legislative o regolamentari o di disposizioni amministrative pubblicate che siano compatibili con il Trattato sul funzionamento dellâUnione europeaâ, siano eventualmente eseguiti in favore di soggetti terzi, al di fuori del perimetro pubblico, come nel caso di subappalti e subaffidamenti in favore di soggetti privati;
4) acquisizione di materiali o di beni, e gli affitti o noli, nello svolgimento di prestazioni di lavori, servizi e forniture tramite amministrazione diretta;
5) istituti disciplinati dagli articoli 55-58 del codice del terzo settore, che rappresentano fattispecie estranee rispetto al codice dei contratti pubblici;
6) prestazioni di servizi sociali e socio-sanitari erogate in regime di accreditamento secondo le disposizioni nazionali e regionali in materia;
7) concessioni di beni demaniali, quando, al di lĂ del nomen iuris, sia individuabile una prevalenza della componente di servizi.
In ogni caso, è possibile acquisire il CIG tramite interfaccia WEB in tutti i casi in cui sussiste un obbligo di tracciabilitĂ ai sensi dellâarticolo 3 della legge n. 136 del 2010 (quindi quando câè passaggio di denaro pubblico collegato allâesecuzione di lavori, servizi e forniture pubblici) ma la fattispecie non rientra nellâambito di applicazione del Codice (ad esempio, appalti di lavori, di importo superiore ad 1 milione di euro, sovvenzionati direttamente in misura superiore al 50% da amministrazioni aggiudicatrici), oppure non vi è lâobbligo di utilizzare le piattaforme.
B5 Le stazioni appaltanti che hanno dichiarato di essere esonerati dalla qualificazione ai sensi dellâart. 62, comma 17, del D.Lgs. 36/2023, devono dichiarare la disponibilitĂ di una piattaforma di approvvigionamento digitale certificata entro il 31/1/2024?
No, non è prevista la comunicazione della disponibilità della piattaforma digitale di approvvigionamento da parte dei soggetti che hanno dichiarato di essere esonerati dalla qualificazione, fermi restando gli obblighi di utilizzo previsti dal d.lgs. n. 36/2023 (Codice dei Contratti).
B6 Quali contratti hanno lâobbligo di acquisizione del codice CIG per lâassolvimento degli obblighi comunicativi verso lâautoritĂ ?
Ă necessaria lâacquisizione del CIG per tutti i contratti di appalto o di concessione, inclusi gli affidamenti diretti, nei settori ordinari e speciali, di qualsiasi importo, secondo quanto riportato nella Delibera ANAC n. 261 del 20/06/2023. Per i contratti estranei ed esclusi dallâapplicazione del codice si applicano le indicazioni contenute nella Delibera n. 584 del 19/12/2023.
B7 Con riferimento allâart. 7.2 della delibera 262/2023 âAnagrafe degli operatori economiciâ che espressamente recita: âGli operatori economici di cui allâart. 7.1 si iscrivono allâanagrafe utilizzando i servizi resi disponibili dallâ Anacâ si chiede quali siano i servizi cui la norma si riferisce e quali siano le modalitĂ operative di iscrizione.
LâAnagrafe degli operatori economici di cui allâarticolo 31 del codice non è ancora operativa. Con successivo provvedimento dellâAutoritĂ , allâesito della piena interoperabilitĂ con i servizi offerti dal Registro delle imprese, sarĂ regolato il relativo funzionamento.
B8 In quali casi il fornitore è obbligato a pagare lâimposta di bollo di 16 euro per gli acquisti che avvengono tramite piattaforma MEPA ed in base a quale riferimento normativo? La stazione appaltante è tenuta al controllo dellâavvenuto pagamento?
In caso di acquisti tramite piattaforma MEPA lâimposta di bollo è assolta secondo le indicazioni fornite dallâAgenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 96/2013. In particolare, in caso di RDO lâimposta è dovuta soltanto dallâofferente la cui offerta sia accettata dallâAmministrazione. Infatti, come confermato dalla Risposta dellâAgenzia delle Entrate n. 7/2021, lâimposta di bollo è dovuta da tutti i partecipanti ad una procedura aperta, mentre non è dovuta in caso di partecipazione ad una procedura negoziata e di manifestazione di interesse a valle di unâindagine di mercato. La stazione appaltante è tenuta a controllare lâassolvimento dellâimposta.
B9 Che cosa devono fare i responsabili del procedimento per le fasi programmazione, progettazione ed esecuzione e per la fase di affidamento per operare in BDNCP?
 Responsabili del procedimento possono operare in BDNCP previa profilazione. La profilazione può avvenire soltanto dopo che il Responsabile di progetto abbia provveduto allâapertura dellâappalto e allâinserimento dei nominativi dei soggetti eventualmente nominati responsabili del procedimento per la specifica procedura. Eventuali preclusioni alla possibilitĂ di detti soggetti di operare sulle piattaforme di approvvigionamento digitale devono essere risolte rivolgendosi al gestore della piattaforma.
B10 Devono essere comunicati i dati per gli affidamenti in- house ?
SĂŹ. Si ricorda, infatti, che lâart. 23, comma 5, del Codice prevede: ÂŤ5. Con proprio provvedimento lâANAC individua le informazioni che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti sono tenuti a trasmettere alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici attraverso le piattaforme telematiche di cui allâarticolo 25. Gli obblighi informativi di cui al primo periodo riguardano anche gli affidamenti diretti a societĂ in house di cui allâarticolo 7, comma 2.Âť
B11 Come si comunicano i dati sugli affidamenti in -house alla BDNCP?
ANAC ha predisposto la scheda A3_6 per la comunicazione dei dati relativi agli affidamenti in-house.
Per la comunicazione di tali affidamenti, è possibile utilizzare le piattaforme digitali che hanno implementato la scheda.
Nelle more di detta implementazione, per agevolare lâattivitĂ delle stazioni appaltanti, lâAutoritĂ ha reso utilizzabile in via transitoria la scheda A3_6 anche sullâinterfaccia web della PCP.
B12 Come ottengo il collegamento ipertestuale che rinvia allâintero ciclo di vita del contratto, da pubblicare in âAmministrazione trasparenteâ ai sensi dellâart. 3, comma 3 della delibera 264/2023?
Il collegamento ipertestuale ha il seguente formato: https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=XXXXXXXXXX, dove XXXXXXXXXX va sostituito con il CIG della specifica procedura.
B13 Come si comunicano le schede di gestione di un lotto tramite lâinterfaccia web della PCP?
Per comunicare le schede di gestione di un lotto, come ad esempio la conclusione (CO1) o comunicazione di modifica (CM1), è necessario utilizzare la funzione âProsegui Lottoâ, accessibile dalla pagina di Dettaglio Lotto allâinterno della piattaforma PCP.
Per maggiori dettagli, è possibile consultare il Manuale Utente al paragrafo 3.1.14, disponibile nella sezione dedicata della Piattaforma Contratti Pubblici.
B14 Come si comunicano le schede di gestione di un contratto tramite lâinterfaccia web della PCP?
Per comunicare la scheda di sottoscrizione di un contratto (SC1), è necessario utilizzare la funzione âProsegui Proceduraâ, accessibile dalla pagina di Dettaglio Procedura allâinterno della piattaforma PCP.
Per comunicare le schede di gestione di un contratto, come ad esempio lâinizio lavori (I1) o richiesta subappalto (RSU1), è necessario utilizzare la funzione âProsegui Contrattoâ, accessibile dalla pagina di Dettaglio Contratto.
Per maggiori dettagli, è possibile consultare il Manuale Utente al paragrafo 3.1.10 e 3.1.16, disponibile nella sezione dedicata della Piattaforma Contratti Pubblici.
PAD â Piattaforme di approvvigionamento digitali certificate
C1Â I CIG presi sulle piattaforme di approvvigionamento vanno perfezionati?
Per gli affidamenti successivi al 1° gennaio 2024 non è piÚ necessario il perfezionamento del CIG.
C2 I CIG presi su SIMOG nel periodo transitorio vanno perfezionati?
Ă consentito il perfezionamento dei CIG acquisiti mediante il sistema Simog, nel periodo transitorio, solo se riferiti a procedure i cui bandi sono stati pubblicati o le cui lettere di invito sono state inviate entro il 31 dicembre 2023.
C3 Chi non dispone ancora di una PAD come può procedere allâacquisizione del CIG e alla comunicazione delle fasi del ciclo di vita di un contratto?
Le Amministrazioni che non dispongono di una piattaforma digitale certificata possono avvalersi, previo accordo, delle piattaforme certificate messe a disposizione da altre stazioni appaltanti o enti concedenti, da centrali di committenza o da soggetti aggregatori, da Regioni o Province Autonome ovvero da soggetti privati che le rendano disponibili sul mercato. Lâelenco delle piattaforme digitali certificate è consultabile al seguente link: https://dati.anticorruzione.it/#/regpiacert
C4 Come dovranno essere tracciate le procedure di affidamento comprese nel PNRR avviate a partire dal 1° gennaio 2024?
La disciplina in tema di digitalizzazione sarà applicabile anche alle procedure di affidamento comprese nel PNRR avviate a partire dal 1° gennaio 2024.
C5 I soggetti aggregatori qualificati di diritto  e che non hanno pertanto presentato domanda di qualificazione devono comunque comunicare la disponibilità di piattaforme a pena della decadenza della qualificazione? In caso affermativo, con quali modalità . Nel caso riportato hanno provato ad accedere al servizio AUSA man on hanno trovato la sezione apposita.
No, non è prevista la comunicazione della disponibilità della piattaforma digitale di approvvigionamento da parte dei soggetti qualificati di diritto, fermi restando gli obblighi di utilizzo previsti dal d.lgs. n. 36/2023 (Codice dei Contratti).
C6 Come faccio ad accedere alle piattaforme di e- procurement interconnesse con la PCP?
In realtĂ qualsiasi stazione appaltante potrebbe dotarsi di una piattaforma di e-procurement che però dovrĂ essere certificata presso AGID. Le amministrazioni che non si dotano di piattaforme di e-procurement, possono accedere alla PCP attraverso le piattaforme di e-procurement, di cui sono titolari altri soggetti, regolarmente registrate presso AGID. Lâelenco delle piattaforme digitalizzate interconnesse con la PCP dellâAutorità è rinvenibile al link: https://dati.anticorruzione.it/#/regpiacert
C7 Per aderire allâutilizzo delle piattaforme di approvvigionamento digitale certificate occorre effettuare la procedura di qualificazione?
No. Anche per i soggetti non qualificati è obbligatorio lâutilizzo di una piattaforma di approvvigionamento digitale certificata. La disponibilitĂ di una piattaforma di approvvigionamento digitale è in ogni caso un requisito necessario per la qualificazione ai sensi degli articoli 4, comma 5 e 6, comma 4 dellâAll. II.4 al d.lgs. n. 36/2023.
C8 Per aderire allâutilizzo delle piattaforme di approvvigionamento digitale certificate è necessario iscriversi allâAUSA?
SĂŹ.
C9 A quali condizioni la disponibilitĂ di una piattaforma digitale  consente lâassolvimento del requisito di qualificazione riguardante la disponibilitĂ di piattaforme di approvvigionamento digitale  di cui agli artt. 25 e 26 del Codice, requisito obbligatorio a partire dal 1° gennaio 2024, ai sensi dellâart. 4, comma 5 e dellâart. 6, comma 4 dellâAll. II.4 al D.Lgs. 36/2023?
Ai fini della qualificazione, la piattaforma digitale deve essere nella âdisponibilitĂ â dellâamministrazione e deve essere âcertificataâ. In riferimento al requisito di âdisponibilitĂ â, si rimanda ai chiarimenti forniti con la FAQ n. 8 pubblicata sul sito dellâANAC (servizio Qualificazione). Rispetto al requisito della âcertificazioneâ, si chiarisce che, in base al Comunicato (Delibera ANAC n. 582 del 13 dicembre 2023) pubblicato al seguente link, possono essere considerate come certificate âle piattaforme di approvvigionamento digitale che hanno compiuto il processo di certificazione delineato dalle Regole tecniche di AGID (provvedimento AGID n. 137/2023) e dallo Schema operativo (pubblicato sul sito di AGID il 25/09/2023) il cui Allegato 2 è stato aggiornato in data 14/11/2023). Le predette piattaforme âdevono essere iscritte nellâElenco di cui allâarticolo 26, comma 3, del Codice, gestito da ANAC, che raccoglie sia i soggetti titolari di piattaforme, pubblici e privati, sia i gestori delle stesse. A tal fine sarĂ possibile verificare lâElenco accedendo al seguente link a partire dal 18 dicembre 2023â.
Ai fini della qualificazione, la disponibilitĂ della piattaforma di approvvigionamento digitale certificata avente le caratteristiche sopra specificate deve essere dichiarata, dai soggetti tenuti alla qualificazione, in fase di compilazione del modulo di domanda di qualificazione.
A decorrere dal 1° febbraio 2024, per le stazioni appaltanti e le centrali di committenza che si sono qualificate in data anteriore al 31.12.2023, il requisito di disponibilità di una piattaforma digitale certificata avente le caratteristiche sopra specificate si intenderà positivamente accertato attraverso il concreto utilizzo di almeno una piattaforma inclusa nel registro di ANAC delle piattaforme certificate, consultabile al link https://dati.anticorruzione.it/#/regpiacert .
Acquisizione CIG
D1 Per affidamenti diretti di importo inferiore a 40.000 euro è necessaria lâacquisizione del CIG?
SĂŹ. Per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro si applicano le indicazioni  contenute nel Comunicato del Presidente dellâANAC del 10/01/2024 che prevede, fino al 30/9/2024, la possibilitĂ di acquisire il CIG utilizzando, oltre alle piattaforme di approvvigionamento digitale, anche lâinterfaccia web messa a disposizione dalla PCP. Per gli affidamenti diretti di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore a 40.000 euro è necessaria lâacquisizione del CIG attraverso le piattaforme digitali di approvvigionamento certificate.
D2 Per i contratti di importo inferiore a 40.000 euro, si può ancora acquisire il codice smartCIG?
No, non è piĂš previsto il rilascio di SmartCIG. Per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro si applicano le indicazioni  contenute nel Comunicato del Presidente dellâANAC del 10/01/2024 che prevede, fino al 30/09/2024, la possibilitĂ di acquisire il CIG utilizzando, oltre alle piattaforme di approvvigionamento digitale, anche lâinterfaccia web messa a disposizione dalla PCP. Per gli affidamenti diretti di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore a 40.000 euro è necessaria lâacquisizione del CIG attraverso le piattaforme digitali di approvvigionamento certificate.
D3 Per gli affidamenti nel settore della difesa e sicurezza, ai sensi del d.lgs. n.208/2011 câè lâobbligo di acquisizione del codice CIG e dellâassolvimento dellâobbligo informativo?
Gli affidamenti dei contratti nel settore della difesa e sicurezza, ai sensi del d.lgs. n.208/2011 sono sottoposti allâobbligo di acquisizione del CIG e allâobbligo comunicativo dei dati alla BDNCP secondo quanto stabilito dalla Delibera n. 584 del 19/12/2023. Nel caso in cui si debba procedere alla pubblicazione sul TED e in ambito nazionale, è necessario ricorrere ad una piattaforma di approvvigionamento digitale certificata che trasmette alla BDNCP le apposite schede, dedicate agli appalti di cui al d.lgs. 208/11.
D4 In merito alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 5.000 euro per i quali, ai sensi della Legge 145/2018, non è necessario rivolgersi alla piattaforma occorre comunque utilizzare una piattaforma certificata o procedere accedendo ad âacquisti in reteâ?
La norma richiamata, precedente alle disposizioni contenute nel nuovo Codice, non esenta le stazioni appaltanti dallâutilizzo delle piattaforme digitali. Per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro si applicano, dunque, le indicazioni contenute nel Comunicato del Presidente dellâANAC del 10/01/2024 che prevede, fino al 30/09/2024, la possibilitĂ di acquisire il CIG utilizzando lâinterfaccia web messa a disposizione dalla PCP, oltre alle piattaforme digitali.
D5 In caso di delega, quale stazione appaltante è titolare dellâavvio della procedura di affidamento, ivi inclusa lâacquisizione del CIG?
La stazione appaltante delegata è quella che deve avviare la procedura di affidamento e, quindi, acquisire il CIG che rimane di sua competenza fino al completamento della funzione delegata, e pagare il contributo se dovuto. Solo successivamente alla conclusione della fase delegata il CIG acquisito diventa di competenza dellâamministrazione delegante che, fino a quel momento, potrĂ soltanto esercitare la visione su di esso.
D6 Nel caso di contratti di acquisto o locazione di terreni o fabbricati esistenti occorre acquisire un codice CIG, versare il contributo allâAutoritĂ e trasmettere i relativi dati informativi?
La fattispecie è assoggettata allâacquisizione del CIG ma non al pagamento del contributo (cfr. Delibera n. 584 del 19/12/2023). La trasmissione dei dati di questa casistica segue il percorso definito dei contratti esclusi e sottoposti esclusivamente alla tracciabilitĂ dei flussi finanziari.
D7 PerchÊ è necessario acquisire un CIG per gli affidamenti in-house?
Si ricorda che il CIG è un codice alfanumerico che consente:
- lâidentificazione univoca di una procedura di affidamento ed il suo monitoraggio, garantendo pubblicitĂ e trasparenza;
- la tracciabilitĂ dei flussi finanziari collegati ad affidamenti di lavori, servizi o forniture, indipendentemente dalla procedura di scelta del contraente adottata e dallâimporto dellâaffidamento stesso;
- lâadempimento degli obblighi contributivi.
Come chiarito nella determinazione n. 4/2011, aggiornata da ultimo con delibera n. 585 del 19 dicembre 2023, gli affidamenti in-house non sono sottoposti agli obblighi di tracciabilitĂ dei flussi finanziari. Restano però valide le ulteriori due cause per lâacquisizione del CIG.
FVOE â Fascicolo virtuale dellâoperatore economico
E1 Ă ancora necessario per un operatore economico acquisire il PassOE?
No, non è piĂš necessario considerando che le verifiche dei requisiti verranno effettuate tramite FVOE 2.0, che, a partire dal 1° gennaio 2024, ha sostituito il sistema AVCPass, cui era strumentale il PassOE. Le modalitĂ operative sono descritte allâarticolo 5 della Delibera n. 262/2023.
PubblicitĂ legale
F1 La stazione appaltante può servirsi di servizi di intermediazione per la pubblicazione di bandi e di esiti di gara?
No, in quanto la pubblicazione avviene esclusivamente per il tramite delle piattaforme di approvvigionamento digitale certificate.
F2 Quali sono le modalitĂ utilizzabili per assolvere gli oneri di pubblicazione sul TED?
Gli oneri di pubblicazione sul TED vengono assolti attraverso la comunicazione dei dati necessari sulla piattaforma digitalizzata.
F3 Con la presente si chiedono chiarimenti in merito alle pubblicazioni di Rettifiche al bando/documenti di gara per procedure in corso e avviate entro il 31/12/2023. Dove pubblico, a livello nazionale, lâavviso di rettifica di un bando di gara pubblicato prima del 1° gennaio 2024?
Lâavviso di mera rettifica del bando va reso noto con le stesse forme di pubblicitĂ dellâatto rettificato e, dunque, lâavviso di rettifica di bandi pubblicati prima del 1° gennaio 2024, a livello nazionale, assolve lâobbligo di pubblicitĂ legale tramite la pubblicazione su GURI.
F4 Per gare concluse entro il 31/12/2023, essendo venuto meno a partire dal 1° gennaio 2024, il regime transitorio di pubblicitĂ legale per i bandi di gara e i correlati avvisi di cui allâart. 225, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 è corretto pubblicare lâavviso di gara esperita sulla GU 5 serie speciale- Contratti pubblici oppure bisogna utilizzare la BDNCP?
Come chiarito nella Delibera n. 582/2023, Anac pubblica attraverso la BCNCP i dati comunicati tramite SIMOG relativi allâaggiudicazione di gare indette fino al 31 dicembre 2023. In questi casi le stazioni appaltanti devono assicurare lâinvio tempestivo dei dati, e comunque entro il termine stabilito dalla norma (art. 111, d.lgs. n. 36/2023) per lâassolvimento degli obblighi di pubblicitĂ legale. Le stazioni appaltanti sono anche tenute a garantire la completezza e la correttezza dei dati inviati.
F5 Se ho inviato il bando al TED ai fini della pubblicazione sulla GUUE entro il 31 dicembre 2023, come adempio gli obblighi di pubblicazione a livello nazionale? à ancora valida in questo caso la pubblicazione del bando su GURI in una data a partire dal 1° gennaio 2024?
Come chiarito nel Comunicato del Presidente del 10 gennaio 2024, recante Indicazioni per lâassolvimento degli obblighi di pubblicitĂ legale dei bandi di gara in ambito nazionale, la pubblicitĂ del bando a livello nazionale su GURI continua a soddisfare gli obblighi di pubblicitĂ legale anche dopo il 31 dicembre 2023 solo per quelle gare che sono state avviate entro tale data. Per gare âavviateâ devono intendersi quelle gare il cui bando è stato pubblicato sulla GUUE entro il 31 dicembre 2023. In questo caso il bando può essere pubblicato in GURI anche in una data a partire dal 1° gennaio 2024 e tale pubblicazione soddisfa gli obblighi di pubblicitĂ legale. Se invece il bando è stato solo inviato al TED ma non anche pubblicato su GUUE entro il 31 dicembre 2023, la gara rientra nellâambito di applicazione della nuova disciplina della pubblicitĂ legale e il bando deve essere pubblicato a livello nazionale tramite la BDNCP. In questo caso lâeventuale pubblicazione del bando su GURI non assolve gli obblighi di pubblicitĂ legale.
F6 Come posso pubblicare su BDNCP il bando che ho inviato al TED entro il 31 dicembre 2023 ma che è stato pubblicati su GUUE dopo tale data?
Come chiarito nel Comunicato del Presidente del 10 gennaio 2024, recante Indicazioni per lâassolvimento degli obblighi di pubblicitĂ legale dei bandi di gara in ambito nazionale,  per pubblicare sulla sezione della BDNCP dedicata alla pubblicitĂ legale un bando inviato al TED entro il 31 dicembre 2023 ma che è stato pubblicato su GUUE a partire dal 1° gennaio 2024 occorre procedere in autotutela al ritiro del bando e allâimpostazione ex novo della gara tramite piattaforma di approvvigionamento digitale certificata per potere procedere alla trasmissione alla BDNCP dei dati necessari alla pubblicazione, sia a livello europeo che nazionale, tramite interoperabilitĂ con la BDNCP, in conformitĂ a quanto previsto nella Delibera n. 263/2023.
F7 Se ho inviato al Poligrafico un bando soggetto al solo obbligo di pubblicitĂ in ambito nazionale entro il 31 dicembre 2023, lâeventuale pubblicazione sul GURI successiva a tale data è valida?
Come chiarito nel Comunicato del Presidente del 10 gennaio 2024, recante Indicazioni per lâassolvimento degli obblighi di pubblicitĂ legale dei bandi di gara in ambito nazionale, in questo caso la pubblicazione su GURI non assolve lâobbligo di pubblicitĂ legale e il bando deve essere pubblicato tramite la BDNCP. Per potere pubblicare tramite BDNCP, occorre procedere in autotutela al ritiro del bando e allâimpostazione ex novo della gara tramite piattaforma di approvvigionamento digitale certificata per potere procedere alla trasmissione alla BDNCP dei dati necessari alla pubblicazione tramite interoperabilitĂ , in conformitĂ a quanto previsto nella Delibera n. 263/2023.
F8 Lâavvio di una procedura negoziata senza bando ex art. 50 comma 1 lett. c), d), e) del comma 1, dellâart. 50 del Codice deve essere pubblicato ai sensi dellâart. 27 del Codice attraverso la BDNCP?
Le procedure negoziate senza bando ex art. 50 comma 1 lett. c), d), e) del Codice sono soggette agli obblighi di pubblicazione previsti dallâart. 2, comma 2, Allegato II.1 al Codice (fase di avvio) e dallâ art. 50, comma 9 (fase aggiudicazione).
Se la consultazione degli operatori avviene con indagine di mercato, il relativo avviso di avvio dellâindagine di mercato è pubblicato in BDNCP (sezione altri avvisi della PVL) ai sensi dellâart. 2, comma 2, Allegato II.1.
Se la consultazione avviene con lettera di invito a soggetti individuati in un elenco di operatori economici, non viene effettuata alcuna pubblicazione in BDNCP per la fase di invio.
Lâesito di ciascuna procedura, in qualunque modo sia stata avviata, è pubblicato in BDNCP (sezione esiti della PVL) ai sensi dellâart. 50 comma 9.
F9 Sono pubblicati tramite BDNCP anche gli avvisi sullâesistenza di un sistema di qualificazione che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti operanti nei settori speciali possono istituire ai sensi dellâart.  162 del Codice?
SĂŹ. Per lâavviso sullâesistenza di un sistema di qualificazione è prevista la pubblicazione sul TED, tramite uno specifico eform, oltre che la pubblicazione nazionale su BDNCP.
LâANAC è e-sender nazionale, pertanto le pubblicazioni sul TED devono essere trasmesse allâANAC che provvede al relativo inoltro, oltre a procedere alla pubblicazione nazionale sulla PVL.
Al fine di provvedere a tali pubblicazioni è stata predisposta unâapposita scheda (P1_15_1) da compilare utilizzando una piattaforma di approvvigionamento certificata. La piattaforma provvede a trasmettere i dati allâANAC che, a sua volta, provvede alle relative trasmissioni/pubblicazioni. In tal modo si assolvono entrambi gli obblighi di pubblicazione.
F10 A cosa deve rinviare il link contenuto nel bando di gara pubblicato tramite BDNCP sulla piattaforma per la PubblicitĂ a Valore Legale (PVL)?
La stazione appaltante/ente concedente deve inserire, tra i dati da trasmettere a BDNCP ai fini della pubblicazione su PVL, il collegamento ipertestuale ai documenti della procedura, come richiesto dallâart. 27, comma 3, e dallâart. 85 comma 4, del Codice. Questo link deve consentire di accedere liberamente al sito istituzionale della stazione appaltante/ente concedente, Sezione Amministrazione Trasparente, Sottosezione Bandi di Gara e Contratti, pagina della Sottosezione dedicata al ciclo di vita del singolo contratto, dove la stazione appaltante o lâente concedente pubblica e mantiene aggiornata la documentazione relativa alla singola procedura.
Non può considerarsi sufficiente a tale fine lâinserimento di un collegamento ipertestuale allâhomepage o alle pagine generali di ricerca dei siti della stazione appaltante/ente concedente.
Nel caso in cui una parte di tali dati e atti sia già pubblicata sulla piattaforma di approvvigionamento digitale certificata utilizzata per la gestione della gara, la stazione appaltante/ente concedente può sostituire la pubblicazione integrale degli stessi con la pubblicazione del collegamento ipertestuale che rinvia alla piattaforma. Ciò è ammesso solo nel caso in cui la sezione della piattaforma dove sono pubblicati dati e atti sia liberamente accessibile, in modo da consentire a chiunque di prendere visione di tali dati e documenti.
La stazione appaltante/ente concedente deve garantire la stabilità del collegamento ipertestuale al proprio sito istituzionale e, quando necessario, alla piattaforma di approvvigionamento digitale, per tutta la durata della procedura. A riguardo si veda il Comunicato del Presidente del 24 gennaio 2024.
F11 Entro quanto tempo viene presa in carico e gestita una richiesta di pubblicazione a livello nazionale inviata ad ANAC?
La gestione delle richieste di pubblicazione è disciplinata dagli articoli 3 e 4 della delibera 263/2023 dellâANAC.
La piattaforma per la pubblicitĂ legale dellâANAC prende in carico le richieste  e gestisce le pubblicazioni solo nei giorni non festivi; sono quindi considerate utili tutte le giornate non festive dal lunedĂŹ al venerdĂŹ (escluso quindi il sabato).
In particolare:
â la presa in carico avviene nella stessa giornata della ricezione se questâultima è perfezionata entro le 18:00, altrimenti è operata nel primo giorno utile successivo al ricevimento della richiesta;
â gli affidamenti di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea sono pubblicati nella prima giornata utile successiva alla presa in carico;
â  per gli affidamenti di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea,  lâinvio al TED per pubblicazione nella GUUE avviene il giorno stesso della ricezione se questa avviene prima delle 18:00; la pubblicitĂ a livello nazionale  è garantita dalla BDNCP attraverso la piattaforma per la pubblicitĂ legale, nel rispetto dei termini di cui allâarticolo 85 del codice.
La data di effettiva pubblicazione è comunicata attraverso i flussi di comunicazione informatizzati implementati tra la BDNCP/PCP  e le piattaforme delle stesse SA.
LâAutoritĂ si riserva, in ogni caso, di posticipare le pubblicazioni al fine di procedere a ulteriori verifiche dei contenuti in caso di anomalie e/o incongruenze rilevate nei dati trasmessi dalle SA.
Convegno ANAC sulla digitalizzazione degli appalti: le slide dellâevento
Il nuovo Codice dei contratti pubblici dedica una parte significativa alla digitalizzazione degli appalti prevedendo che la gestione dei contratti avvenga esclusivamente attraverso piattaforme e servizi digitali interoperabili e che sia prevista unâunica modalitĂ per la gestione dei contratti in tutte le fasi .
La digitalizzazione dei processi, dei documenti e dellâidentitĂ Â degli operatori mira a:
- semplificare e velocizzare tutte le fasi del ciclo di vita dei contratti;
- incrementare la qualitĂ e la tempestivitĂ dei dati;
- migliorare la trasparenza e la condivisione delle informazioni;
- attuare il principio di unicitĂ nellâinvio e nella pubblicazione;
- consentire un monitoraggio tempestivo del mercato e prevenire fenomeni distorsivi.
Al tema lâANAC ha dedicato il 10 settembre 2024 un convegno durante il quale sono stati illustrati i principali vantaggi per imprese ed operatori economici derivanti dallâutilizzo del fascicolo virtuale e piĂš in generale dallâE-procurement, lâinsieme dei servizi di interoperabilitĂ e delle piattaforme che consentono la realizzazione dellâEcosistema Nazionale di approvvigionamento digitale e lâaccesso alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici.
Il sistema â che raccoglie dati e informazioni provenienti dalle Stazioni Appaltanti e dagli Operatori Economici relativi allâintero ciclo di vita del contratto e li conferisce alla Banca Nazionale:
- consente la verifica dei requisiti di partecipazione degli Operatori Economici in ogni fase dellâappalto.
- esegue la pubblicazione con valore legale a livello europeo e nazionale dei bandi e degli avvisi.
- mette a disposizione tutti i dati raccolti ai soggetti interessati, anche in forma pubblica, attraverso la realizzazione di Interfacce di analisi dati, OpenData e API di accesso
Lâecosistema di e-Procurement in Italia vanta oltre 17 anni di storicitĂ e contiene circa 70 milioni di contratti per un valore complessivo superiore ai 3.600 miliardi di euro.
Questo sistema è stato premiato nel 2018 come il miglior registro di contratti pubblici nellâUnione Europea e include oltre 41.000 SA e circa 800.000 imprese.
ANAC ha pubblicato le slide del convegno che mettiamo qui a disposizione
Il Fascicolo virtuale operatore economico (FVOE): obblighi e vantaggi
Cosâè il FVOE e quando è obbligatorio per partecipare alle gare dâappalto. Scopri cosa prevede il codice appalti e scarica le nuove guide ANAC per PA e imprese
Malfunzionamenti FVOE: basta lâautocertificazione dellâofferente
Nel caso di malfunzionamento del fascicolo virtuale dellâoperatore economico, cosa accade alla verifica dei requisiti di un operatore economico? La sentenza Tar Campania 624/2025 chiarisce il dubbio, in linea con il comma 3-bis introdotto dal Correttivo (D.Lgs. 209/2024).
Il nuovo comma precisa che, in caso di malfunzionamento (anche parziale) del FVOE, decorsi 30 giorni dalla proposta di aggiudicazione, lâorgano competente è autorizzato a disporre comunque lâaggiudicazione, che è immediatamente efficace, previa acquisizione di unâautocertificazione dellâofferente nella quale si attesta il possesso dei requisiti e lâassenza delle cause di esclusione che, dato il malfunzionamento, non è stato possibile verificare entro i termini.
La verifica dei requisiti adesso si trova nel mezzo tra la proposta della commissione di gara e lâaggiudicazione, si tratta di una condizione necessaria per rendere efficace lâaggiudicazione stessa, come previsto dallâart. 17, comma 5: adesso il controllo è anticipato rispetto allâaggiudicazione definitiva.
Nella sentenza in esame, il TAR evidenzia come il sistema di interoperabilitĂ tra le diverse piattaforme non sia ancora pienamente funzionante. In tali casi, il valore probatorio delle autocertificazioni rimane valido, consentendo al RUP di formulare una proposta di aggiudicazione e al dirigente responsabile di adottare il relativo provvedimento. Ne consegue che le autocertificazioni possono essere utilizzate come base per procedere allâaggiudicazione, in linea con il principio del risultato.