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La Corte dei conti dell’Emilia Romagna (delibera n. 56/2025/VSG) ha ribadito che, nelle società a controllo pubblico, la scelta di un consiglio di amministrazione al posto dell’amministratore unico deve essere puntualmente motivata e coerente con lo statuto. Una generica complessità aziendale non è sufficiente a giustificare la deroga al modello monocratico, previsto come preferenziale dall’art. 11, comma 2, del D.lgs. 175/2016 (TUSP).
Se la decisione si basa su esigenze legate alla rappresentanza di territori diversi o complessi, è necessario esplicitare le caratteristiche differenziali di tali contesti. La motivazione deve riflettere una valutazione concreta e programmatoria, che tenga conto anche della sostenibilità finanziaria e del contenimento dei costi.
L’assemblea della partecipata pubblica, quindi, può optare per un modello collegiale solo motivando adeguatamente la scelta alla luce di circostanze specifiche e in conformità con le previsioni statutarie.